Confisca di Prevenzione: Come si Tutela il Terzo Proprietario Estraneo al Giudizio
La confisca di prevenzione rappresenta uno degli strumenti più incisivi a disposizione dello Stato per contrastare l’accumulazione di ricchezze illecite. Tuttavia, cosa accade quando questa misura colpisce un bene di proprietà, anche solo in parte, di un soggetto terzo completamente estraneo ai fatti? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce sui rimedi a disposizione del terzo proprietario per tutelare i propri diritti.
I Fatti del Caso
La vicenda analizzata dalla Suprema Corte riguarda due fratelli che, quali eredi della madre, erano divenuti comproprietari di un bene immobile. Successivamente, questo stesso bene è stato oggetto di una misura di confisca di prevenzione, divenuta definitiva, disposta nei confronti di un’altra persona.
I due fratelli, ritenendosi terzi estranei al procedimento di prevenzione e lesi nel loro diritto di proprietà, hanno proposto un incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale. La loro doglianza principale era chiara: nonostante fossero formalmente intestatari di una quota dell’immobile, non era mai stata data loro la possibilità di partecipare al giudizio di prevenzione. Di conseguenza, a loro avviso, la confisca doveva essere considerata inopponibile, cioè inefficace, nei loro confronti.
Il Tribunale di Napoli, tuttavia, aveva rigettato la loro richiesta, spingendoli a ricorrere in Cassazione.
La Tutela del Terzo nella Confisca di Prevenzione
Il nucleo della questione giuridica ruota attorno ai diritti del terzo proprietario. Gli eredi hanno lamentato la violazione del loro diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) e del diritto a un equo processo (art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo). Sostanzialmente, affermavano che un provvedimento così grave come la confisca non potesse pregiudicare la loro posizione senza averli prima sentiti, senza aver dato loro la possibilità di dimostrare la loro estraneità e la legittima provenienza della loro quota di proprietà.
Il punto centrale è stabilire quale sia lo strumento processuale corretto per un terzo che si trovi in questa situazione. Può un soggetto, che non è mai stato parte del processo di prevenzione, far valere le proprie ragioni una volta che la confisca è diventata definitiva? È proprio su questo aspetto che la Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha enunciato un principio di diritto di notevole importanza pratica. I giudici hanno affermato che lo strumento dell’incidente di esecuzione è la via processuale corretta che il terzo, il quale non ha preso parte al giudizio sulla confisca, deve attivare per opporsi alla definitività del provvedimento di ablazione che colpisce un bene di sua affermata proprietà.
In altre parole, la Corte non entra nel merito della fondatezza della pretesa dei ricorrenti, ma stabilisce che essi hanno scelto il rimedio giusto. L’incidente di esecuzione serve proprio a questo: a contestare, in fase esecutiva, un provvedimento definitivo quando emergono questioni che non sono state, o non potevano essere, trattate nel giudizio principale. La posizione del terzo estraneo al procedimento rientra perfettamente in questa casistica.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte rafforza le garanzie a tutela del terzo proprietario nel delicato ambito delle misure di prevenzione patrimoniali. Viene confermato che il sistema processuale prevede un apposito rimedio per chi, senza sua colpa, si trovi a subire gli effetti di una confisca di prevenzione disposta nei confronti di altri. L’incidente di esecuzione si configura come il presidio fondamentale per consentire al terzo di ottenere un controllo giurisdizionale sulla propria posizione, aprendo la porta a una valutazione nel merito della sua estraneità e della legittimità del suo diritto di proprietà, anche dopo la definitività della misura ablativa.
Cosa può fare il proprietario di un bene colpito da confisca di prevenzione se non ha partecipato al relativo giudizio?
Secondo la sentenza, il terzo che non ha preso parte al giudizio sulla confisca può attivare l’incidente di esecuzione per opporsi alla definitività del provvedimento e far valere il proprio diritto di proprietà sul bene.
Perché i ricorrenti ritenevano la confisca inefficace nei loro confronti?
Lamentavano la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e a un equo processo (art. 6 CEDU), poiché, pur essendo intestatari formali di una quota dell’immobile, non avevano avuto la possibilità di partecipare al giudizio di prevenzione per dimostrare la loro estraneità.
Qual è il principio affermato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza?
La Corte ha stabilito che l’incidente di esecuzione è lo strumento processuale corretto per il terzo estraneo al procedimento di prevenzione al fine di contestare una confisca, divenuta definitiva, che riguarda un bene di sua affermata proprietà.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25772 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25772 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 25/08/1958
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 02/01/1960
avverso l’ordinanza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che NOME e NOME COGNOME, con un unico ricorso e tramite il loro difensore, munito di procura speciale, hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l’incidente di esecuzione dagli stessi proposto quali terzi interessati rispetto alla confisca di prevenzione, divenuta definitiva, applicata nei confronti di NOME COGNOME e caduta su un bene immobile intestato ai ricorrenti in quota parte per averlo ricevuto in eredità dalla madre, COGNOME NOMECOGNOME
Rilevato che con il ricorso si lamenta violazione di legge con riferimento all’art 24 Cost. e all’art. 6 Cedu, perché, malgrado la detta intestazione formale, ad essi ricorrenti, terzi interessati dall’ablazione contestata, non sarebbe stata data la possibilità di partecipare al giudizio di prevenzione di primo grado, con conseguente inopponibilità della confisca nei loro confronti;
Ritenuto, che solo il terzo che non ha preso parte al giudizio sulla confisca può attivare l’incidente di esecuzione finalizzato ad opporsi alla definitività dell’ablazione riguardante un bene di sua affermata proprietà;
Ritenuto che dalla lettura del ricorso e del provvedimento gravato emerge che i ricorrenti furono citati nel giudizio di prevenzione, anche se solo in grado di
appello, e che avverso la decisione assunta in quella sede, per forza di cose resa anche nei loro confronti, con la quale è stata conferma alla confisca ora in
contestazione, i suddetti non hanno proposto rimedio alcuno, tanto da rendere la stessa definitiva anche con riguardo alle loro posizioni;
Ritenuta, in coerenza, l’inammissibilità dell’incidente di esecuzione proposto dai ricorrenti e a caduta dell’impugnazione ora resa avverso la decisione assunta
sul detto incidente;
Ritenuto, infine, che alla decretata inammissibilità seguono le pronunce di cui all’ad 616 comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de le ammende.
Così è deciso, 27/05/2025
Il Consigliere estensore
COGNOME