Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8636 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8636 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato il 18/10/1957 a Palma di Montechiaro avverso l’ordinanza in data 03/07/2024 della Corte di appello di Perugia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 03/07/2024 la Corte di appello ha rigettato la richiesta formulata nell’interesse di NOME COGNOME avente ad oggetto la restituzione di somma riveniente da ratei pensionistici, confluita su conto corrente sottoposto a sequestro e poi a confisca di prevenzione, disposta dal Tribunale di Roma in data 08/02/2021, confermata dalla Corte di appello di Roma il 22/12/2022 e divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Corte di appello, dopo aver dato atto del provvedimento in data 27/02/2024, con cui la Corte di appello di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 159 del 2011, ha provveduto sulla richiesta difensiva, qualificandola come istanza di revoca della confisca e rilevando l’insussistenza dei relativi presupposti.
2. Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
Deduce la nullità del provvedimento impugnato, in quanto emesso in carenza di legittimazione e connotato da abnormità in assenza di correlazione tra chiesto e pronunciato.
Il provvedimento impugnato era affetto da incompetenza funzionale e da difetto di correlazione tra la decisione e l’oggetto della richiesta.
Era stato infatti prospettato che il conto corrente era stato sottoposto a sequestro nel febbraio 2020 con un saldo di euro 25.220,44 e che di seguito, tra il marzo 2020 e il marzo 2023, prima dell’indicazione di un diverso conto corrente, erano ivi confluiti ratei pensionistici per un totale di euro 19.778,51, somma non inclusa nel sequestro e nella confisca, commisurata alla somma di euro 25.220,44.
Era stata dunque chiesta la restituzione di quella diversa somma di euro 19.778,51, senza alcun riferimento ad una richiesta di revoca di confisca ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 159/2011, mentre il provvedimento era stato assunto al di fuori del devoluto.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l’annullamento con rinvio.
Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME aveva ad oggetto la sola somma di euro 19.778,51, diversa da quella di euro 25.220,44, corrispondente al saldo del conto corrente in relazione al quale era stato dapprima eseguito il sequestro ed era stata poi disposta la confisca di prevenzione.
Quella diversa somma, secondo la prospettazione difensiva, derivava da leciti ratei pensionistici, confluiti sul conto in epoca successiva, e di essa soltanto era
stata chiesta la restituzione, al di fuori di qualsivoglia riferimento alla revoca della confisca e alla sussistenza dei relativi presupposti, disciplinati dall’art. 28 d.lgs. 159 del 2011.
Per contro la Corte di appello di Roma, investita dell’istanza, l’aveva qualificata come richiesta di revoca e aveva trasmesso gli atti alla Corte di appello di Perugia, in quanto, se del caso, competente in relazione all’istituto disciplinato dal citato art. 28.
La Corte di appello di Perugia ha dato corso al procedimento, nel presupposto che fosse ravvisabile un’istanza di revoca, relativamente alla quale ha nondimeno escluso che sussistessero i presupposti per il suo accoglimento.
Ma, sulla base di quanto sopra rilevato, deve ritenersi che l’istanza non fosse riconducibile alla revoca di cui all’art. 28 d.lgs. 159 del 2011, in quanto la stessa era stata formulata nel diverso presupposto che la somma di euro 19.778,51 non avesse formato oggetto della confisca, di essa dunque chiedendosi semplicemente la restituzione, in quanto confluita nello stesso conto corrente, ma in epoca successiva alla formazione del saldo relativamente al quale soltanto era stata disposta la confisca, come può effettivamente desumersi dal decreto emesso dal Tribunale all’esito del giudizio di prevenzione.
uw. 5. Da ciò consegue che sull’istanza si è pronunciat – 01/157 .id – i – ce funzionalmente incompetente, in quanto non investito da istanza di revoca.
La richiesta si collocava invece nella fase esecutiva ed era volta alla separazione della somma dal restante compendio confiscato, ai fini della restituzione all’avente diritto di quanto proveniente da ratei pensionistici dopo l’esecuzione del sequestro.
Detta istanza, invero, implica la celebrazione di un incidente di esecuzione, non potendosi valorizzare in senso contrario quanto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al diverso tema della procedura applicabile nel caso in cui venga dedotta la sopravvenuta insussistenza dei presupposti per la confisca (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282474).
Nell’ambito di tale procedimento dovrà dirimersi la questione della spettanza della somma al richiedente, una volta preso atto che la stessa non aveva formato oggetto di confisca.
Su tali basi deve ritenersi che la competenza spetti al Tribunale di Roma, cui deve ascriversi il provvedimento genetico e l’adozione dell’originario sequestro
e al quale devono trasmettersi gli atti, previo annullamento senza rinvio de provvedimento in questa sede impugnato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per competenza.
Così deciso il 06/02/2025