Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16460 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16460 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 40086/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto sui ricorsi proposti da: COGNOME nato in ALBANIA il 21/08/1977 COGNOME nato in ALBANIA il 04/07/1986 avverso il decreto del 11/03/2024 del TRIBUNALE di Roma; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 11 marzo 2024 il Tribunale di Roma – Sezione per le Misure di Prevenzione – ha respinto la domanda introdotta, in sede esecutiva, da Caca Arjan e RAGIONE_SOCIALE, soggetti aggiudicatari in sede civile di un immobile risultato oggetto di confisca.
Giova precisare la situazione di fatto che ha determinato la domanda dei terzi aggiudicatari : a) il pignoramento immobiliare Ł stato iscritto in data 12 maggio 2010 e la procedura esecutiva civile non Ł stata mai sospesa, con aggiudicazione avvenuta in data 12 aprile 2016 e decreto di trasferimento del 30 novembre 2016; b) nel frattempo l’immobile Ł stato oggetto di sequestro in sede di prevenzione, trascritto in data 21 febbraio 2011, e di successiva confisca definitiva in data 15 settembre 2015.
La domanda dei terzi aggiudicatari sorge, dunque, dall’avvenuto trasferimento del bene (previo pagamento del prezzo) e prospetta da un lato la revoca della statuizione di confisca, dall’altro il trasferimento della statuizione ablativa sulla somma di denaro che rappresenta il prezzo della aggiudicazione.
Secondo il Tribunale non può accogliersi la domanda, in ragione del fatto che il decreto di aggiudicazione emesso in sede esecutiva civile Ł posteriore alla confisca definitiva.
Avverso detto decreto hanno proposto atto di appello, qualificato come ricorso per cassazione – nelle forme di legge – i terzi aggiudicatari del bene, deducendo erronea applicazione
di legge.
In sintesi, i terzi aggiudicatari ritengono che il loro acquisto – data la derivazione da una procedura esecutiva giudiziale per definizione trasparente e pubblica-, debba essere fatto salvo, con trasferimento della confisca sulla somma di denaro versata alla procedura e contestano la rilevanza giuridica della anteriorità della decisione di confisca, posto che il pignoramento immobiliare era stato trascritto prima del sequestro di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, posto che la coesistenza sul medesimo bene dei due titoli di proprietà va risolta in sede civile.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare, in un caso sostanzialmente analogo (sentenza numero 24679 del 2021) che ci si trova di fronte ad una controversia di carattere civilistico derivante dalla avvenuta emissione, in distinti procedimenti, di due provvedimenti giurisdizionali tra loro inconciliabili. Il provvedimento di confisca emesso nella procedura di prevenzione determina l’acquisto del diritto di proprietà in capo all’Erario, mentre quello emesso in sede di giurisdizione esecutiva civile determina analogo effetto in capo al soggetto privato aggiudicatario, rispetto al medesimo bene. A venire in rilievo, in simili ipotesi, Ł la necessità di un intervento giurisdizionale ulteriore teso a dirimere la controversia di carattere civilistico, non potendosi certo ignorare che l’acquisto del bene da parte del privato Ł frutto di una procedura esecutiva giurisdizionale e non già di una libera contrattazione tra privati. Simile potestà decisoria non rientra, tuttavia, tra i compiti del Tribunale delle misure di prevenzione, organo che con l’emissione del provvedimento di confisca ha esaurito la funzione attribuita dall’ordinamento (sul tema, di recente, v. Sez. I n. 30422 del 13.10.2020, rv 279736) quanto del giudice civile. In tal senso, Ł stato di recente affermato, in caso analogo rispetto al presente ( v. Sez. III civ. n.3709 del 8.2.2019, rv 652986) che in caso di sequestro penale o confisca disposti ex I. n. 575 del 1965 su un bene immobile oggetto di espropriazione forzata, l’interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 194, della I. n. 228 del 2012, su quello del creditore a soddisfarsi sull’immobile, ma Ł sempre recessivo rispetto a quello del terzo che si sia reso aggiudicatario del bene, anche in via provvisoria, in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013), restando irrilevante la circostanza che l’erario abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all’aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa. Tale arresto giurisprudenziale, al di là dei suoi contenuti, conferma la natura meramente civilistica della tipologìa di controversia, con tutto ciò che ne deriva in punto di attribuzione del relativo potere di ius dicere .
Ora, nel caso oggetto dell’attuale ricorso, Ł vero che alla data del 1 gennaio 2013 la procedura esecutiva civile – iniziata prima di quella di prevenzione con il pignoramento del 2010 non era ancora pervenuta alla fase della aggiudicazione. Dunque il procedimento esecutivo civile, secondo quanto previsto dai commi 194 e 195 della legge di stabilità del 2012 (n.228) andava sospeso, con applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n.159 del 2011, ma ciò non Ł avvenuto e di tale opzione processuale – ascrivibile al giudice civile della esecuzione immobiliare – non può certo farsi carico il terzo aggiudicatario, titolare di una condizione di naturale affidamento circa la legittimità di una scelta operata dal giudice procedente.
Da ciò deriva che la verifica circa la prevalenza, nel caso concreto, della statuizione di confisca o del decreto di trasferimento va rimessa al giudice civile, anche in ragione del fatto che l’eventuale prevalenza della confisca non può che determinare la restituzione agli attuali ricorrenti di quanto pagato in sede di procedura esecutiva civile.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso il 29/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME