Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42173 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42173 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lettekteet-We le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso il decreto del 15 settembre 2022 della Corte di appello di Napoli che ha parzialmente accolto l’impugnazione ex art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avverso il decreto del 20 gennaio 2021, con il quale il Tribunale aveva disposto la confisca del 50% delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE a lui intestate e i relativi beni aziendali compresi 11 immobili i INDIRIZZO indicati nel dispositivo, intestati a COGNOME NOME, alla moglie COGNOME NOME e ai figli NOME e NOME.
Il Tribunale aveva ritenuto COGNOME NOME socialmente pericoloso, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, quale soggetto appartenente all’associazione di tipo mafioso riconducibile al cd. clan RAGIONE_SOCIALE, operante in Giugliano in Campania, Villaricca, Qualino e zone limitrofe, e aveva disposto la confisca dei beni intestati allo stesso, ai suoi familiari e alle quote della richiama società intestate a COGNOME NOME, quale suo prestanome.
Il ricorrente articola cinque motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale La Corte di appello ha revocato le confische disposte nei confronti di COGNOME NOME e dei suoi familiari, dopo aver evidenziato che nel procedimento di prevenzione non erano stati introdotti nuovi elementi rispetto a quelli emersi nel giudizio di cognizione, nel quale il giudicante aveva restituito tutti i beni sequestro, formulando un giudizio di sostanziale proporzione tra le consistenze patrimoniali dell’imputato e la redditività sua e del suo nucleo familiare.
La Corte di appello ha confermato la confisca del 50% delle quote della RAGIONE_SOCIALE intestate a COGNOME, considerato il prestanome di COGNOME NOME, ritenendo che tale società rientrasse nello schema dell’impresa mafiosa di proprietà di un soggetto mafioso che non la gestisce direttamente, ma per il tramite di un terzo soggetto, a nulla rilevando che – nel caso di specie – COGNOME abbia sostenuto di aver sottoscritto le quote societaria con fondi leciti.
A seguito dell’assoluzione in primo grado in ordine all’imputazione di cui all 12-quinquies I. 7 agosto 1992 n. 356 e, in secondo grado, anche con riferimento all’imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. vi era una preclusione processuale all’adozione del provvedimen suddetto, né vi era motivazione adeguata per giustificare la diversità di deci
La Corte territoriale, in violazione del principio di non contraddizione, pur ritenendo non sussistenti elementi nuovi, non valutati e deducibili da quelli emersi nel giudizio cognitorio, non si sarebbe uniformata alla statuizione di revoca confisca ivi decisa.
Nel ricorso, infatti, si evidenzia che, nel precedente giudizio di cognizione, era stato valutato l’intero compendio probatorio e che il giudicante, dopo aver assolto COGNOME dai reati di cui agli artt. 12-quinquies legge 7 agosto 1992, n. 356 e 416bis cod. pen., aveva revocato la confisca avente a oggetto la quota del 50% della RAGIONE_SOCIALE e dei relativi beni aziendali.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’articolo 10, comma 3, e art. 27, comma 2, d. Igs. n. 159/2011 e motivazione apparente con riferimento alla qualifica di “prestanome” di COGNOME;
Il provvedimento impugnato presenta un travisamento delle circostanze valutate con motivazione apparente o inesistente e la mancata valutazione delle argomentazioni difensive poste con l’atto di appello, circa la funzione di prestanome attribuita a COGNOME.
La Corte di appello, pur riconoscendo che COGNOME aveva acquistato dei fondi edificabili in Mentana e che aveva finanziato la RAGIONE_SOCIALE con capitali leciti e tracciati, avrebbe in maniera errata disposto la confisca delle quote societarie.
Il giudice della prevenzione, inoltre, avrebbe omesso di considerare che, nel giudizio di cognizione, non era mai emerso che COGNOME fosse un prestanome di COGNOME ma che, anzi, la Corte di appello aveva assolto l’imputato dai reati di intestazione fittizia di beni e di concorso esterno in associazione di tipo mafioso per carenza dell’elemento soggettivo del reato, dopo aver accertato che lo stesso non fosse a conoscenza del carattere illecito dei flussi di denaro provenienti da terzi soggetti, non avendo mai fatto parte di alcun progetto criminale ideato e realizzato da altri.
La medesima Corte di appello, inoltre, aveva accertato la piena capienza, proporzionalità e liceità delle disponibilità economiche dell’imputato e, quindi, la sua autonomia e indipendenza sul punto.
Da un lato, il giudice nel provvedimento impugnato mostra di condividere la conclusione del processo di merito, circa la corrispondenza tra le somme investite da COGNOME e quelle incamerate.
Il denaro utilizzato per l’acquisto dei fondi edificabili in Mentana proveniva cioè dalla legittima e non sospetta accensione di un mutuo presso l’istituto di credito Tercas, sicché si affermava che COGNOME aveva finanziato la società RAGIONE_SOCIALE con i suoi capitali puliti frutto della sua lecita attività di rappresentante di c farmaceutiche (sentenze del Tribunale di Napoli, foglio 298).
Dall’altro lato, si è ritenuto che tale circostanza non fosse impeditiva della confisca (pagina 10 e 11 del decreto impugnato), perché viene ritenuto sussistente il ruolo di prestanome di COGNOME per conto di COGNOME NOME, nonché, tramite questi, del clan RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di una motivazione apparente ed elusiva delle valutazioni critiche che il giudice era chiamato ad effettuare sui temi devoluti dalla difesa, atteso che non era mai emerso nel processo di merito la qualifica o lo status di prestanome di COGNOME, anzi era emerso il contrario tanto che era stato assolto dall’imputazione di intestazione fittizia di concorso esterno in associazione mafiosa, stante la mancanza di conoscenze e di conoscibilità del carattere illecito dei flussi di danaro provenienti da altri soggetti e del disegno criminoso di cui egli non faceva parte e di cui non sarebbe stato consapevole in base allo stesso provvedimento impugnato.
In definitiva, la Corte di merito non si era limitata a ravvisare la carenza dell’elemento soggettivo – come è stato sostenuto nel decreto impugnato – bensì ha riconosciuto la piena capienza proporzionalità e liceità delle disponibilità economiche di NOME, la sua autonomia e l’indipendenza la sua estraneità al disegno criminoso.
La mancata conoscenza e conoscibilità di meccanismi illeciti ideati e realizzati da altri si pone in contrasto con il ruolo del “prestanome”, che deve essere invece consapevole dei fili illeciti altrui e del suo ruolo funzionale ad essi.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nonché violazione degli arti. 10 comma 3, 27 comma 2, del d. Igs. n. 159 del 2011 e motivazione apparente con riferimento alla qualifica di impresa mafiosa della RAGIONE_SOCIALE; è stata infatti ritenuta mafiosa l’impresa (vedi foglio di 7 del decreto impugnato) nella quale vi sia totale sovrapposizione tra la compagine associativa e la consorteria criminale e quindi l’intera attività di impresa è inquinata dall’ingresso nelle casse dell’azienda di risorse economiche provento di delitto, di guisa che risulta impossibile distinguere tra capitali leciti capitali illeciti; a questo proposito, la società RAGIONE_SOCIALE società proposto era stata ritenuta non mafiosa, perché non interamente infiltrata dal clan e tale valutazione era perfettamente sovrapponibile anche per COGNOME con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE
Nel giudizio di merito è stata data la prova dell’origine lecita della costituzione della RAGIONE_SOCIALE, grazie all’impiego di risorse personali legittime e tracciate provenienti da COGNOME NOME.
2.4. Col quarto motivo denuncia violazione degli arti. 10, comma 3, e 27, comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011, per omessa motivazione con
riferimento alla possibilità di distinguere tra capitali leciti e capitali illeciti alla RAGIONE_SOCIALE, definita impresa mafiosa.
Il decreto impugnato – con una mera formula di stile – ha affermato che le singole quote hanno perso la loro autonomia e non sono più distinguibili dall’insieme del capitale sociale inquinato dall’intervento mafioso (pagina 13); la giurisprudenza, invece, aveva affermato che non si può procedere alla confisca dell’intera azienda quando vi è la possibilità di individuare la quota che appartiene al terzo estraneo e quindi il capitale lecito.
2.5. Col quinto motivo, denuncia violazione degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. n. 159/2011, in ordine all’omessa valutazione dei seguenti elementi difensivi, quali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particol di COGNOME NOME e di diversi testimoni, nonché dello stesso COGNOME NOME, circa la mancanza di collegamento con la criminalità organizzata locale e circa la inconsapevolezza di COGNOME delle operazioni illecite ideate e realizzate da altri, nonché sull’effettiva gestione societaria riconducibile a COGNOME, che era impegnato in prima persona nell’attività economica dell’impresa e non quale prestanome o testa di legno, così come ritenuto dal provvedimento impugnato.
Come emerge a pagina 148 della sentenza di appello, nell’udienza il 16 giugno 2014, il teste NOME COGNOME aveva riferito di aver gestito l’acquisto di una palazzina in INDIRIZZO direttamente per il tramite di COGNOME (foglio 208 del verbale d’udienza).
Anche la teste NOME COGNOME, segretaria di COGNOME, aveva confermato la circostanza che l’attività della RAGIONE_SOCIALE era distaccata dalle attività del COGNOME; il provvedimento impugnato omette di motivare inoltre in ordine alla parte della sentenza del Tribunale di Napoli del 3 Marzo 2015 in cui si spiega che COGNOME aveva detto in dibattimento che l’ingresso nei mercati immobiliari gli era stato proposto da COGNOME e da COGNOME, per la costruzione di due unità immobiliari, così palesando il travisamento delle dichiarazioni di COGNOME, per individuare nel COGNOME un prestanome della RAGIONE_SOCIALE, società mafiosa.
In particolare i giudici hanno omesso di valutare il verbale dibattimentale del 3 giugno 2014 dinanzi al Tribunale di Napoli in cui COGNOME, in sede di esame e controesame, aveva chiarito che si era inserito nel settore RAGIONE_SOCIALE nel 2006, quale amico di COGNOME, col quale era andato a Roma per valutare la possibilità comprare una villetta, per poi rivenderla con somme di cui aveva la capacità economica e poi era stato proposto un investimento più grande da COGNOME per la costruzione di due villette, per le quali non aveva la capacità economica e, pertanto, ha costituito la società comprando il 50% della RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Secondo il disposto dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 che ripete il contenuto dell’art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956 n. 1423, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il sindacato sulla motivazione non è ammissibile in ordine ai vizi deducibili in base all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. potendosi soltanto denunciare ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo imposto dall’art. 7 d.lgs. 159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza, e di logicità.
E’ quindi ammissibile solo il ricorso che denunci la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 2, n. 22732 del 05/04/2022).
Nel caso in esame, l’assoluzione in sede penale è intervenuta soltanto per difetto di prova dell’elemento soggettivo del dolo, pertanto non ha inciso sulla misura di prevenzione, sicché non vi è contraddizione tra le conclusioni dei due procedimenti.
Il provvedimento impugnato – come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale -ha fatto quindi applicazione del principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione.
E’ ammissibile solo l’esame del vizio di violazione di legge e della motivazione inesistente o meramente apparente, non anche gli altri vizi della motivazione.
Per di più, in considerazione dell’autonomia tra procedimento penale e di prevenzione, l’assoluzione intervenuta in sede penale determina la revoca ex art. 7 comma 2 I. 27.12.1956 n. 1423 della confisca, deliberata ai sensi dell’art. 2-ter, comma 3, I. 31 maggio 1975 n. 575, solo qualora il processo penale abbia accertato l’assoluta estraneità del proposto.
A pag. 13 del provvedimento impugnato invece la Corte di appello ha individuato precisi elementi che fanno ritenere la forte commistione tra il capitale lecito di COGNOME e il capitale appartenente al clan COGNOME che, fin dall’inizio, stato impiegato in operazioni economiche illecite, strettamente collegate tra loro.
E’ stato descritto, infatti, un consistente giro di assegni che andavano a coprire le anticipazioni di COGNOME e che ha fatto emergere una forma di procacciamento di danaro “pulito”, attraverso l’incameramento di mutui accesi per il tramite di
amministratori commercialmente al di fuori di sospetti come è appunto il ricorrente.
Sono emersi, quindi, dati precisi che in modo plausibile hanno fatto ritenere che l’impresa fosse nella disponibilità sostanziale ed effettiva del sodalizio criminale.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché inerisce il profilo della assoluzione del COGNOME quale terzo estraneo e non quale prestanome del sodalizio, sicché esso va apprezzato come vizio di motivazione, che rientra tra quelli non consentiti nel presente giudizio di legittimità, perché non ricorre per i motivi suddetti l’ipotesi della motivazione apparente o inesistente. Si fa riferimento cioè al fatto che l’assoluzione era intervenuta per un deficit probatorio dell’elemento psicologico del reato, non essendo certa la condivisione di logiche criminali e dell’asservimento consapevole agli interessi illeciti del gruppo.
1.3. Il terzo motivo è altresì manifestamente infondato, perché deducendo il vizio della motivazione indicata come inesistente sulla qualifica di impresa mafiosa, di fatto incorre nello stesso errore di inquadramento giuridico dei due motivi suesposti.
1.4. Il quarto motivo, allo stesso modo, deducendo l’impossibilità di distinzione delle quote di COGNOME dal resto del capitale sociale inquinato dall’attività criminal del sodalizio, incorre nello stesso vizio di inammissibilità, basti pensare che – come ha ricordato il Procuratore generale – la costituzione della società è dovuta interamente all’intervento del clan mafioso, per cui COGNOME non ha mai avuto il vero controllo della stessa, né autonomia decisionale.
1.5. Il quinto motivo sul mancato esame degli argomenti difensivi è manifestamente infondato, per come risulta da pag. 13 del provvedimento impugnato che confuta in modo preciso le tesi addotte dalla difesa, considerate complessivamente superate dall’articolato impianto motivazionale del provvedimento.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 23/06/2023