Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51716 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51716 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Caltavuturo il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Carmagnola il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Carmagnola il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata in Romania il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 16/02/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del proposto e alla conseguente confisca dei beni.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 16/02/2023 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Torino emesso in data 26/10/2021 – con il quale era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno per quattro anni, ed era stata altresì disposta la confisca di una serie di beni immobili e mobili, dettagliatamente indicati, nei confronti di costui e dei familiari, terzi interessa NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME NOME – ha revocato la confisca di un conto corrente, intestato alla RAGIONE_SOCIALE, confermando nel resto il provvedimento impugnato dai suddetti destinatari delle misure di prevenzione.
In sintesi, la corte territoriale ha ritenuto che il COGNOME fosse socialmente pericoloso ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, in quanto imputato di essere componente di rango elevato di una articolazione di ‘RAGIONE_SOCIALE, radicata a Carmagnola e dintorni (clan RAGIONE_SOCIALE) e, comunque, dedito ad attività delittuose (in particolare, tentata estorsione e reiterate truffe, di per sé descrittive di una sistematica dedizione all’illecito lu genetico), con i cui proventi viveva abitualmente; che la pronuncia assolutoria dal reato ex art. 416-bis cod. pen. emessa dal Tribunale di Asti il 10/06/2022, depositata il 07/12/2022, non definitiva a seguito del ricorso della Procura, non consentisse di ritenere superato il giudizio di pericolosità qualificata del proposto, a fronte di plurimi elementi dai quali desumere l’appartenenza di costui alla consorteria criminale mafiosa (in particolare, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermate da episodi attestanti l’influenza nella gestione del locale di COGNOME e la protezione criminale assicurata sulle attività commerciali della zona); che il decreto del Tribunale meritasse conferma anche per quanto concerneva il duplice profilo della sproporzione reddituale, per il periodo compreso fra il 2000 ed il 2009, alla stregua delle indagini patrimoniali eseguite dalla Guardia di Finanza, e della correlazione temporale, posto che tutti i beni oggetti del provvedimento di confisca risultavano acquistati nell’arco di tempo caratterizzato dalla pericolosità qualificata del proposto; che solo un deposito di conto corrente, intestato alla COGNOME ed alla madre rispettivamente, moglie e suocera del proposto – doveva essere escluso dall’utilizzo per operazioni illecite.
Avverso il provvedimento di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia del proposto e dei terzi interessati.
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME si eccepisce la violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 4 e 6 d. Igs. 159/2011 e all’art. 125 cod. proc. pen., ragione della contrarietà della motivazione ai principi che disciplinano i rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione, avendo il provvedimento impugnato riscritto in malam partem la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, emessa nei confronti del COGNOME, rispetto all’imputazione di appartenenza all’associazione mafiosa, con una diversa valutazione delle medesime prove, senza tener conto dei limiti all’autonomia del giudice della prevenzione; inoltre, in deroga al capo d’imputazione che collocava l’inizio della permanenza della partecipazione mafiosa dapprima nel 2013 e, in seguito, nel 2006, la pericolosità qualificata del COGNOME era stata retrodatata al 2000, con criteri evanescenti; infine, anche la pericolosità generica era stata affermata con violazione di legge e carenza di motivazione, in ragione della mancanza di una
pluralità di condotte pregresse aventi carattere di abitualità – tali non potendosi intendere sei truffe commesse nell’arco di poche settimane, tra aprile e maggio 1997 -, dell’irrilevanza della condanna per simulazione di reato, priva di collegamento con la concreta capacità di produrre reddito, e dell’evasione fiscale relativa ai proventi delle slot machines, senza accertamento in ordine alla natura delittuosa della condotta, alla stregua della normativa ratione temporis vigente.
2.2. Anche i terzi interessati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente, moglie e figlie del proposto, hanno proposto ricorso per cassazione attraverso il comune difensore, con un unico atto, eccependo:
la violazione di legge (artt. 19, 20 e 24 d.lgs. n.159/2011) per il difetto dei presupposti di applicazione della confisca, l’errata interpretazione e calcolo del requisito oggettivo della sproporzione, la violazione del principio di legalità e proporzionalità, senza valutare adeguatamente i calcoli della difesa, attestanti la natura lecita delle somme in accrescimento, derivanti anche da attività imprenditoriale e da investimenti tracciabili (in particolare, il momento iniziale d calcolo era stato collocato nell’anno 2000, nonostante la proposta fosse del 2020, senza considerare le ricchezze precedenti; inoltre, erano stati commessi errori nella individuazione dell’origine del patrimonio accumulato, nella determinazione dei movimenti interni al nucleo familiare, nell’accertamento dell’evasione fiscale);
il vizio di motivazione in relazione ai profili censurati per violazione di legg nel motivo precedente, a fronte della copiosa documentazione sottoposta all’esame dei giudici della prevenzione e dei rilievi del consulente tecnico di parte;
la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla confisca del deposito di conto corrente intestato a NOME COGNOME, acceso presso Poste Italiane, per insussistenza dell’intestazione fittizia, trattandosi di somma incrementata da versamenti e bonifici derivanti dall’attività lavorativa della COGNOME, impiegata dal 28 novembre 2018 al luglio del 2000 e, in seguito, percettrice di indennità di disoccupazione.
Con motivi nuovi pervenuti il 14 novembre 2023, a supporto del ricorso, la difesa di NOME COGNOME ha ulteriormente eccepito:
la violazione degli artt. 1, 4 lett. a), b), 16 e 24 d.lgs. n.159/2011 e dell’a 125 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione delle norme che stabiliscono i presupposti della pericolosità qualificata, con particolare riferimento al contrasto tra la statuizione di prevenzione ed il giudizio assolutorio del procedimento penale; mancanza di nova GLYPH circa GLYPH l’appartenenza GLYPH del proposto all’associazione mafiosa;
la violazione degli artt. 4, lett. a) e b), 16 e 24 d.lgs. 159/2011 e art. 1 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. con riferimento alla retrodatazione al 2000 della pericolosità qualificata;
la violazione degli artt. 1 lett. b), 4 lett. c) e 16, comma 1, lett. a) d.lg 159/2011 e dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.: inosservanza e/o erronea applicazione delle norme che definiscono i presupposti della pericolosità generica, nel significato delineato dal diritto vivente; motivazione meramente apparente sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi non consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
Con riferimento al proposto NOME COGNOME, deve ribadirsi, innanzitutto, che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sulle misure di prevenzione, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui artt. 10, comma 3, e 27 d. Igs. 159/2011 (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279982 – 01).
Inoltre, come precisato dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca – come nel caso di specie (cfr. ricorso del proposto) – la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limit all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04).
L’applicazione di tali principi implica, quindi, che sono inammissibili non solo le censure attinenti strettamente alla motivazione ma anche la denunciata violazione di norme processuali, richiamate per ricondurre i vizi di motivazione alla violazione di legge.
Per altro verso, va precisato che nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01, in materia di prevenzione); va altresì
ricompreso il travisamento, qualora abbia investito plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01).
Così delineato l’ambito di valutazione del giudizio di legittimità in materia di prevenzione, la motivazione del decreto impugnato non può dirsi all’evidenza apparente o inesistente.
I giudici della prevenzione hanno infatti argomentato circa l’attribuzione al proposto di entrambe le categorie criminologiche tipizzate nell’art. 4, lett. a) e lett b) d.lgs. 159/2011, che descrivono sia la pericolosità generica che quella specifica o qualificata (connessa alla criminalità organizzata di stampo mafioso).
Per quest’ultimo profilo, ha considerato che la ben nota autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale consentiva l’utilizzo degli indizi di appartenenza all’associazione mafiosa anche a fronte di un esito assolutorio, essendo diversi i registri probatori della responsabilità penale (fondata sul canone della certezza oltre ogni dubbio ragionevole) rispetto alla misura di prevenzione, per la quale è sufficiente l’espressione di un giudizio di pericolosità incentrato su fatti meramente sintomatici dell’appartenenza (vicinanza, contiguità, etc.) e non della piena partecipazione al sodalizio criminale (l’unica penalmente rilevante).
4.1. Ha valorizzato, in particolare, le circostanziate dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, sulla cui attendibilità – si legge nel testo provvedimento della corte territoriale – «non vi sono riserve di sorta né nella sentenza del Tribunale di Asti né nel decreto impugnato e nemmeno negli atti di impugnazione» – attestanti che il COGNOME era un affiliato di RAGIONE_SOCIALE, con il grado e la funzione di capo mandamento, e che dal 2015 nel territorio di Carmagnola sussisteva un accordo fra RAGIONE_SOCIALE e la ‘RAGIONE_SOCIALE, al cui vertice vi era NOME COGNOME, tale per cui le due organizzazioni convivevano e si spartivano i proventi delle attività criminose cui erano dedite (in particolare, l’esercizio di non gratuite protezioni su esercizi commerciali); dichiarazioni accusatorie ritenute un indizio di particolare rilevanza, posto che il collaboratore era un intraneus nell’ambito di RAGIONE_SOCIALE.
La pronuncia assolutoria del tribunale astigiano – peraltro non definitiva, per l’interposto appello della Procura – ha negato al propalato del collaboratore valenza probatoria, ritenendo non sussistenti riscontri individualizzanti, circostanza, tuttavia, non vincolante per il giudice della prevenzione.
Il provvedimento impugnato, comunque, indica altri elementi di fatto che inducono ad affermare l’esistenza di un quadro indiziario, descrittivo di una vera e propria organica partecipazione di NOME COGNOME ad un sodalizio criminale: le
dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME; la vicenda attinente alla protezione richiesta al COGNOME da COGNOME, ritenuta intrisa di mafiosità sin dall’inizio, per l’influenza criminale esercitata su un’attività commerciale; il rapporto paritario con NOME COGNOME.
La motivazione sul punto è ampia, puntuale e tiene conto delle alternative letture degli episodi e del coinvolgimento dei vari personaggi, fornite dalla difesa, evidenziando sì perplessità in ordine alla valutazione delle prove rispetto alla pronuncia assolutoria di primo grado ma, al contempo, rimarcando l’autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a fatti aventi valore indiziante.
4.2 Le censure del ricorrente incidono su tale percorso argomentativo, solo in apparenza richiamando disposizioni di legge ma nella sostanza eccependo vizi motivazionali, non consentiti – come evidenziato – in sede di legittimità. La motivazione, infatti, è effettiva nel riscontro dell’impugnazione; non vi è travisamento dei fatti ma, semmai, una valutazione degli stessi che nella prospettiva difensiva è opinabile, non condivisibile, per ragioni che saranno definitivamente accertate dal giudice di merito. Soprattutto, è all’evidenza infondata la deduzione secondo cui la Corte di appello avrebbe completamente stravolto il concetto della autonomia del giudice della prevenzione rispetto al giudice penale, riscrivendo la sentenza di assoluzione di primo grado e sostituendosi al Tribunale che l’aveva pronunciata (foglio 8 del ricorso): il decreto impugnato, al contrario, ha ben presente l’esito del processo di cognizione, specifica le diverse regole di valutazione dei procedimenti, analizza fatti e attribuisce agli stessi valenza indiziante, pervenendo a conclusioni non distoniche con le premesse.
Anche la pericolosità generica e l’illecita acquisizione patrimoniale sono oggetto di motivazione tutt’altro che apparente, con adeguati spunti argomentativi sulla perimetrazione temporale e sui rilievi a riguardo della difesa.
La corte territoriale ha ben chiari i principi in materia, ribaditi da giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, commal, lett. b), del d.lgs. n. 159 d 2011, devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o
quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, COGNOME, dep.2021, Rv. 280145 – 01).
5.1. La data di inizio della pericolosità è stata individuata nel 1997, allorché in un breve arco di tempo il COGNOME commise sei truffe, «tutte produttive di reddito e di per sé descrittive di una dedizione sistematica all’illecito lucrogenetico» L’acquisizione dei proventi delle macchinette per il gioco di azzardo (slot machines) costituisce un moltiplicatore di ricchezza tutt’altro che isolato, non solo per numero dei delitti e per il medesimo settore di realizzazione dei profitti, ma perché collega il proposto alla criminalità organizzata, posto che, secondo quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia COGNOME, il COGNOME gestiva le macchinette, acquistate con i proventi della vendita della droga effettuata dal sodalizio (foglio 4 del decreto impugnato).
Inoltre, i proventi del gioco di azzardo – secondo l’impostazione dei giudici della prevenzione – sono stati consistenti e hanno dato luogo ad una sistematica evasione fiscale di rilievo penale: puntuali sono i riferimenti alla normativa i vigore per individuare le soglie di punibilità, parametrate agli incassi di danaro derivanti dalla gestione in varie regioni delle slot machines e alle dichiarazioni dei redditi omesse o infedeli, al fine di rimarcare la natura delittuosa della condotta, reiterata negli anni, posto che, dopo una dichiarazione dei redditi nel 2004, la successiva fu presentata undici anni dopo (foglio 20).
5.2. Una meticolosa indagine della Guardia di Finanza ha altresì permesso di accertare che fra il 2000 e il 2019 il nucleo familiare del proposto percepì redditi dichiarati per poco più di mezzo milione di euro e che, allo stesso tempo, acquistò immobili, prodotti assicurativi e beni di consistente valore, custoditi anche in cassette di sicurezza, accumulando depositi in banca. Ai fogli da 26 a 29 sono indicate le intercettazioni e le prove dichiarative che confermano la sproporzione, risultando come l’unica effettiva fonte di redditi per il nucleo familiare fosse proposto e come la moglie e le figlie fossero solo formalmente intestatarie di attività, comunque prive di risorse che giustificassero le acquisizioni patrimoniali (la sproporzione fra entrate e uscite è stata ravvisata in oltre due milioni e mezzo di euro, senza considerare le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare).
Le diverse giustificazioni, peraltro genericamente dedotte nel ricorso in esame, con richiami alle conclusioni del consulente di parte, costituiscono rilievi di merito, ancora una volta estranei alla violazione di legge, deducibile in sede di legittimità; in particolare, si reitera l’assunto secondo cui le somme accumulate a far data dal 2000 fossero di origine lecita, senza tuttavia contrastare l’assenza di documenti giustificativi, segnalata dal GICO e recepita dai giudici della prevenzione.
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5.3. Il decreto della corte torinese fornisce anche un’adeguata giustificazione – sul piano della consistenza motivazionale – circa la datazione della pericolosità qualificata a far data dal 2000, anticipando a tal fine di qualche anno l’inizio dell’appartenenza al sodalizio rispetto all’imputazione. L’argomentazione è duplice: la sentenza del Tribunale di Asti, laddove ha condannato, ha confermato l’operatività del sodalizio mafioso nel territorio di Carmagnola dal 2006, consentendo di risalire presuntivamente a ritroso ed individuare in via prudenziale l’inizio della pericolosità qualificata di NOME COGNOME nel 2000, tenendo conto degli indizi che collocano costui, già nel 2006, come componente di rango elevato della criminalità organizzata, tanto da condividere con NOME COGNOME il controllo della zona, traguardo che deve essere stato necessariamente preceduto da una lunga carriera in seno al sodalizio criminale (è notorio – precisa la corte territoriale – ch il raggiungimento di una posizione apicale in un simile contesto comporti la conquista della fiducia e della considerazione delle persone che contano, il confronto e lo scontro con altre persone animate dalla stessa ambizione, la dimostrazione sul campo di possedere doti adeguate: il tutto, lungo una progressione graduale iniziata dalla posizione più modesta).
Inoltre, proprio dal 2000 le indagini hanno rilevato la sproporzione reddituale, nei termini sintetizzati in precedenza, a conferma che gli acquisti dei beni confiscati non sono giustificati da entrate economiche lecite e sono riconducibili ad una sistematica condotta delittuosa produttiva di reddito.
5.4. Ha sostenuto da ultimo la Corte di appello che il proposto non ha mai fornito alcuna prova in ordine alla legittima provenienza dei beni, limitandosi al riferimento a guadagni leciti non dichiarati a fini fiscali.
È sufficiente a riguardo richiamare l’insegnamento delle sezioni unite, in base al quale in tema di confisca di prevenzione di cui all’art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell’interessato tutt i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senz distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 – 01).
Manifestamente infondati, infine, sono i ricorsi dei terzi interessati, tesi contestare la sussistenza del requisito oggettivo della sproporzione, in relazione anche ai criteri di calcolo utilizzati dai giudici della prevenzione.
Premesso che sono operative le presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della
comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell’ambito dell’unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull’accertamento di cui all’art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel caso di specie è stato lo stesso proposto ad ammettere, in sede di interrogatorio, di essere l’unica fonte dei redditi del proprio nucleo familiare, e di aver lavorato sempre da solo, anche quando la sua azienda individuale era intestata alla moglie o alla figlia NOME; le indagini patrimoniali hanno confermato che la NOME non ha mai svolto alcuna attività lavorativa e che NOME COGNOME è stata solo formale intestataria di una ditta di derattizzazione.
Anche in questo caso è stata negata sostanziale rilevanza alla consulenza tecnica della difesa perché ha eluso la prospettiva del calcolo della proporzione, basandosi sull’assunto – ribadito nel ricorso per cassazione – secondo il quale tutte le risorse affluite su conti del nucleo familiare avessero natura lecita, senza giustificarne la provenienza (si tratterebbe, in definitiva, di un dato contabile che funge da causa legittimante di tutti gli acquisti effettuati).
Infine, per quanto riguarda il conto corrente intestato a NOME COGNOMECOGNOME oggetto dell’ultimo motivo di ricorso dei terzi interessati, i rilievi sono del tu generici per il riferimento a redditi da lavoro dipendente per un arco di tempo limitato e a indennità di disoccupazione; la motivazione, al contrario, sottolinea che la ricorrente non solo è intestataria di altri tre conti correnti (uno dei quali co somme decisamente importanti) ma che la somma depositata su quello in questione è di poco inferiore al totale dei redditi che la stessa ha dichiarato tra il 2000 e il 2009.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 30 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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