Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41831 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41831 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SURBO (ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, in data 10/05/2021, ha applicato ad NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di anni due ed ha ordinato la confisca del fabbricato ubicato in Surbo, alla INDIRIZZO (cespite distinto in catasto al fol. 19, p.11a 232, sub 3 e sub 5, cat. A/4, della consistenza di vani 6, di proprietà di NOME COGNOME, figlia del proposto). Trattasi di immobile:
acquistato dal proposto NOME COGNOME – padre della sopra nominata NOME – nell’anno 2006, al prezzo di euro 92.538,00, grazie anche al ricorso al credito bancario;
sottoposto a procedura esecutiva, in ragione dell’insolvenza del mutuatario;
acquistato da NOME COGNOME, nel 2018, grazie all’esborso della somma di euro 40.750,00, per il tramite dello zio e curatore speciale NOME COGNOME (secondo i Giudici di merito, tale immobile era stato acquistato grazie ad una provvista formatasi durante il periodo di compimento dell’attività illecita ad opera del proposto, dato che – a partire dal 2015 e, in particolare, nel 2017 – il nucle familiare di quest’ultimo aveva realizzato una evidente e non altrimenti spiegabile sperequazione reddituale).
Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente accolto l’appello proposto da NOME COGNOME, revocando la suddetta misura di prevenzione della sorveglianza speciale; ha disatteso – quanto al resto – il gravame formulato da questi, nonché dalle terze interessate NOME COGNOME e NOME COGNOME (quest’ultima moglie del proposto). In definitiva, è stata rigettata l’impugnazione, nella parte inerente alla confisca del suddetto fabbricato di proprietà di NOME NOME.
Ricorre per cassazione – nella veste di terza interessata, rispetto alla misura ablativa ex art. 24 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 – NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico sebbene articolato secondo plurime direttrici argomentative – che viene di seguito sintetizzato, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ragione della inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riguardo agli artt. 24 e 27 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159.
Il provvedimento impugnato si fonda su una duplicità di presupposti; questi sono rappresentati – da un lato – dalla presunta sproporzione patrimoniale del valore del cespite, rispetto al reddito familiare e, dall’altro, dalla sostanzi riconducibilità della titolarità dell’immobile al proposto NOME COGNOME, padre dell’odierna ricorrente. Le censure difensive, quindi, si incentrano sui profili seguito brevemente riassunti.
Viene anzitutto contestata la ritenuta qualifica di soggetto socialmente pericoloso attribuita ad NOME COGNOME, in relazione al quale è stato ampliato a dismisura il periodo di valutazione. La Corte di appello, infatti, ha in un primo momento recepito le conclusioni raggiunte nel corso del giudizio di primo grado, laddove il periodo iniziale di pericolosità del soggetto era stato fissato all’ann 2000; successivamente, ha spostato in avanti l’incipit della fase di pericolosità, portandolo al 2008; infine, ha nuovamente retrodatato il periodo iniziale di manifestazione della pericolosità, facendolo retroagire ad epoca antecedente rispetto al 2008, fino a fissarlo agli anni 2005 e 2006, epoca coincidente con quella dell’acquisto dell’immobile oggetto di confisca. L’esame del certificato del casellario giudiziale del COGNOME, effettivamente, mostra l’esistenza di pregiudizi per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n 309; condanne risultano intervallate fra loro, però, da uno iato temporale di ben otto anni. Nemmeno si è adeguatamente considerata, del resto, l’incidenza dei diversi periodi di detenzione sofferti dal COGNOME. Il tutto conduce – in ipotesi difensiva – a far reputare integrata la lamentata violazione di legge.
La famiglia COGNOME, inoltre, non ha mai accumulato risorse di illecita provenienza; essa ha potuto sostenere il peso economico dell’acquisto dell’immobile, invece, esclusivamente grazie alle proprie attività lavorative. La difesa adduce, sul punto, come sia il COGNOME che la COGNOME espletassero una regolare attività di lavoro dipendente, negli anni che vanno dal 2016 al 2019; a tali introiti vanno aggiunti i prestiti di varia provenienza – inspiegabilmente riten di minimale importo, da parte della Corte territoriale – che sono stati destinati a curatore speciale della ricorrente, proprio in vista della stipula della compravendita inerente al sopra detto immobile (trattasi dei prestiti conferiti: dalla socie RAGIONE_SOCIALE per euro 17.000,00; da NOME COGNOME, per euro 10.000,00; da NOME COGNOME, per euro 6.000,00; da NOME COGNOME, per euro 11.000,00; dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, per euro 15.000,00).
Ben avrebbe potuto, la Corte di appello di Lecce, far ricorso ai poteri istruttori che la legge specificamente le riserva e chiedere alle competenti autorità tutti i documenti e ogni informazione eventualmente giudicata necessaria; solo all’esito di tali approfondimenti, sarebbe stato ipoteticamente consentito superare
la valenza dimostrativa delle allegazioni difensive e validare, invece, quanto relazionato dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE.
Con tempestivi motivi nuovi, la difesa ha dedotto inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale, nonché travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 24 d.lgs n. 1 del 2011, perché l’impugnato decreto è fondato sulla presunzione di illecita derivazione delle somme di denaro utilizzate, ai fini del pagamento dell’immobile oggetto di abitazione. COGNOME ha prodotto elementi di prova – di natura sia documentale, sia dichiarativa – atti a dimostrare la legittima provenienza delle provviste devolute all’acquisto del cespite, con particolare riferimento alle modalità di formazione della provvista di euro 40.750,00. Tali elementi sono stati debitamente allegati ad una ampia e articolata memoria difensiva, depositata il 04/03/2021.
La Corte territoriale, però, ha rilevato l’assenza di documentazione a sostegno della deduzione difensiva; i Giudici di secondo grado, in sostanza, non si sono avveduti dell’esistenza di tale produzione documentale, che era stata posta a corredo delle dichiarazioni rese dai soggetti che avevano effettuato le elargizioni economiche, poi adoperate per l’effettuazione dell’acquisto dell’immobile. La Corte di appello di Lecce non ha però fornito motivazione alcuna, in ordine alla eventuale inattendibilità delle prove dichiarative, versate dalla difesa nell’incar processuale; inoltre, nel provvedimento impugnato manca qualsivoglia motivazione, relativamente alla valutazione dei documenti allegati alle dichiarazioni stesse.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto fondato su motivi manifestamente reiterativi e versati nel merito. A fronte dell’accurata ricostruzione dei fatti operata a mezzo del decreto impugnato, non sussiste il vizio di motivazione assente od apparente, tale da integrare la violazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La censura relativa alla omessa considerazione delle circostanze fattuali, infine, non è proponibile in sede di legittimità.
I difensori hanno presentato note di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento dei motivi già presentati ed evidenziando che:
le argomentazioni proposte nell’interesse di NOME COGNOME non possono restare scisse, rispetto alla valutazione attinente al tema della pericolosità social del padre della stessa;
la titolarità dell’immobile de quo appartiene alla figlia di NOME COGNOME, il quale non avrebbe avuto interesse ad impugnare un provvedimento ablativo gravante su un bene a sé non riferito;
la requisitoria non dialoga con le evidenze documentali, attestanti la legittima provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto del fabbricato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Giova in primo luogo precisare come – nell’ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale – la posizione del terzo intestatario di beni, raggiunti dal sospetto di derivazione dall’azione illecita del proposto, sia posizione «autonoma», sul piano dell’esercizio dei diritti e delle facoltà processuali. Il terzo proprietar comproprietario dei beni sequestrati, infatti, è chiamato ad intervenire ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e tale norma – di esclusiva applicazione nel procedimento di prevenzione patrimoniale – consente al terzo l’esercizio del diritto di difesa, già durante il primo grado di giudizio. Laddove terzo – inciso dalla decisione in un suo diritto – non sia stato chiamato ad intervenire, rimane titolare della facoltà di proporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento definitivo.
Da tale assetto deriva che – anche nell’esercizio della generale facoltà di impugnazione, di cui all’art. 10 d.lgs. 159 del 2011 – la posizione del terzo debba essere mantenuta autonoma, rispetto a quella del destinatario del provvedimento di prevenzione personale, dovendosi differenziare i rispettivi ambiti di esercizio del potere di critica, avverso la decisione di primo grado. Ove infatti il soggetto ritenuto pericoloso contesti – in radice – la decisione assunta dal Tribunale in tema di pericolosità, è evidente che gli effetti della impugnazione si estenderanno (anche in assenza di autonoma impugnazione del terzo intestatario) alla intervenuta confisca (non potendosi disporre l’ablazione patrimoniale in assenza, quantomeno, di giudizio incidentale circa la pericolosità, come ritenuto da Sez. 1 n. 5361 del 13.1.2011, COGNOME, rv 249800, nonché da Sez. 1 n. 39204 del 17.5.2013, Ferrara, rv. 256140). Ancora, se con l’atto di appello il soggetto ritenuto pericoloso prospetti la effettiva titolarità del bene, assumendone la derivazione da sue risorse non frutto di attività illecita, parimenti esercita un su diritto e contesta uno dei presupposti normativi della confisca.
Laddove con l’impugnazione si intenda invece contestare – ferma restando la pericolosità soggettiva del proposto – il profilo dell’assenza di «disponibilità» d beni in capo al soggetto pericoloso (assenza derivante dalla autonoma redditività
dei terzi), è evidente che si finisce con il contestare la ritenuta natura fittizia d intestazione (si sostiene, in pratica, che il bene non possa essere confiscato, in quanto la titolarità del terzo non è apparente ma reale, derivando da una sua autonoma capacità economica). In tale ultimo caso, dunque, il titolare del potere di critica non può essere il soggetto proposto e ritenuto pericoloso, posto che l’argomentazione è di esclusiva spettanza del «terzo», il quale esercita il suo diritto a rivendicare la effettiva proprietà del bene. Da tale impostazione concettuale deriva l’orientamento di questa Corte, teso a valorizzare l’autonoma posizione del terzo proprietario di beni oggetto di confisca, con la conseguenza di ritenere non esercitabile «in surroga» il diritto del terzo, da parte del soggetto destinatario del misura personale.
Il logico corollario del rapporto di autonomia, esistente fra le posizioni del proposto e del terzo intestatario, è rappresentato dalla non proponibilità – ad opera del terzo interessato – di doglianze afferenti al tema della pericolosità sociale riconducibile al proposto. Nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, infatti, quest’ulti esclusivamente legittimato a rivendicare l’effettiva titolarità e la proprietà dei be assoggettati al vincolo, dovendo assolvere – sul punto specifico – al relativo onere di allegazione. Il terzo interessato, invece, è privo della legittimazione a sostenere la tesi della effettiva proprietà del bene in capo al proposto, dato che egli è estraneo ad ogni questione giuridica inerente ai presupposti necessari, in sede di applicazione della misura a carico di quest’ultimo – come la condizione di pericolosità, il rapporto di sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddit dichiarato, la provenienza del bene stesso – e che soltanto il proposto stesso può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280249; Sez. 6, n. 7469 del 4/6/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 6/6/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277225). La prima critica formulata dalla ricorrente, pertanto, risulta radicalmente inconsistente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. La seconda parte della censura esposta con il motivo principale, nonché la doglianza formulata a mezzo del motivo aggiunto, presentano una matrice comune e si prestano, evidentemente, ad una agevole trattazione unitaria. Si sostiene, dunque, la piena liceità dell’acquisto dell’immobile da parte della famiglia COGNOME, dolendosi della omessa considerazione – ad opera della Corte di appello di Lecce – delle allegazioni difensive; queste sarebbero asseritamente in grado di dimostrare la legittima provenienza delle provviste finanziarie, devolute all’acquisto del cespite de quo. Trattasi delle medesime argomentazioni, a ben vede, che erano state già poste a fondamento della succitata memoria di replica.
Occorre però tener conto – in sede di complessiva valutazione dell’apparato argomentativo posto a fondamento del decreto impugnato – del contenuto del primo provvedimento ablativo. Le valutazioni effettuate in tal sede, infatti, risultano specificamente menzionate dalla Corte di appello di Lecce; questa, peraltro, non si è limitata a far menzione delle argomentazioni spese dal primo Giudice, ma ha anche valutato in termini di correttezza il procedimento logico da quest’ultimo seguito, così mostrando di sposarne espressamente le conclusioni. E il Tribunale di Bari aveva ampiamente spiegato – anche valutando compiutamente, in maniera esaustiva e doviziosa, tutta la documentazione acquisita – le ragioni in forza delle quali non aveva ritenuto la provenienza lecita delle risorse, mediante le quali i COGNOME avevano fatto fronte all’acquisto all’asta dell’immobile sopra detto, poi intestato a NOME COGNOME (al tempo diciassettenne). In particolare, nelle pagine che vanno dalla numero diciotto alla numero ventuno del provvedimento reso in data 10/05/2021, il Tribunale di Lecce ha esaminato – in modo analitico e rigoroso – tutti i profili critici evidenziati dalla d confrontandosi in modo particolareggiato e attento con le allegazioni di quest’ultima.
A fronte di una motivazione sicuramente non apparente – ed anzi, coerente con le risultanze processuali, logica ed esaustiva – oltre che in assenza di ipotizzabili travisamenti, le doglianze difensive appaiono destinate, anche in tal caso, a rivelarsi infondate.
L’ultimo segmento del motivo unitario si impernia sull’omessa attivazione, da parte della Corte di appello di Lecce, dei poteri istruttori ad esso riservati dal legge.
Il motivo si appalesa fortemente aspecifico e generico. Pur prospettando una omissione nella struttura argomentativa del provvedimento impugnato, infatti, il ricorso si limita a contestare le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale, ch vengono censurate solo in relazione ad aspetti secondari e in modo apodittico ed assertivo;)-1 – ricorrente non si premura, però, di indicare in modo particolareggiato quali sarebbero gli approfondimenti istruttori che si pretendono esser restati carenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; consegue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2023.