Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46823 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46823 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLABATE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME nata a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 19/09/2018, il Tribunale di Palermo, Sez. misure di prevenzione, respingeva la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno avanzata dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti di NOME COGNOME ritenendo non più attuale la pericolosità sociale del medesimo; in parziale accoglimento della proposta di applicazione della misura patrimoniale, disponeva la confisca di numerosi beni, costituiti dal capitale sociale di diverse società e dal relativo compendio aziendale, fabbricati a terreni, proAVV_NOTAIOi finanziari, polizze assicurative, rapporti bancari, ritenuti nella disponibilità sostanziale del proposto ancorché formalmente intestati alla moglie NOME COGNOME, ed ai figli NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché alla moglie di quest’ultimo limitatamente al 33% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, rigettando nel resto la proposta di confisca.
Su impugnazione RAGIONE_SOCIALE parti interessate (il proposto NOME COGNOME, ed i terzi NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), la Corte di appello di Palermo, con decreto del 13/07/2022, ha, in parziale riforma dell’originario decreto, rigettato la proposta di confisca di alcuni immobili, RAGIONE_SOCIALE quote sociali della RAGIONE_SOCIALE intestate a COGNOME NOME e NOME COGNOME, del saldo attivo del conto corrente presso Unicredit intestato a NOME COGNOME, del saldo attivo del buono fruttifero nominativo presso Unicredit intestato a NOME COGNOME, del saldo attivo del libretto di deposito al portatore presso Unicredit intestato a NOME COGNOME, figlia di NOME, della polizza Unicredit Vita sottoscritta il 23/11/2011 da NOME COGNOME, dei certificati di deposito nominativi intrattenuti da NOME COGNOME presso Unicredit; ha confermato nel resto l’impugnato decreto.
2.1. Nella motivazione si è illustrato che NOME COGNOME è portatore di pericolosità qualificata, perimetrata cronologicamente dai primi anni ’90 sino al 1999, essendo stato condannato in via definitiva per il delitto di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come da sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 10 maggio 1998; più precisamente, rispondendo alle censure difensive, che chiedevano di ancorare il momento iniziale della pericolosità sociale al dato certo, emergente dall’imputazione elevata in sede penale, e quindi al 1995, osservava la Corte territoriale come detta pericolosità potesse essere retrodatata ad un periodo antecedente rispetto a quello descritto dall’imputazione formulata in sede penale, individuando come dato concreto, oggettivamente sintomatico di tale momento
temporale antecedente, la piena operatività della società RAGIONE_SOCIALE, costituita dal proposto nel luglio del 1991 ma attiva solo a partire dal 1992.
2.2. Con riferimento al requisito della disponibilità del beni confiscati in capo al proposto, osservava la Corte come già in primo grado non fosse mai stata messa in discussione dalle difese l’unitarietà, dal punto di vista patrimoniale e finanziario, del nucleo familiare, all’epoca composto dai tre giovani figli del COGNOME, e stante il mancato godimento da parte della moglie di risorse finanziarie estranee ed alternative rispetto a quelle messe a disposizione dal proposto derivanti dall’attività commerciale esclusivamente riferibile allo stesso.
2.3. Quanto al requisito della sproporzione, la Corte di Palermo, condividendo la disamina effettuata dal Tribunale di primo grado, osservava come il proposto non avesse fornito alcun minimo principio di prova documentale in ordine al presunto accumulo di disponibilità economiche in epoca pregressa all’inizio del manifestarsi della pericolosità sociale, e come non si potessero dedurre, a giustificazione della proporzione tra fonti e impieghi, i proventi da evasione fiscale. Rilevava la Corte come l’indagine effettuata dai periti d’ufficio di primo grado avesse riscontrato, sulla base dei redditi ufficiali, l’assenza di capacità di investimento da parte del proposto negli anni posti a ridosso di quelli degli acquisti, gravando sulla difesa l’onere di dimostrare la tesi dell’accantonamento progressivo di risorse in anni lontani rispetto a quelli interessati degli acquisti, onere non assolto.
2.4. Oggetto della confisca è quindi:
la casa unifamiliare sita a INDIRIZZO: trattasi di acquisto operato da NOME COGNOME, e solo in apparenza anche dalla moglie redditualmente incapiente, nel gennaio del 1996, in costanza di pericolosità e in condizioni di assoluta sperequazione finanziaria avuto riguardo tanto alla elevata negatività, pari a circa 176.500 €, del saldo tra risorse lecite disponibili ed uscite rilevato nell’anno 1995, quanto alla costante negatività del saldo scalare dei precedenti anni;
-impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME (pagg. 27-32);
-immobile di INDIRIZZO; intero capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE; intero patrimonio della stessa, compreso il saldo attivo del c/c n. 811191561 acceso presso Banca Nuova spa, ag. INDIRIZZO (pagg. 35-38);
-complesso dei beni della RAGIONE_SOCIALE; saldi attivi dei rapporti bancari in sequestro intestati a detta società (n. 811305778 acceso presso Banca Nuova spa, e n. 300751851 acceso presso Unicredit) (pagg. 40-43);
-abitazione di INDIRIZZO, INDIRIZZO (catastalmente INDIRIZZO) (pagg. 53-56);
-fabbricati INDIRIZZO a Villabate (pagg. 53-56);
fabbricato di INDIRIZZO a Villabate (pagg. 53-56);
–RAGIONE_SOCIALE e c/c in sequestro intestato alla società (pag. 57);
-saldo attivo del conto corrente n. 300591527 presso Unicredit ag. INDIRIZZO intestato ad NOME con delega a operare in favore di NOME COGNOME (pa. 60);
saldo attivo del conto corrente n. 300674701 presso Unicredit ag. INDIRIZZO intestato ad NOME con delega a operare in favore di NOME COGNOME (pag. 60);
saldo attivo del conto deposito titoli n. 13547105 presso Unicredit ag. INDIRIZZO intestato ad NOME con delega a operare in favore di NOME COGNOME (pag. 60);
polizza n. 7197819 con CNP Unicredit Vita sottoscritta da COGNOME (pag. 62);
saldo attivo del conto corrente n. 811220118 presso Banca Nuova ag. Palermo INDIRIZZO intestato a NOME COGNOME (pag. 62);
Saldo attivo del conto deposito titoli n. 8114022844 presso Banca Nuova ag. INDIRIZZO intestato a NOME COGNOME (pag. 62);
saldo attivo del conto corrente n. 300781174 presso Unicredit ag. INDIRIZZO intestato a NOME COGNOME e NOME COGNOME (pag. 63);
-saldo attivo del conto corrente n. 101434567 presso Unicredit ag. INDIRIZZO intestato a COGNOME NOME (pag. 63);
saldo attivo del conto deposito titoli n. 20007566 presso Unicredit ag. INDIRIZZO intestato a COGNOME NOME (pag. 64);
Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con il ministero del difensore AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione, per motivazione omessa e apparente, degli artt. 7, 10 d. Igs. n. 159 del 2011 e dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione agli articoli 4 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011.
Si duole in particolare il ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia omesso totalmente di rispondere alle censure difensive contenute nella memoria depositata all’udienza 5 luglio 2021 aventi ad oggetto temi e questioni di per sé decisivi in punto accertamento della pericolosità sociale del proposto; in detta memoria, allegata al ricorso, il ricorrente rappresentava come l’affermazione di responsabilità del COGNOME, pronunciata per il delitto di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fosse stata ritenuta dai Giudici della cognizione sulla base di coordinate ermeneutiche non più
attuali e vigenti perché definitivamente superate dalle Sezioni Unite Mannino del 2005.
In sede di prevenzione, il Tribunale di Palermo si era adagiato acriticamente sulle valutazioni svolte dal giudice penale senza avvedersi che l’intervenuto mutamento giurisprudenziale avrebbe imposto, in virtù del potere di autonomo accertamento del Giudice della prevenzione, una diversa valutazione retrospettiva della pericolosità sociale del COGNOME. Ancora osservava il ricorrente come nella memoria pretermessa dalla Corte di Palermo si fosse stigmatizzata la genericità RAGIONE_SOCIALE propalazioni dei collaboratori di giustizia, nonché si fosse rilevato come al COGNOME non fosse mai stato contestato l’art. 12 quinquíes d. I. 306 del 1992 e che, a fronte dello stesso materiale indiziario, non fosse stata richiesta o disposta alcuna confisca dei suoi beni o formulata alcuna proposta di prevenzione.
3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione, per motivazione omessa e/o apparente, degli artt. 4 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 e dell’art. 125 cod. proc. pen.: osserva il ricorrente come i Giudici della prevenzione abbiano errato in punto di perimetrazione della pericolosità sociale, retrodatando con motivazione apodittica e apparente il momento iniziale di manifestazione della pericolosità sociale ed omettendo di valutare l’incidenza del periodo di detenzione del proposto sulla perimetrazione temporale della pericolosità sociale. La stessa proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo evidenziava che il COGNOME era stato definitivamente condannato per concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “commesso in Palermo e altrove fino al 15/04/1997”, e concludeva per una sostanziale sperequazione patrimoniale rispetto al proposto e ai componenti del suo nucleo familiare dal 1996 al 2011 individuando quindi l’inizio della pericolosità sociale al 1996 o tuttalpiù al 1995. Il Tribunale di Palermo stabiliva invece che la pericolosità sociale del proposto era certamente cessata nel 1997 omettendo d’indicare con precisione l’inizio di detta pericolosità sociale, desumibile dal fatto che venivano confiscati beni acquistati nel 1991 e dissequestrati i beni acquistati nel 1987. Confiscava tuttavia anche beni acquistati successivamente al 1997 sul presupposto che traessero tutti origine dai proventi generati dalla società RAGIONE_SOCIALE costituita dal proposto nel 1991 e gestita in costanza di pericolosità sociale fino al 1997. La Corte d’appello a sua volta individuava nell’anno di avvio dell’RAGIONE_SOCIALE, dunque nel 1992, il momento iniziale di pericolosità di NOME COGNOME.
Ebbene, si duole il ricorrente della violazione da parte dei giudici della prevenzione del principio di correlazione fra accusa e decisione, da ritenersi immanente anche nel giudizio di prevenzione. Ancora, osserva il ricorrente come il COGNOME fosse stato ritenuto in sede penale concorrente esterno nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e come, nè in epoca antecedente né successiva, egli fosse stato coinvolto in altri procedimenti penali, dal che si desume come la pericolosità sociale
del COGNOME, e la sua finestra temporale, fossero connotati in termini di assoluta occasionalità. Sempre in punto perimetrazione della pericolosità sociale censura il ricorrente il richiamo contenuto a pag. 13 del decreto impugnato all’arresto del latitante COGNOME, asseritamente avvenuto nel 1994, trattandosi di affermazione sfornita di supporto probatorio; invero dalla sentenza di condanna non è dato arguire l’epoca in cui il COGNOME ebbe a fornire al latitante un’autovettura nè se fosse stata consegnata al predetto COGNOME in costanza di latitanza o addirittura in epoca antecedente.
La Corte territoriale ha poi omesso di considerare come il fatturato della società RAGIONE_SOCIALE fosse stato costantemente decrescente nel periodo temporale in cui secondo l’impugnato decreto si sarebbe creato e rafforzato il legame qualificato tra proposto e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
I giudici della prevenzione hanno poi omesso di considerare il periodo di detenzione del proposto protrattosi fino al 3 dicembre 1999, senza valutarne l’eventuale incidenza sulla durata e cessazione anticipata della pericolosità sociale.
3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione, per motivazione apparente, degli artt. 4 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 e dell’art. 125 cod. proc. pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.
Il ricorrente denuncia in particolare la falsa ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole e dei principi sanciti dalla Suprema Corte in punto di correlazione temporale fra risorse illecite accumulate in costanza di pericolosità e sociale e reimpieghi effettuati dopo la cessazione della sua manifestazione; la falsa ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole e dei principi sanciti dalla Suprema Corte in punto di affievolimento dell’onere di allegazione in caso di decorso del tempo; la violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.
L’impugnato decreto erra nel ritenere che tutte le iniziative economiche avviate dopo la cessazione della pericolosità sociale del COGNOME abbiano tratto linfa e origine dalla RAGIONE_SOCIALE; pur riconoscendo l’intervenuta cessazione della pericolosità sociale del COGNOME, sono stati infatti sottoposti a confisca tutti gli acquisti effettuat in epoca di gran lunga successiva perché ritenuti il reimpiego RAGIONE_SOCIALE risorse illecite acquisite con la gestione della RAGIONE_SOCIALE. Eppure, né in primo grado né in appello si individua, anche approssimativamente, l’esistenza e l’importo RAGIONE_SOCIALE risorse illecite asseritamente accumulate dal COGNOME in costanza di pericolosità sociale.
Omette anche la Corte territoriale di confrontarsi con il tema della sussistenza di accantonamenti leciti generati antecedentemente alla manifestazione della pericolosità del COGNOME. Peraltro le conAVV_NOTAIOe contestate in sede penale, ovvero l’aver consegnato un paio di autovetture a due affiliati, non consentono di ritenere sussistente quella connotazione lucrativa espressiva di capacità di accumulazione illecita del proposto; anzi, come già argomentato, il volume d’affari della società del
proposto è progressivamente scemato in concomitanza di presunta pericolosità sociale.
Il decreto emesso dalla Corte di Palermo ha fatto cattivo uso dei principi scolpiti dalla Suprema Corte di Cassazione che pretendono che il giudice della prevenzione fornisca in maniera rigorosa e univoca la prova del reimpiego diretto RAGIONE_SOCIALE risorse illecite accumulate in costanza di pericolosità negli acquisti successivi alla sua cessazione, ritenendo di poter supplire a tale carenza probatoria attraverso il richiamo all’incapienza del proposto e dei suoi familiari e quindi alla sproporzione.
Quanto poi alla sproporzione in costanza di pericolosità sociale, ricorda il ricorrente come gli stessi periti nominati dal Tribunale, oltre che il perito nominato per un supplemento di indagine dalla Corte territoriale, pur accertando l’incapienza avevano escluso l’esistenza di finanziamenti di origine sospetta, evidenziando l’impossibilità di giungere a un accertamento esaustivo a causa del notevole decorso del tempo che non consentiva più di reperire la documentazione bancaria contabile e fiscale relativa agli anni ’70, ’80 e ’90. Ciononostante la Corte d’appello palermitana, anziché attenersi al dictum della Suprema Corte in punto di onere “affievolito” relativamente agli acquisti risalenti nel tempo, ha preteso una prova diabolica di natura documentale.
3.4. COGNOME Con il quarto motivo denuncia violazione, per motivazione apparente, degli artt. 4 e 24 d. Igs. N. 159 del 2011 e dell’art. 125 cod. proc. pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.
Il ricorrente denuncia in particolare la falsa ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole e dei principi sanciti dalla Suprema Corte in punto di confisca dell’impresa illecita. La Corte territoriale ha errato nell’affermare che le imprese RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono “geneticamente illecite” perché strumenti dei reimpiego RAGIONE_SOCIALE risorse illecite originariamente accumulate dal proposto negli anni ’90 con l’RAGIONE_SOCIALE; ed ha altresì errato allorquando, pur riconoscendo la natura lecita dell’attività imprenditoriale e l’esistenza di consistenti risorse lecite, ha ritenuto che tutti i redditi proAVV_NOTAIOi da queste ultime società nell’arco di un decennio debbano ritenersi integralmente illeciti a causa dell’origine a monte viziata.
3.5 Con il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 4 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, 25 comma 2, 117 Cost e 1 Add. 1 CEDU.
Il ricorrente denuncia la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole dei principi sanciti dalla corte EDU nella sentenza De Tommaso del 2017, dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale in relazione alla interpretazione tassativizzante RAGIONE_SOCIALE disposizioni del d. Igs. n. 159 del 2011; falsa ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di confisca dei proventi da evasione fiscale, di non computabilità degli stessi ai fini del giudizio di proporzione.
Osserva la difesa come la regola enunciata nel 2014 dalle Sezioni Unite Repaci, per cui i proventi da evasione fiscale sono sempre e comunque da considerarsi frutto di attività illecita, è da ritenersi superata alla luce dei principi espressi dalla corte EDU nella sentenza De Tommaso del 2017 nonché dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale: l’interpretazione tassativizzante RAGIONE_SOCIALE norme del codice antimafia impone quindi che la pericolosità sociale venga ancorata a fatti costituenti delitto; sicché soltanto il frutto o reimpiego da evasione fiscale penalmente rilevante è da considerarsi di provenienza illecita, ovvero, alla luce del novellato ultimo periodo dell’articolo 24 d. Igs. n. 159 del 2011, non può essere computato ai fini della verifica sulla proporzione tra fonti e impieghi, né comunque adAVV_NOTAIOo a giustificazione della legittimità dei beni.
Un dato pacifico emerso è che la RAGIONE_SOCIALE, NOME e i fratelli NOME e NOME COGNOME hanno omesso di dichiarare ricavi di impresa e da locazioni immobiliari: trattasi di ricchezza non dichiarata generata non dal proposto COGNOME ma da terzi e dalla RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio di attività in sé lecita con beneficio dei soci; l’evasione è stata inoltre realizzata in epoca successiva alla cessazione della manifestazione di pericolosità sociale del proposto, né vi è stato alcun accertamento circa l’eventuale configurabilità di delitti tributari. Il divieto di giustificazi dell’accumulo di denaro provento o reimpiego dell’evasione fiscale di cui all’articolo 24 d. Igs. n. 159 del 2011 è comunque limitato al proposto e non può essere esteso ai terzi interessati.
Erra ancora la Corte d’appello laddove esclude rilevanza al cui hanno aderito i terzi interessati: l’arresto del 2018 richiamato dalla Corte territoriale è superato dalla più recente sentenza sez.1, 10/11/2021 n. 15954 in base alla quale la Corte siciliana avrebbe dovuto considerare unicamente la minor quota, detraendo cioè quanto versato all’erario in esecuzione del condono.
3.6.Con il sesto motivo denuncia violazione di legge, per motivazione omessa e apparente, in relazione agli artt. 4 comma 1 lett. a), 19 comma 3 e 24 d. Igs. N. 159 del 2011 e dell’art. 125 cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia la falsa ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole e dei principi sanciti dalla Suprema Corte in punto di accertamento della disponibilità indiretta in capo al proposto, e della natura fittizia RAGIONE_SOCIALE intestazioni di beni e quote societarie; la falsa ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole in tema di accertamento del rapporto di proporzionalità.
Erra innanzitutto la Corte territoriale nell’affermare che nelle impugnazioni non era stata deAVV_NOTAIOa l’autonomia patrimoniale e la titolarità effettiva dei beni intestati ai terzi interessati e che non era stata censurata dalla difesa la relazione di disponibilità fra il proposto e i beni a costoro intestati.
8 COGNOME
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La Corte ha erroneamente attribuito valenza indiziante alla presenza del proposto quale lavoratore dipendente presso le imprese dei familiari: si tratta in realtà di un dato del tutto neutro e irrilevante, dal momento che NOME COGNOME fu impiegato presso dette imprese allorquando la manifestazione di pericolosità sociale era già cessata.
Con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, avviata nel 1998, la Corte omette di considerare che il proposto ebbe a scontare la pena in carcere dal 28 gennaio 1997 al 3 dicembre 1999 e fu assunto nella ditta del figlio nel 2000: la ditta del figlio ebbe avvio quindi quando il COGNOME era detenuto e con risorse pienamente compatibili con la disponibilità economiche lecite, circa 10.000 C, del titolare COGNOME NOME.
Hanno proposto ricorso anche i terzi interessati NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME, tramite il difensore AVV_NOTAIO, articolando i seguenti motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo denunciano violazione, per motivazione omessa e/o apparente, degli artt. 4 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011: sulla premessa che la perimetrazione della pericolosità sociale del proposto è tema rilevante anche per i terzi interessati, i ricorrenti si dolgono dell’avvenuta retrodatazione della pericolosità sociale operata dalla Corte d’appello palermitana con motivazione apodittica e apparente. Lo sviluppo del motivo di ricorso ripercorre l’analoga censura di cui al motivo secondo avanzato da NOME COGNOME, di cui si è detto sopra.
4.2. Con il secondo motivo denunciano violazione, per motivazione apparente, degli artt. 4 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 e dell’art. 125 cod. proc. pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.
I ricorrenti denunciano la falsa ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole e dei principi sanciti dalla Suprema Corte in punto di correlazione temporale fra risorse illecite accumulate in costanza di pericolosità e sociale e reimpieghi effettuati dopo la cessazione della sua manifestazione; la falsa ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole e dei principi sanciti dalla Suprema Corte in punto di affievolimento dell’onere di allegazione in caso di decorso del tempo; la violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.
Lo sviluppo del motivo di ricorso ripercorre l’analoga censura di cui al terzo motivo avanzato da NOME COGNOME, di cui si è detto sopra.
4.3. Con il terzo motivo denunciano violazione, per motivazione COGNOME apparente, degli artt. 4 e 24 d. Igs. N. 159 del 2011 e dell’art. 125 cod. proc. pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.
I ricorrenti denunciano la falsa ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole e dei principi sanciti dalla Suprema Corte in punto di confisca dell’impresa illecita.
Dopo avere avanzato censure sovrapponibili a quelle già sopra analizzate trattando del quarto motivo avanzato da NOME COGNOME, cui si rinvia, il difensore dei ricorrenti richiama la peculiarità della posizione di NOME COGNOME, alla quale è stato confiscato integralmente il saldo attivo del c/c intestatole preso Unicredit, nonostante gli stessi periti di primo grado avessero riportato nell’apposita tabella i redito da locazione regolarmente registrati, i redditi da lavoro dipendente e financo i rediti del marito, sposato nel DATA_NASCITA. Sul punto si duole la difesa della mancata risposta da parte della Corte palermitana alle specifiche doglianze avanzate in sede di appello.
4.4. Con il quarto motivo denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 4 e 24 d. Igs. N. 159 del 2011, 25 comma 2, 117 Cost e 1 Add 1 CEDU.
Il ricorrente denuncia la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole dei principi sanciti dalla corte EDU de Tommaso 2017, dalla Suprema Corte e dalla Corte costituzionale in relazione alla interpretazione tassativizzante RAGIONE_SOCIALE disposizioni del d. 1gs. n. 159 del 2011; falsa ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di confisca dei proventi da evasione fiscale, di non computabilità degli stessi ai fini del giudizio di proporzione.
Lo sviluppo del motivo di ricorso ripercorre l’analoga censura di cui al quinto motivo avanzato da NOME COGNOME, di cui si è detto sopra.
4.5. Con il quinto motivo denunciano violazione di legge, per motivazione omessa e apparente, in relazione agli artt. 4 comma 1 lett. a), 19 comma 3 e 24 d. 1gs. N. 159 del 2011 e dell’art. 125 cod. proc. pen.
I ricorrenti denunciano la falsa ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole e dei principi sanciti dalla Suprema Corte in punto di accertamento della disponibilità indiretta in capo al proposto, e della natura fittizia RAGIONE_SOCIALE intestazioni di beni e quote societarie; la falsa ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole in tema di accertamento del rapporto di proporzionalità.
Lo sviluppo del motivo di ricorso ripercorre l’analoga censura di cui al sesto motivo avanzato da NOME COGNOME, di cui si è detto sopra.
5.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
La difesa di NOME COGNOME ha depositato memoria in cui controdeduce rispetto alle conclusioni del PG e insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME I ricorsi vanno rigettati per essere i motivi non fondati e/o manifestamente infondati.
Va, invero, premesso che l’assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione – personali e patrimoniali – è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata – sul tema – dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende – in modo specifico – il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887).
COGNOME Il primo motivo con il quale NOME COGNOME contesta la sussistenza del profilo soggettivo della pericolosità sociale c.d. storica – in quanto il relativo giudizio sarebbe stato effettuato sulla base di coordinate ermeneutiche non attuali – è inammissibile, in quanto si tratta di un aspetto non devoluto con l’appello, ma deAVV_NOTAIOo solo con successiva memoria.
Deve sul punto darsi continuità al principio affermato da questa Corte secondo cui la regola dell’effetto limitatamente devolutivo dell’appello si applica anche al procedimento di prevenzione, sicché in caso di impugnazione del decreto impositivo di misure di prevenzione, il giudice del gravame, salve le questioni rilevabili d’ufficio, ha cognizione limitata ai punti RAGIONE_SOCIALE decisioni di primo grado ai quali si riferiscono i motivi proposti – Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Rv. 272520 – 01.
Trattasi in ogni caso di motivo manifestamente infondato: la pericolosità sociale del COGNOME è stata affermata sulla base della sentenza di condanna per concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: il potere di autonomo accertamento del Giudice della prevenzione non può arrivare travolgere gli effetti di un giudicato di condanna: deve infatti osservarsi come la individuazione dei soggetti destinatari RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione può nascere o in funzione di elementi di fatto da cui desumere il fondato indizio di appartenenza del soggetto alle associazioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. o, come nel caso che qui ricorre, da un accertamento giurisdizionale consacrato dalla res iudicata che dunque fa stato in ordine alla presenza del presupposto soggettivo dal quale scaturisce l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione tanto personali che reali.
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COGNOME Il motivo secondo della difesa COGNOME e terzo della difesa dei terzi interessati, con il quale ci si duole della retrodatazione della pericolosità sociale al 1992, è inammissibile.
Va premesso che l’eccezione di mancata correlazione tra proposta e decreto, in punto di perimetrazione della pericolosità sociale del COGNOME, è manifestamente infondata. Il giudice della prevenzione non è infatti vincolato alla valutazione effettuata dal proponente nell’individuazione della finestra temporale entro la quale si è manifestata la pericolosità sociale: peraltro sul punto della perimetrazione cronologica si è sviluppato un ampio contraddittorio.
Ciò premesso, l’argomentazione contenuta nel motivo di ricorso concernente la perimetrazione temporale della manifestazione di pericolosità del proposto, deduce in realtà non già una violazione di legge, bensì un vizio di motivazione, sicché risulta in quanto tale del tutto inammissibile.
La Corte territoriale ha innanzitutto riportato sinteticamente (pagg. 2, 3) quanto risultante dal primo decreto che, analizzando la sentenza di condanna del proposto per il delitto di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, evidenziava che: le indagini compiute negli anni ’90 al fine di catturare il boss mafioso NOME COGNOME avevano permesso di individuare nel proposto uno dei soggetti adoperatisi sia in favore di tale boss mafioso nel corso della sua latitanza, che di altri associati alle famiglie mafiose di Brancaccio –INDIRIZZO; era in particolare emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che il COGNOME, concordemente indicato dagli stessi come un commerciante di autoveicoli a disposizione di RAGIONE_SOCIALE sia per i suoi rapporti di amicizia con alcuni personaggi mafiosi di spicco sia per la comunanza di interessi economici, aveva procurato autovetture pulite che venivano utilizzate dal latitanti, nonché reperito luoghi sicuri ove costoro potevano incontrarsi con altri associati; in particolare NOME COGNOME aveva riferito che COGNOME fungeva da prestanome di NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’esercizio del commercio RAGIONE_SOCIALE autovetture; NOME COGNOME aveva confermato tale circostanza aggiungendo che il figlio del mafioso NOME COGNOME, NOME COGNOME, aveva lavorato per un certo periodo presso l’autosalone gestito dal COGNOME; ed ancora NOME COGNOME aveva affermato che in tale autosalone era stato investito denaro di NOME COGNOME e che il NOME era solito procurare l’autovettura in uso a NOME COGNOME durante la sua latitanza; NOME COGNOME aveva riferito in merito al coinvolgimento di COGNOME nell’acquisto e nella successiva vendita di un’autovettura Renault Clio utilizzata da NOME COGNOME sino al momento del suo arresto.
La Corte (pagg. 12-15) ha quindi argomentato come la relazione funzionale intercorsa tra il proposto e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attestata dalla sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen., non potesse aver avuto inizio nel 1995, come argomentato dai difensori in sede
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di appello; ed infatti dall’esame della citata sentenza di condanna era emerso che il proposto aveva a suo tempo procurato autovetture pulite per latitanti, tra i quali i boss mafiosi NOME COGNOME e NOME COGNOME, reperito luoghi sicuri per le riunioni degli affiliati, realizzato conAVV_NOTAIOe funzionali alle attività e agli sco dell’RAGIONE_SOCIALE in epoca antecedente all’anno ’95 essendo il COGNOME stato catturato nel ’94 . Ha poi osservato come, a conferma di tale assunti, soccorresse intercorso tra COGNOME e i mafiosi NOME NOME e NOME COGNOME nel commercio RAGIONE_SOCIALE autovetture . Ne deduceva la Corte territoriale di dover individuare, secondo una ragionevole interpretazione in chiave retrospettiva degli indicatori desumibili dalle risultanze procedimentali, l’inizio della pericolosità sociale di NOME COGNOME ai primi anni ’90, ancorandola in particolare, quale dato concreto oggettivamente sintomatico, alla piena operatività dell’RAGIONE_SOCIALE, costituita da COGNOME nel luglio ’91 ma attiva solo a partire dal 1992. Ebbene, non si è certamente al cospetto di una motivazione apparente né appare incomprensibile l’iter logico-giuridico seguito dai Giudice a quo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In sede di ricorso le parti (proposto e terzi interessati) richiedono in realtà a questa Corte di effettuare una diversa valutazione di merito inammissibile in sede di legittimità.
Quanto alla censura difensiva circa la mancata considerazione da parte dei Giudici della prevenzione dell’incidenza del periodo di carcerazione del COGNOME, protratto sino al 3 dicembre 1999, ed all’eventuale incidenza di detta carcerazione sulla durata e cessazione della pericolosità sociale, trattasi di doglianza manifestamente infondata: i giudici della prevenzione hanno infatti, con motivazione ampia e non censurabile in sede di legittimità, individuato la cessazione della pericolosità sociale del COGNOME nel 1999, in considerazione dei provvedimenti favorevoli emessi dalla Magistratura di Sorveglianza ed in assenza di elementi che,
per il periodo precedente, attestassero una rescissione del COGNOME con gli ambienti mafiosi; tanto più in considerazione della (pag. 4).
COGNOME I rilievi sviluppati nei motivi terzo, quarto e quinto dal proposto e secondo, terzo e quarto dei terzi interessati, che attengono agli aspetti della sproporzione e del reimpiego sono manifestamente infondati.
Va innanzitutto rilevato che, come osservato dalla Corte palermitana, il solo NOME COGNOME è legittimato a contraddire sulla valutazione della sproporzione, vantando in quanto proposto un proprio interesse a far valere la lecita provenienza RAGIONE_SOCIALE sue risorse.
Va ancora premesso che, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 159/11, per disporre la confisca di prevenzione, devono sussistere due condizioni, alternative e del tutto autonome: la sproporzione del valore del bene da confiscare rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali del proposto che non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza, ovvero la circostanza che il bene costituisca il frutto dell’attività illecita o il reimpiego dei suoi proventi.
In proposito, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha chiarito che la confisca di prevenzione costituisce un momento della politica criminale contro la criminalità organizzata e che nessuna disposizione della Convenzione vieta di adoperare parametri presuntivi, con la conseguenza che la lamentata interferenza con il diritto di proprietà non è sproporzionata rispetto al fine che si intende perseguire.
E’ bene quindi precisare che il legislatore non ha prescritto per la confisca di prevenzione alcun nesso di pertinenzialità con una determinata tipologia di illecito, ma ha consentito una generalizzata apprensione di beni solo che sia accertato il presupposto della pericolosità sociale del proposto, sulla base di un dato presuntivo che quei beni, in valore sproporzionato, non siano stati legittimamente acquisiti.
Ciò premesso, le doglianze difensive non colgono nel segno.
La Corte territoriale ha innanzitutto evidenziato come in sede di gravame le difese dei ricorrenti non avessero mai messo in discussione l’unitarietà dal punto di vista patrimoniale finanziario del nucleo familiare composto, all’epoca di manifestazione della pericolosità sociale del proposto, da NOME COGNOME, moglie priva di risorse finanziarie estranee alternative rispetto a quelle messe a disposizione dal marito, e dai tre figli NOME, NOME ed NOME.
Il giudizio di sproporzione è stato sviluppato alle pagg. da 17 a 24 dell’impugnato decreto: i Giudici della prevenzione hanno, con motivazione ampia e condivisibile, analizzato le doglianze difensive anche in punto di accantonamenti leciti
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antecedenti al 1992, per addivenire, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie costituite dagli accertamenti di PG e della perizia disposta d’ufficio – e considerate altresì le cointeressenze economiche mafiose nell’attività del commercio RAGIONE_SOCIALE autovetture a quel tempo esercitata dal proposto tramite RAGIONE_SOCIALE, come riferito dai collaboratori di giustizia -, ad una valutazione circa la sproporzione tra i redditi generati dal nucleo famigliare del COGNOME e gli acquisti immobiliari effettuati in costanza di pericolosità sociale, ed in particolare della casa unifamiliare sita in INDIRIZZO, acquistata da NOME COGNOME nel gennaio 1996.
Inammissibili sono anche le doglianze attinenti al differente giudizio svolto dal giudice del merito in punto di esclusione della valenza giustificatrice dei redditi leciti vantati dal ricorrente e del suo nucleo famigliare, in quanto non proponibili in questa sede poiché attinenti, in ipotesi, al vizio di motivazione e dovendosi escludere qualsiasi profilo di mancanza o di apparenza della stessa nell’ambito del provvedimento impugnato. Non vi è peraltro motivo, al riguardo, per discostarsi dagli approdi ermeneutici raggiunti da Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244-01, espressamente recepiti dall’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 20121, come integrato dal d.lgs. n. 161 del 2017, secondo cui la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che tale preclusione mira a sottrarre alla disponibilità dell’interessato, inquadrabile in una RAGIONE_SOCIALE categorie legali di pericolosità, come ridefinite dalla Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2019) e dalla giurisprudenza “tassativizzante” di questa Corte, tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza ulteriori qualificazioni e distinzioni inerenti la natura dell’illiceità. La preclusione, fondata su tale ratio, è riferibile anche ai terzi interessati (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988-01). Quanto alla deAVV_NOTAIOa adesione al condono fiscale, che poteva astrattamente comportare la riduzione del «risparmio di imposta» che il soggetto aveva in precedenza accumulato (Sez. 1, n. 15954 del 10/11/2021, Mellea), e incidere sul giudizio di sproporzione, le deduzioni dei ricorrenti sono generiche e prive di reale valenza dimostrativa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al parametro della “ragionevolezza temporale”, esso non esclude affatto la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi di accumulazioni patrimoniali o di singole possidenze, anche se materializzatesi in epoca di gran lunga successiva alla cessazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di pericolosità soggettiva, proprio all’epoca di permanenza di quelle stesse condizioni. Ove così non fosse, il dato temporale anziché fungere da indice della logicità di un costrutto argomentativo sulla cui base dedurre l’esistenza dei presupposti, diverrebbe esso stesso parametro “scriminante” agli effetti dell’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale: ciò che né la lettera, né la ratio del sistema tollererebbero.
Va peraltro ricordato che è principio consolidato quello per cui in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della conAVV_NOTAIOa permanente, ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale RAGIONE_SOCIALE acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell’attività delittuosa (Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Rv. 272377 – 01).
Ebbene, nel caso che ci occupa, lo sviluppo argomentativo della Corte appare lineare e scevro da aporie logiche, laddove, all’esito dell’ampia disamina effettuata conclude (pag. 45) che .
Le ulteriori doglianze mosse dalle difese del proposto e dei terzi interessati, nell’ambito dei motivi di ricorso in esame, relative alla riferibilità al proposto di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si rivelano manifestamente infondate.
Anzitutto va escluso che la misura reale abbia colpito in modo indiscriminato tutti i beni del proposto, avendo il giudice del merito compiuto una puntuale verifica in relazione a ciascun bene suscettibile della misura, descrivendo i beni sottoposti a sequestro ed argomentando in merito alla relativa sproporzione, tanto che per alcuni beni è stato disposto il dissequestro.
Quanto alla RAGIONE_SOCIALE, intestata a NOME COGNOME, avviata nel 98, la riconducibilità al proposto è stata fatta derivare, secondo la condivisibile disamina della Corte palermitana, da elementi logici fattuali elencati a pagina 27 per l’impugnato decreto; il supplemento di indagine peritale disposto dalla Corte ha dimostrato che non corrispondeva al vero l’assunto difensivo per cui RAGIONE_SOCIALE iniziò la propria attività senza apporti di capitale; anzi la tesi difensiva è stata (pagg. 28, 29). Tali apporti iniziali hanno reso con la conseguenza che illeciti debbono essere considerati i suoi redditi nei successivi anni di esercizio, fino al 2001.
Compiuta risposta è stata anche fornita dalla Corte alla doglianza, reiterata nei motivi di ricorso, attinente ai proventi da evasione fiscale: l’evasione fiscale realizzata dalla RAGIONE_SOCIALE nel corso della sua attività (pag. 32).
La Corte ha poi argomentato (pagg. 35 e ss.) in ordine alla riferibilità al proposto della RAGIONE_SOCIALE, costituita il 05/02/2001, in epoca molto ravvicinata a quella di sostanziale cessazione della pericolosità sociale del COGNOME.
Parimenti, con motivazione congrua e lineare, la Corte (pagg. 39 e ss.) ha evidenziato come nella compagine sociale della RAGIONE_SOCIALE, così rinominata nel 2012 la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), avesse fatto ingresso, a seguito del conferimento di ramo d’azienda, la RAGIONE_SOCIALE, con il 90% RAGIONE_SOCIALE quote sociali: la RAGIONE_SOCIALE quindi, lungi dal costituire un’azienda nuova, era avendo la società ricevuto avvisi di accertamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE Entrate per oltre 13 milioni di euro relativamente agli anni di imposta 2003/2008.
Pienamente condivisibile, e non incisa dalle doglianze difensive, appare la conclusione dei Giudici di merito, per cui (pag. 42).
Le ulteriori contestazioni, riguardo a tutti gli indicati aspetti, debordano nel merito, e sono da riportare all’ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell’assenza o apparenza della motivazione stessa. Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, secondo quanto osservato in premessa.
Il sesto motivo di ricorso avanzato da NOME COGNOME è inammissibile in quanto avanzato da soggetto non legittimato.
L’argomentare difensivo è infatti volto a negare l’interposizione fittizia nella titolarità dei cespiti oggetto di confisca e ad affermare la titolarità effettiva dei beni in capo ai terzi intestatari.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi e stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscersi la legittimazione al solo apparente intestatario che e l’unico soggetto avente diritto all’eventuale restituzione del bene (Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767 – 01; principio affermato anche con riguardo al ricorso per Cassazione da Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 266141 – 01).
Il quinto motivo di ricorso avanzato dai terzi interessati è infondato.
L’indiretta riferibilità al proposto dei beni, a lui non intestati, è stata logicamente derivata, al di là di meccanismi presuntivi, dalla riscontrata assenza, in capo ai familiari, di una distinta ed effettiva capacità economica e reddituale, che potesse rappresentare il presupposto di una titolarità non meramente formale.
Il presupposto di fatto costituito dalla fittizietà RAGIONE_SOCIALE intestazioni dei beni oggetti di confisca è stato giustificato dalla Corte con motivazione che non può certo essere definita assente o apparente e che, poi, ha preso partitamente in considerazione le confutazioni difensive per smentirne la fondatezza, così che tutta la articolazione dei ricorsi dei terzi si presenta sostanzialmente come un tentativo di denunciare in termini di illegittimità una giustificazione argomentativa che si presenta invece, come si è detto, effettiva e pertinente e comunque scevra da qualsiasi taccia di mera, sostanziale apparenza.
Le impugnazioni vanno, pertanto, rigettate. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 27/06/2023