Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7621 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7621 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nata a CAPUA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SANTA NOME CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SANTA NOME CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a SANTA NOME CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le note conclusive dei difensori di COGNOME NOME, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 24 giugno 2025, la Corte di appello di Napoli confermava il decreto emesso dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere del 6 settembre 2022 con il quale veniva disposta la confisca dei beni appartenenti agli eredi di NOME COGNOME; avverso il decreto propongono ricorso per cassazione i difensori di NOME COGNOME che, quale moglie del proposto NOME COGNOME, deceduto il 27 luglio 2017, aveva subìto la confisca, sia nella qualità di erede che di terzo interessato, di beni ritenuti nella disponibilità effettiva del preposto, eccependo:
1.1 violazione dell’art. 24 commi 1 e 2 del D.L.vo n. 159/2011; illegittimità della confisca disposta nonostante la perenzione dei termini di efficacia del sequestro: in base alla norma richiamata, la confisca dei beni sequestrati è da intendersi affetta da invalidità non sanabile ove non preceduta dal sequestro o intervenuta oltre il termine perentorio di efficacia del sequestro previsto dal comma 2 della citata disposizione; il termine di efficacia del sequestro, fissato nell’arco temporale di un anno e sei mesi, salve sospensioni e proroga di ulteriori sei mesi decorre dalla data di immissione nel possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario che, nella fattispecie, era avvenuta in epoca compresa fra il 15 Febbraio ed il 28 maggio 2018; pertanto, nel caso in esame, il termine di efficacia del sequestro previsto in un anno e sei mesi sarebbe scaduto al più tardi in data 28 novembre 2019; considerate le cause di sospensione dei termini di efficacia del sequestro per complessivi 190 giorni, tale termine scadeva quindi il 6 giugno 2020 e il tribunale aveva disposto la proroga dei termini di scadenza solo in data 26 gennaio 2021, quando il termine era perento da molto tempo;
1.2 assenza di pericolosità del proposto NOME COGNOME: non era possibile elevare ad indice di pericolosità qualificata la mera vicinanza personale verso un determinato apparato mafioso o l’ammirazione nei confronti dei suoi partecipi o capi; anche qualora vi fossero stati realmente contatti tra COGNOME e soggetti giudicati appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, in ogni caso COGNOME non aveva operato una ‘messa a disposizione’ in favore del RAGIONE_SOCIALE, come comprovato dalle sentenze cd. Spartacus 1 e Abruzzese, dalle dichiarazioni dell’amministratore giudiziario dott. COGNOME e dalla mancata analisi delle dichiarazioni dei dipendenti storici della RAGIONE_SOCIALE;
1.3 omessa motivazione o motivazione apparente sulla asserita provenienza illecita dei beni sottoposti a confisca nel periodo a far data dal 1990; illegittimità della conferma della confisca di beni disposta erroneamente su tale requisito richiamato dall’a rt. 24 del D.lgs. n. 159/2011: in appello si era censurato che la confisca era stata disposta non già sul presupposto della sproporzione tra redditi ed investimenti, mancante in alcuni anni secondo la stima del perito nominato, ma assumendo la loro provenienza illecita in quanto derivan ti da un’attività imprenditoriale asseritamente inquinata dalla collusione del proposto con il RAGIONE_SOCIALE; il criterio di applicazione della confisca era stato quindi criticato dalla difesa in quanto le imprese di COGNOME non avrebbero potuto essere ritenute interamente mafiose per la mancanza degli indici di sovrapposizione tra la compagine associativa e quella criminale; inoltre, la famiglia COGNOME poteva vantare un avviamento commerciale cinquantennale ed una importante storia imprenditoriale, e i bilanci sociali provavano chiaramente che, anche dopo il sequestro delle società, epoca dalla quale si poteva certamente ritenere che le
stesse non avessero beneficiato del supporto del RAGIONE_SOCIALE, la loro redditività non era diminuita, ma aumentata;
1.4 inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 24 D.L.vo n. 159/2011 nella parte in cui il decreto impugnato aveva confermato la confisca disposta su beni acquisiti dal proposto in epoca anteriore al periodo di pericolosità, atteso che era stato citato un precedente giurisprudenziale contrario alle Sezioni Unite ‘Spinelli’ ; la Corte di appello aveva confermato la confisca di beni acquisiti in epoca precedente al 1990, termine a quo per l’accertamento della pericolosità, ritenendo allo scopo sufficiente la sproporzione del loro valore rispetto al reddito dichiarato; il giudice della prevenzione sarebbe stato legittimato a confiscare solo i beni entrati nel patrimonio di COGNOME all’interno del perimetro temporale dettato dall’asserita pericolosità, per cui si censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui confermava la confisca dei beni acquisiti al patrimonio del proposto precedentemente al 1990; in riferimento alla posizione della ricorrente, si chiedeva la restituzione del bene a lei formalmente intestato e pervenutole in virtù dell’acquisto effettuato nella prima m età del 1991, con risorse finanziarie del proposto certamente risalenti ad epoca anteriore al 1990, come risultava dalle valutazioni del perito nominato dal Tribunale
I medesimi difensori propongono ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, figlio del proposto, eccependo:
2.1 il primo motivo di ricorso è identico a quello proposto nell’interesse di NOME COGNOME , con l’aggiunta che con il decreto di confisca il Tribunale non aveva disposto contestuale sequestro;
2.2 Il secondo motivo di ricorso è identico al secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
2.3 Il terzo motivo di ricorso, nella prima parte, è identico al motivo di ricorso proposto nell’interes se di NOME COGNOME; nella seconda parte viene precisato che la RAGIONE_SOCIALE, società immobiliare, era stata costituita nel novembre 2002 dal ricorrente e dal fratello, figli del proposto, che le attività imprenditoriali erano state dismesse dal proposto a favore dei figli NOME e NOME già da molti anni prima del sequestro di prevenzione (la RAGIONE_SOCIALE era stata messa in liquidazione nel 2004 e la RAGIONE_SOCIALE era di proprietà dei figli dal 2006 ed era da loro gestita almeno dal 2005), che i bilanci della RAGIONE_SOCIALE, unica attività commerciale all’epoca del sequestro , provavano che, anche dopo il sequestro della società, epoca dalla quale si poteva certamente ritenere che le stesse non avessero beneficiato del supporto del RAGIONE_SOCIALE, la redditività non era diminuita, ma aumentata; inoltre, con specifico riferimento al ricorrente, nella qualità di terzo intestatario del padre, negli anni 2002, 2008 e 2012 i suoi
investimenti sui beni immobili erano risultati proporzionati alla sua capacità reddituale e giustificati dai redditi percepiti e dichiarati;
2.4 il quarto motivo di ricorso è identico al quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
2.5 inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui riteneva riferibili al proposto beni acquisiti dal terzo interessato, NOME COGNOME, in epoca antecedente ai due anni dalla data della proposta di prevenzione; omessa motivazione sulla riferibilità al proposto dei beni immobili intestati a NOME COGNOME: gli immobili intestati al ricorrente ben prima della morte del proposto erano stati acquistati non solo da soggetti terzi, indifferenti ed autonomi rispetto al proposto, ma anche in epoca antecedente ai due anni previsti dalla norma, ed erano acquisti coerenti e proporzionati rispetto alla capacità economica del ricorrente.
I medesimi difensori propongono ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, figlio del proposto, eccependo:
3.1 Il primo motivo di ricorso è identico a quello propos to nell’interesse di NOME COGNOME;
3.2 Il secondo motivo di ricorso è identico al secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
3.3 Il terzo motivo di ricorso è identico al terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, con la precisazione che, con specifico riferimento al ricorrente, nella qualità di terzo intestatario del padre, nell’anno 2012 il suo investimento sul bene immobile era risultato proporzionato alla sua capacità reddituale e giustificato dai redditi percepiti e dichiarati;
3.4 il quarto motivo di ricorso è identico al motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
3.5 il quinto motivo di ricorso è identico al motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
I medesimi difensori propongono ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, figlia del proposto, con motivi identici a quelli dei precedenti ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono infondati.
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, peraltro non proposto in appello, si deve ribadire che ‘i n tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l’applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l’estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca ‘
(Sez. 5, n. 20138 del 21/02/2024, Rv. 286533; vedi anche Sez.5, n. 49149 del 11/09/2019 Rv. 277652 : ‘ In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l’applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l’estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca. (Fattispecie in cui è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto non ostativa al provvedimento di confisca la circostanza che, nelle more del procedimento, il sequestro fosse divenuto inefficace, con restituzione dei beni al proposto, per il decorso del termine di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159); pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio formulata da uno dei difensori prima dell ‘ udienza, motivata dalla pendenza di procedura avente ad oggetto la richiesta di perdita di efficacia dei decreti di sequestro, in quanto la questione non rileva nel presente procedimento.
1.2 Quanto ai rimanenti motivi di ricorso proposti dai ricorrenti, si deve premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME/COGNOME, Rv. 279435-01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590).
Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi.
In particolare, la Corte di appello:
quanto al giudizio di pericolosità del proposto, nelle pagine da 10 in avanti, ha richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed i riscontri oggettivi alle stesse, i rapporti diretti e continuativi con i vertici del RAGIONE_SOCIALE, i vantaggi concreti ottenuti attraverso l’appoggio criminale;
quanto alla provenienza illecita dei beni ed alla confisca disposta, secondo la difesa, su beni acquisiti dal proposto in epoca anteriore al periodo di pericolosità , ha evidenziato la manifesta sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato e che, anche se l’apice della pericolosità sociale di COGNOME si collocava tra la fine degli anni novanta e gli anni duemila, non si potevano escludere i beni acquisiti in epoca anteriore proprio in ragione della macroscopica sproporzione che emergeva nella gestione della cava (pag.19);
quanto alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ed ai redditi dei figli del proposto, ha sottolineato l’ammontare degli utili di molto superiori a qualunque capacità finanziaria lecita del nucleo familiare (i soci NOME e NOME COGNOME avevano riversato nel la società 3 milioni di euro in conto capitale) e l’andamento patrimoniale anomalo delle società, ‘caratterizzato da picchi di ricchezza incompatibili con i redditi ufficialmente percepiti’ (pag.18);
quanto ai singoli beni, ha richiamato le considerazioni del Tribunale secondo cui in materia di misure di prevenzione la confisca può riguardare anche beni acquisiti in epoca antecedente all’accertamento giudiziario di pericolosità; è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui ‘l a pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. Sez.U, n. 4880 del 26/06/2014 dep. 02/02/2015, Rv. 262605 -01); la Corte di appello ha infatti ritenuto che la sproporzione tra i redditi dichiarati ed il patrimonio accumulato emergesse sin dalla costituzione della società RAGIONE_SOCIALE gestita da COGNOME (pag.13).
2. Alla luce delle superiori considerazioni, i ricorsi devono essere rigettati; le considerazioni contenute nella memoria depositata sono superate da quanto esposto ai punti precedenti a i sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento,
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/02/2026
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME