Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45784 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45784 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lamezia Terme il 10/10/1954
avverso il decreto del 21/06/2024 della Corte d’appello di Catanzaro udita la relazione del consigleire NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso nella parte relativa al bene n. 4.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 21 giugno 2024 la Corte d’appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio, a seguito della pronuncia di annullamento parziale della Corte di cassazione n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, ha revocato la confisca di prevenzione dei beni indicati ai punti n. 3) (per la quota di NOME COGNOME), 5), 9), 10), 12) del decreto del 15 aprile 2019 del Tribunale di Catanzaro, che aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni, disponendo altresì la confisca di innumerevoli beni nei confronti del predetto e dei terzi interessati NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Per i residui beni oggetto del decreto di confisca, invece, la Corte di appello ha respinto l’appello di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e confermato il decreto originario.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso NOME COGNOME per il tramite del difensore, con unico cumulativo motivo, in cui deduce violazione di legge, perchØ:
(a) con riferimento ai beni indicati al n. 2) ed al n. 11) del decreto di confisca, manca del tutto motivazione nel provvedimento impugnato;
(b) con riferimento al bene indicato al n. 4), nel provvedimento impugnato vi Ł contrasto tra
motivazione e dispositivo, in quanto in motivazione sì richiama quanto affermato dal perito circa la capacità reddituale del prevenuto nell’acquistare il bene in questione, ma in dispositivo non Ł stato inserito il bene tra quelli per cui Ł stata annullata la confisca;
(c) con riferimento al bene n. 11), il decreto impugnato non si Ł accorto, come non se ne Ł accorto il perito, che si tratta di un bene su cui transitava la pensione di NOME COGNOME, padre del prevenuto, ed in ogni caso che il libretto era cointestato anche ad NOME COGNOME circostanza che imponeva che i comproprietari fossero citati nel giudizio di prevenzione, ai sensi dell’art. 104bis , comma 1quinquies , disp. att. cod. proc. pen., perciò in relazione al libretto la confisca Ł nulla.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso nella parte relativa al bene n. 4.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato in parte ed infondato nel resto, come si specifica meglio di seguito in motivazione.
Il ricorso Ł fondato, in particolare, con riferimento al bene indicato con il n. 4 nel decreto di confisca e nel provvedimento impugnato (un terreno coltivato ad uliveto).
Il ricorso deduce che sul punto vi Ł contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto in motivazione si richiama quanto affermato dal perito circa la esistenza di capacità reddituale del prevenuto nell’acquisto del bene in questione, che, però, in dispositivo non Ł stato inserito tra quelli per cui Ł stata annullata la confisca.
La lettura del provvedimento impugnato consente di accertare che effettivamente tale contrasto sussiste, e che l’unica frase che la motivazione del provvedimento impugnato dedica alla legittimità o meno della confisca di prevenzione del terreno in questione (il riconoscimento che l’acquisto del bene rientra tra quelli per cui il perito ha ritenuto l’esistenza della capacità reddituale) avrebbe dovuto condurre ad una soluzione diversa da quella della conferma del provvedimento di primo grado.
La totale apparenza della motivazione sul punto rende l’ordinanza impugnata affetta da violazione di legge, atteso che la norma dell’art. 7, comma 1, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, impone che il decreto applicativo della misura sia motivato (cfr., nel sistema antecedente il d.lgs. 159 del 2011, ma le considerazioni possono essere riproposte in quello attuale, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione Ł ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter , secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, Ł esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichØ qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente).
Sul punto il ricorso Ł, pertanto, fondato.
Il ricorso Ł, invece, infondato con riferimento ai beni indicati al n. 2) ed al n. 11) del decreto di confisca.
Il ricorso deduce che sul punto mancherebbe del tutto motivazione nel provvedimento impugnato.
L’argomento non Ł fondato, perchØ il provvedimento impugnato motiva il rigetto dell’appello
basandosi sui risultati della perizia, e, con riferimento al bene n. 2), ritiene che il nucleo familiare del proposto non risultava disporre delle risorse economiche lecite per l’acquisto (un altro terreno coltivato ad uliveto), mentre con riferimento al bene n. 11) (un deposito di risparmio nominativo) che il saldo imputabile a Galiano non fosse giustificabile con redditi leciti, attesa la sperequazione dei redditi accertata dal perito per gli anni in esame.
Il ricorso deduce ancora che, sempre con riferimento al bene n. 11), il perito non si Ł accorto che si tratta di un bene su cui transitava la pensione di NOME COGNOME, padre del prevenuto.
L’argomento non Ł fondato. In realtà, la perizia ha pacificamente valutato anche questo aspetto, che ha trattato in un paragrafo dotato di intitolazione separata a pag. 56. Sulla base di quanto ricostruito dal perito, il decreto impugnato risponde, pertanto, in modo esente da censure, che non Ł possibile attribuire rilievo decisivo all’accreditamento della pensione del padre di Galiano perchØ vi sarebbe comunque sproporzione.
Il ricorso deduce, ancora con riferimento al bene n. 11), che il libretto era cointestato anche ad NOME COGNOME ed ad NOME COGNOME persona diversa dall’omonimo coinvolto nel procedimento di prevenzione, circostanza che imponeva che le stesse fossero citate nel giudizio di prevenzione, ai sensi dell’art. 104bis , comma 1quinquies , disp. att. cod. proc. pen.
La censura Ł inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a dolersi dell’eventuale pregiudizio sofferto dai terzi, i quali, ricorrendone i presupposti, potranno promuovere incidente di esecuzione secondo un percorso interpretativo ormai risalente (Sez. 1, n. 28032 del 22/06/2007, Scala, Rv. 236930; conformi Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, COGNOME, Rv. 247072; Sez. 6, n. 31890 del 04/03/2008, COGNOME, Rv. 241012).
In questa parte il ricorso Ł, pertanto, infondato.
In definitiva, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame, in cui il giudice del rinvio dovrà, rivalutata la questione, e libero nell’esito, provvedere sull’istanza originaria del ricorrente di restituzione del bene n. 4 del decreto di confisca. Per il resto, il ricorso Ł infondato.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato, limitatamente ai beni di cui al punto 4) del decreto del Tribunale di Catanzaro del 15 aprile 2019, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 04/12/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME