Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 567 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 567 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME ATESSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2021 del TRIBUNALE di LANCIANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo t( aner fru . 0 n 44 v•Aa• CesN – 14 . “1/1.0 CIAQ-
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila ricorre avverso la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Lanciano, in data 19/03/2021, nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 186, commi 2, le c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Con un unico motivo, deduce violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per avere il Giudice completamente omesso, sia in motivazione che nel dispositivo della sentenza, di pronunciarsi sull’applicazione della confisca del veicolo, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria obbligatoria a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 120 del 2010. Non risulta dalla sentenza impugnata che sia stata verificata la titolarità del mezzo in capo all’agente o altrimenti accertata l’eventuale appartenenza del veicolo a persona estranea al reato.
In data 20/09/22 è pervenuta memoria del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La circostanza riguardante l’accertamento della proprietà del veicolo – la quale, qualora facente capo al conducente, comporta la confisca del mezzo, mentre, se riferita ad un terzo, implica il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada- involve una questione di fatto.
Il ricorrente, invero, invoca un accertamento in fatto che, evidentemente, non compete alla Corte di cassazione. È pur vero che il Giudice di merito, nulla disponendo sulla sanzione amministrativa accessoria, è effettivamente incorso in una omissione; il ricorrente, tuttavia, non può limitarsi a domandare al Giudice di legittimità la verifica della sanzione che si sarebbe dovuta irrogare nel caso concreto. Sotto questo profilo, il ricorso si appalesa meramente esplorativo e, dunque, generico.
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Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 4 ottobre 2022
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