Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45191 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45191 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO NOME COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN ‘FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, Sezione Misure di prevenzione ha accolto l’appello presentato, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro del 21/03/2022, a mezzo del quale era stata accolta la proposta di confisca, previo sequestro, avanzata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme in data 13/10/2020, relativamente a beni immobili e beni mobili registrati, intestati al proposto, ovvero ritenuti nella sua disponibilità e ha disposto l restituzione agli aventi diritto del terreno e dei fabbricati a un piano fuori terra località Muzio (area censita in catasto al fol. 88/B – def. 697, estesa are 9,30) perché già assegnati, grazie ad atto di divisione del 6/02/1985, a NOME COGNOME, poi trasferita in data 15/11/2010 dal Tribunale di Lamezia Terme con atto giudiziario a NOME COGNOME. La proposta di applicazione della misura patrimoniale della confisca era stata avanzata nei confronti di NOME COGNOME, oltre che dei terzi interessati NOME COGNOME (moglie del proposto), NOME COGNOME (nuora del proposto) e NOME COGNOME.
2. Ricorre per cassazione la Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo un motivo unico – sebbene articolato in plurimi profili di censura – che viene di seguito sintetizzato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att’ cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 597 cod. proc. pen., 24-27 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 934 cod. civ. Risulta violato – secondo la prospettazione di parte ricorrente – il principio dell’effetto parzialmente devolutivo dell’appello, vigent anche in materia di misure di prevenzione. I tre magazzini abusivi sopra detti sono stati restituiti agli intestatari, infatti, sul presupposto che non fosse nota l’epo di realizzazione degli stessi; nell’atto di appello era stata posta, però, la questione di nullità inerente all’intero procedimento di prevenzione, oltre che del sequestro e della confisca di altro terreno, mentre il profilo attinente alla data di realizzazion dei beni non era stato condotto alla cognizione del Giudice del gravame. Ad ogni buon fine – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello – l’epoca di realizzazione dei suddetti manufatti è agevolmente ricavabile dagli atti, potendosi essa collocare ad un tempo successivo al 15/11/2010 (data del decreto di aggiudicazione del Tribunale di Lametia Terme) e, pertanto, entro il periodo di manifestazione della pericolosità del proposto che si estende sino al 2015.
della accessione invertita; è quindi legittima la confisca di un immobile, realizz In materia di misure di prevenzione trova applicazione, inoltre, il principio
attraverso l’impiego di somme di illecita provenienza, su terreno di provenie lecita, stante la impossibilità di utilizzazione separata – sul piano econo funzionale – dei due beni. Nel caso di specie, il bene di maggior valore economi è il fabbricato; quest’ultimo assume, pertanto, la veste di bene principal questo accede il terreno, quale pertinenza.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’accoglimento del ricorso, conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. È pacifico che l’arco temporale, entro il quale si è manifestata la pericolosità sociale del pr si estenda dal 1997 al 2013. La conclusione alla quale perviene a Corte territor circa l’impossibilità di collocare nel tempo la realizzazione dei manufatti abus smentita dalle risultanze processuali di natura documentale. L’atto di acquisto 15/11/2010, infatti, menziona unicamente l’esistenza di un terreno agricolo successive variazioni catastali dimostrano, però, come i manufatti in argomen siano stati realizzati in epoca posteriore al 2010. Ne deriva che il terreno, s di lecita provenienza, è stato fatto oggetto dli accrescimenti realizzati periodo di manifestazione della pericolosità – attraverso l’impiego di mezz illecita provenienza. Accedendo poi a un complesso edilizio, i magazzini devon ritenersi suscettibili di ablazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini sotto specificati.
Giova anzitutto integrare brevemente quanto riportato in narrativa precisando come risultino incontestati, in atti, sia il giudizio di pericolosità generica e qualificata formulata a carico di NOME COGNOME, sia perimetrazione temporale della manifestazione di tale pericolosità, che si est a partire dall’anno 1997 fino all’arresto del soggetto, risalente al 2013. La co di prevenzione, adottata nei confronti di NOME COGNOME, riguardav originariamente beni immobili e mobili registrati. All’esito del gravame, la Cor appello ha disposto la restituzione di tre fabbricati, ritenendo che:
il terreno sul quale tali immobili risultano edificati sia di lecita proveni quanto pervenuto al proposto attraverso un atto di divisione nel 1985 e da ques nel 2010, trasferito alla nuora NOME COGNOME;
l’epoca di realizzazione dei fabbricati sia rimasta ignota, cosa che impedirebb ricondurre, con il necessario grado di certezza, tale fatto entro il su perimetro temporale di manifestazione della pericolosità.
3. La doglianza incentrata sulla mancata devoluzione – in sede di gravame – dell’epoca di realizzazione dei fabbricato è infondata. L’epoca in cu determinato bene sia entrato nella disponibilità del proposto, infatti, rappre un elemento essenziale della complessiva questione, attinente alla possibilit ablazione del bene stesso in sede di prevenzione; la perimetrazione temporal della pericolosità, in definitiva, costituisce elemento immancabile della rel procedura (sul punto, occorre rifarsi al dictum di Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976, a mente della quale: <<In sede di verifica della pericolosità soc del soggetto proposto per l'applicazione della confisca di prevenzione ai se dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giud prevenzione deve individuare il momento iniziale della suddetta pericolosità, fine di sostenerne la correlazione con l'acquisto dei beni, sulla base non constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delit ma dell'apprezzamento di condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologi della norma che intende applicare, individuando il momentq in cui le stes abbiano raggiunto consistenza e abitualità tali da consentire, già all'e l'applicazione della misura di prevenzione»).
Può affermarsi, pertanto, che la Corte di appello fosse comunque tenuta prendere in considerazione, prescindendo dall'efficacia devolutiva connessa ag specifici punti del gravame, l'aspetto relativo all'epoca di edificazione immobili.
Sostiene poi il ricorrente come l'epoca di realizzazione dei fabbric risulti agevolmente desumibile, attraverso l'analisi di alcuni dati documentali. immobili, infatti, non erano menzionati nell'atto di divisione del 06/02/1985 nell'atto giudiziario a mezzo del quale – in data 15/11/2010 – vennero trasferit Tribunale di Lamezia Terme a NOME COGNOME; essi risultano menzionati, però, nel successive variazioni catastali, rispettivamente risalenti al 24/05/201 24/05/2012 e al 09/11/2015.
4.1. Con riguardo alla concreta fattispecie ora al vaglio di questa Corte, anzitutto osservarsi come la mancata menzione dei magazzini (nell'atto d divisione del 1985, così come nell'atto giudiziario del 2010) costituisca niente se non la diretta conseguenza della natura abusiva degli stessi. Come sottoline sul punto specifico, dalla Corte di appello, almeno fino all'anno 2010, n veramente possibile affermare – con un minimo di affidabilità e coerenza – se t fabbricati fossero, o meno, esistenti (nel provvedimento impugnato vien giustamente ricordato, in tema, come si tratti di immobili edificati in assen qualsivoglia titolo abilitativo; nell'atto di acquisto del terreno, inoltre, no menzionata l'esistenza di alcun fabbricato, stante appunto la natura agricola
1 GLYPH fondo, nonché l’accatastamento dello stesso & catasto terreni). Ne deriva che la mancata menzione negli atti, relativamente a tale epoca, riveste un valore dimostrativo praticamente neutro.
4.2. La proposizione delle variazioni catastali addotte dal Pubblico ministero ricorrente, però, muta radicalmente i termini della questione. In tal caso, infatti, l’avvenuta realizzazione degli immobili – ad una certa data – rappresenta un dato sicuro, in quanto documentalmente desumibile, attraverso la dichiarazione operata in tal senso dallo stesso interessato. Questi infatti, mediante l’atto finalizzato alla variazione, dichiara l’avvenuta realizzazione degli immobili, dunque l’esistenza fisica degli stessi, almeno in epoca coincidente con quella della presentazione dell’istanza; tanto ciò vero, che ne domanda il nuovo accatastamento. Come correttamente prospettato in sede di ncorso, può allora ritenersi – in assenza di elementi atti a condurre a difformi lumi – che ciò che è stato oggetto, rispettivamente, delle variazioni catastali del 20:11 e del 2012 sia stato edificato entro il perimetro temporale di manifestazione della pericolosità del proposto; il tutto, infatti, era certamente esistente, al momento della proposta di modifica, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale.
5. Anche l’ultima osservazione formulata da parte ricorrente è fondata. La Corte territoriale ha affermato essere lecito l’acquisto del terreno ubicato in località Muzio, pervenuto a COGNOME nel 1985; ha poi accolto l’appello, in ordine ai fabbricati che su di esso insistono, facendo implicitamente riferimento anche al terreno stesso. Il ricorso, dunque, muove dal principio che vi sia stato l’accoglimento del gravame anche per quanto concerne il terreno e, in conseguenza, si concentra sui magazzini, sostenendo l’operatività – in materia – del principio dell’accessione invertita. Essendo il fabbricato, in sostanza, il bene di maggior valore economico ed avendo esso provenienza illecita, alla sorte dello stesso deve essere accomunato il terreno sul quale esso sorge. La Corte condivide l’impostazione giuridica offerta dal ricorrente, perché coerente con l’indiriz2:o esegetico già formatosi sul punto. In tal senso si è espressa Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012, dep. 2013, Martino Rv. 255091, a mente della quale: «In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poiché, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell’accessione>>; nello stesso senso Sez. 6, n. 16151 del 04/02/2014, Cusimano, Rv. 259763, che ha statuito quanto segue: «In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un bene
immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un’utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato – bene principale – del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione>> e, infine, Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, F”).v. 282195). Pertanto, in base ai suesposti principi, la confisca non avrebbe potuto essere limitata ai fabbricati di maggior valore, rispetto al terreno sul quale insistono.
Diversa, invece, è la situazione attinente a quanto fatto oggetto di richiesta di variazione catastale nel 2015, ossia in un periodo che si colloca all’esterno del perimetro temporale di manifestazione della pericolosità sociale di COGNOME. Quanto edificato in tale epoca – ossia, l’accrescimento al quale si riferisce il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in requisitoria – ben potrebbe, in assenza di elementi significativi in senso contrario, esser stato edificato addirittura proprio nell’anno 2015; comunque, è sul punto corretto l’assunto della Corte di appello, laddove ne ritiene impossibile la collocazione entro il tempo di manifestazione della pericolosità del proposto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’accoglimento del ricorso, limitatamente agli immobili oggetto di variazione catastale risalente al 25/05/2012, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Il ricorso, quanto al resto, va disatteso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca degli immobili di cui alle variazioni catastali risalenti al 24.05.2011 ed al 24.05.2012 con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2023.