Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51266 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51266 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nata a Cetraro DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Sant’Agata d’esaro il DATA_NASCITA
avverso il decreto reso dalla Corte di appello di Salerno il 18 gennaio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto impugNOME la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione ex art. 28 d. Igs. N. 159/2011 proposta nell’interesse di COGNOME NOME, quale sottoposta, e di COGNOME NOME, quale terzo interessato, relativa alla confisca di prevenzione applicata con il decreto emesso il 16 ottobre 2013 dal Tribunale di Cosenza e confermato in appello dalla Corte di Catanzaro il 22 gennaio 2016, divenuto irrevocabile a seguito di sentenza di questa Suprema Corte del 16 maggio 2017, avente ad oggetto una serie di beni e aziende appartenenti alla NOME ed intestati anche al marito, in quanto ritenuta pericolosa ai sensi dell’articolo 4 lett. B del Codice antimafia
2.Avverso detto provvedimento propongono ricorso NOME e NOME COGNOME, deducendo:
2.1 violazione di legge poiché la Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione avanzata dalla prevenuta e dal terzo interessato affermando che il novum dedotto, rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, era irrilevante posto che con detta pronunzia sono stati espunti dal novero dei soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione solo quelli per i quali è stata ritenuta l pericolosità ai sensi della lettera A dell’art.1 del decreto legislativo n. 159/2011.
La Corte invece avrebbe dovuto, previa fissazione dell’udienza nel contraddittorio tra le parti, verificare se effettivamente sussisteva il difetto originario dei presupposti pe l’applicazione della misura, considerato che la NOME è stata assolta dai reati di usura a lei contestati e che in ragione del pronunciamento della Corte costituzionale affinché possa essere riconosciuta nell’inquadramento di un soggetto nell’ambito della pericolosità generica prevista dall’art. 4 lettera B del Codice antimafia occorre verificare che la stessa abbia posto in essere abitualmente delitti che abbiano effettivamente generato profitti, che costituiscano l’unico reddito del soggetto o quantomeno una componente significativa. Di contro la Corte si è limitata ad una elencazione di pendenze giudiziaria a carico dei NOMENOME senza rendere al riguardo adeguata motvazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato.
Va preliminarmente ribadito che la sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione – personali e patrirnoniali – è limitata al profilo della «assenza» di motivazione e non ricomprende – in modo specifico – il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011).
Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ogicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887).
Nel caso in esame le doglianze esposte dai ricorrenti e – ancor prima, l’esame del provvedimento impugNOME – non evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, anzi il contesto espressivo rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell’iter dimostrativo della insussistenza dei presupposti dell’invocata revocazione
Nel caso in esame i ricorrenti deducono violazione dei criteri di inquadramento nel profilo di pericolosità di cui alla lettera B dell’art. 1 del d.lgs 159/2011 COGNOME in ragione delle
assoluzioni riportate dalla COGNOME, già note all’epoca del decreto definitivo, e dell sentenza della Corte Costituzionale intervenuta nel 2019.
Così facendo, non si confronta con il tenore della motivazione del provvedimento impugNOME e solleva una censura non consentita.
Secondo la COGNOME giurisprudenza di legittimità, correttamente COGNOME richiamata dalla Corte territoriale, la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far vale gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. del 2019, è tenuta all’annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a). (Sez. U, Sentenza n. 3513 de 16/12/2021 Cc. (dep. 31/01/2022 ) Rv. 282474 – 02 ).
Di contro . in relazione alla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, ha osservato che le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l’infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentono la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l’interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza “demolitoria” rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale.»
Ne consegue che nel caso di pericolosità riconosciuta sotto il profilo di cui alla lett. B come nel caso in esame, la confisca non può essere revocata, in quanto si basa su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità; né, il giudice della revocazione de accertare che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica – anche – ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l’unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, poiché ciò comporterebbe l’onere di rivalutare gli elementi posti a sostegno dell’affermazione della pericolosità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019, cori la conseguenza di attribuire alla pronuncia interpretativa di rigetto della Corte Costituzional quell’attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui essa è priva.
Le Sezioni unite hanno, pertanto, concluso nel senso che, nella delibazione della richiesta di revoca della confisca disposta, prima della dichiarazione di illegittimit costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, previo inquadramento
della pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del ci art. 1, il giudice della prevenzione non è tenuto ad effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, che è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenut sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dev connotarsi in termini di autonomia e autosufficienza.
Anche recentemente è stato ribadito in fattispecie analoga a quella in esame che in tema di misure di prevenzione, la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ha dichiarato, tra l’altro, l’infondatezza della questione sollevata in relazione all’art comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, fornendo indicazioni interpretative che escludono il vizio di incostituzionalità, non consente la revoca cel provvedimento di confisca che trova giustificazione in detta norma. (Fattispecie in °Ai è stata rigettata la richiesta di revoca della confisca disposta a seguito dell’inquadramento del proposto sia nella categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, colpit dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, sia in quella di cui a la lett. b). (Sez Sentenza n. 24709 del 11/01/2023 Cc. (dep. 08/06/2023 ) Rv. 284772 – 01)
2.1 Nel caso in esame la Corte, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. :3513 del 2022 Fiorentino, ha precisato che dalla lettura del decreto definitivo di applicazione della misura si desume che la pericolosità di NOME era stata ritenuta ai sensi della lett. B dell’art. 1 cit. .
Tanto basta a ritenere inammissibile l’istanza di revocazione e il provvedimento impugNOME insindacabile in questa sede poiché, come già esposto, la pronunzia di incostituzionalità non ha riguardato la pericolosità generica di cui alla lett. B e no ricorrono i presupposti per riesaminare quanto già giudicato, considerato che le assoluzioni valorizzate dalla difesa non costituiscono un novum.
In sostanza il ricorso mira ad ottenere una rivalutazione del profilo di pericolosità della ricorrente e introduce censure che non possono essere fatte valere in questa sede, considerato che la pericolosità di cui alla lettera B è stata più che adeguatamente motivata nel provvedimento primigenio, in relazione a fatti accertati giudizialmente che dimostrano la sussistenza di una attività familiare svolta per anni e con caratteri di professionalità in concorso con i NOME germani, NOME e NOME, resisi responsabili di plurimi episodi di usura anche aggravati dal metodo mafioso, e quindi lucrogenetici, sicchè non ricorrono i presupposti per rivalutare quanto già passato in giudicato.
3. Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente
NOME( orsellino 77
,
NOME COGNOME mperiali