Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41546 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41546 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
È presente l’avvocato COGNOME del foro di FIRENZE per la Parte Civile RAGIONE_SOCIALE
È presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di FIRENZE per il Terzo Interessato CURATELA RAGIONE_SOCIALE.
L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese.
L’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimente
dell’istanza di restituzione dell’immobile.
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Firenze giudicando in sede di rinvio, ha disposto la confisca dell’immobile di proprietà NOME COGNOME limitatamente alla parte in uso alla società RAGIONE_SOCIALE, nonché dei saldi dei conti correnti intestati al COGNOME e a NOME COGNOME, nonché delle somme di denaro sequestrate e depositate sul libretto.
Tale pronuncia è stata emessa a seguito dell’annullamento della sentenza della Corte territoriale disposto da questa Corte, Sez. 5, n. 7334 del 16/11/2018, dep. 2019, limitatamente alla confisca. La pronuncia d’appello era stata invece confermata in relazione alla condanna del COGNOME e della moglie NOME COGNOME per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di marchi di prodotti industriali e di contraffazione e produzione di borse con marchio “Hermès Paris”, costituenti riproduzione fedele dei modelli originari, in esso assorbito il reato di ricettazione.
La sentenza rescindente aveva ritenuto che il giudice di merito, nel disporre la confisca del denaro (saldi attivi conti correnti), non aveva determinato l’ammontare del profitto del reato conseguito nel corso degli anni, e dunque confiscabile in via diretta in relazione alle somme di denaro. Quanto all’immobile e alle quote societarie, questa Corte aveva ritenuto che dalla motivazione della sentenza impugnata non si evincesse, in assenza di uno specifico accertamento, che il loro acquisto, con i connessi incrementi patrimoniali, fossero causalmente collegabili ai reati accertati, ed alle somme di denaro illecitamente conseguite nel corso degli anni quale profitto della commercializzazione delle borse con marchio contraffatto. Con specifico riguardo all’immobile, la Corte di Cassazione aveva rilevato che ne è stata disposta la confisca anche in qualità di “cosa” utilizzata per la commissione del reato di contraffazione, ai sensi dell’art. 474 bis, comma 1, cod. pen. Tuttavia, la confisca era stata disposta per l’intero immobile, e dunque anche oltre la parte in cui esso era destinato a laboratorio e/o magazzino per le attività illecite. Pertanto, la pronuncia della Corte territoriale era stata annulla con rinvio per nuovo esame ed approfondimento in ordine alle carenze argomentative così evidenziate: determinazione del quantum del profitto, in relazione alla delimitazione della confisca delle somme di denaro; diretta derivazione causale degli incrementi patrimoniali e societari dall’originario profitto
dei reati; pertinenza della parte di immobile non destinata alla commissione dei reati ai fini della confisca delle cose attinenti al reato.
La Corte d’appello di Firenze, in sede di rinvio, disposta perizia su tutti tali punti, ha limitato la confisca dell’immobile alla sola parte in cui esso è stato utilizzato per lo svolgimento dell’attività illecita e, quanto ai saldi attivi dei c correnti, ha limitato il vincolo alla misura indicata dal perito.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 240 e 474-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del profitto. Sostiene il ricorrente che nel calcolo del profitto la Corte d’appello non avrebbe rispettato le indicazioni della sentenza rescindente, utilizzando un metodo arbitrario. Essa, inoltre, avrebbe travisato le indicazioni del perito, in quanto il profitto sarebbe stato determinato verificando non i conti della RAGIONE_SOCIALE, cioè della società che produceva le borse false, ma solo quelli personali dei due imputati, COGNOME e COGNOME, individuandolo in tutte le entrate provenienti dall’estero senza giustificazione contabile, senza considerare che la NOME è originaria di Taiwan e che ben avrebbe potuto avere fonti lecite di guadagno in quel Paese.
Inoltre, nel quantificare il profitto, il perito afferma di aver scomputato i cos di produzione, senza tuttavia indicarne l’importo né le modalità con cui li ha calcolati.
In ogni caso avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni rese dal perito in sede di esame allorché ha affermato che la provenienza illecita di tutte le somme non dichiarate era frutto di una presunzione semplice, in forza della quale era plausibile ritenere che tutto ciò che non era transitato dalla società e non era stato dichiarato fosse di provenienza illecita perché relativa a merce contraffatta.
Incomprensibili sarebbero inoltre le ragioni per cui la somma di 600.000 euro di cui si parla nella conversazione intercettata intercorsa tra il COGNOME e NOME COGNOME sarebbe stata considerata come profitto illecito. Infine, secondo la difesa, il profitto avrebbe dovuto essere calcolato determinando il numero delle borse che potevano essere prodotte al mese, moltiplicandolo per i mesi in cui era provata la produzione di borse con marchio contraffatto, moltiplicato per il prezzo a borsa individuato dalla Guardia di finanza.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha calcolato il profitto anche con riguardo ad anni precedenti al 2011, e specificamente a partire dal 2002, nonostante che le indagini, consistite in sequestri, acquisizione di documentazione contabile e intercettazioni, si siano svolte nel 2011, e andando anche oltre quanto
accertato dalla sentenza di primo grado, la quale aveva collocato l’inizio della produzione di borse contraffatte nel 2004, sia pure non in forma associata. Avrebbe altresì omesso di considerare che il perito, richiesto sul punto, aveva affermato che l’individuazione della data del 2002 costituiva frutto di una presunzione operata sulla base della cospicua documentazione esaminata.
In ogni caso, poiché il reato associativo partiva dal 2009, pur ammettendo che la contraffazione fosse iniziata nel 2002, per i reati commessi da tale anno fino al 2004, sarebbe maturata la prescrizione.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è in parte fondato.
2. Il primo motivo è infondato.
Giova preliminarmente evidenziare che la Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento, da parte di questa Corte, della sentenza d’appello limitatamente alla confisca, ha disposto perizia al fine di accertare l’entità del profitto derivante dall’attività illecita di contraffazione di bo con il marchio “Hermès”. Facendo proprie le conclusioni del perito, ha quindi individuato il profitto nei proventi dell’attività illecita di produzio commercializzazione delle borse contraffatte, determinandone l’ammontare con riguardo alle somme entrate nei conti correnti della società RAGIONE_SOCIALE e in quelli personali del COGNOME e della COGNOME, che non avevano riscontro nella contabilità della società e nelle dichiarazioni dei redditi, al netto dei costi di produzioni imputati all RAGIONE_SOCIALE in bilancio.
Tale criterio risulta coerente con la nozione di profitto cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve farsi riferimento e che va individuata nel vantaggio derivante in via diretta e immediata dalla commissione del reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436 – 01). Nella specie, la sentenza impugnata ha dato specificamente conto del fatto che era stato accertato che il COGNOME, tramite la società RAGIONE_SOCIALE, produceva borse contraffatte del marchio “Hermès”; che tali borse era riprodotte con notevole maestria e venivano vendute ad un prezzo sostanzialmente analogo a quello dei prodotti originali; che esse erano prevalentemente destinate al mercato estero, ed inoltre che l’uso del denaro contante era il mezzo abitualmente utilizzato nelle transazioni di tali prodotti. È stato altresì accertato che la produzione lecita della RAGIONE_SOCIALE era
limitata al 15-20 per cento della produzione totale. Coerente con tali emergenze risulta essere il criterio di quantificazione del profitto utilizzato dalla senten impugnata la quale ha tenuto conto delle somme di denaro rinvenute sui conti correnti della COGNOME e del COGNOME (oltre che della COGNOME) che non trovavano giustificazione nella contabilità della società e nelle dichiarazioni rese ai fini fisca dagli imputati.
In coerenza con i suddetti elementi e con motivazione logica e adeguata, la Corte territoriale ha inoltre dato conto delle ragioni per cui ha valutato in termini di profitto l’ulteriore somma di 600.000 euro, spiegando che essa era stata individuata in base alla intercettazione della conversazione telefonica intercorsa tra il COGNOME e NOME COGNOME il 23.5.2011, nella quale si faceva riferimento a 300.000 euro in contanti che si trovavano a casa dell’imputato e ad ulteriori 300.000 euro depositati dalla moglie sul conto corrente ad essa intestato, acceso presso una banca di Taiwan, emergenze non smentite da dati contrari.
In definitiva il criterio utilizzato dai giudici d’appello ai fini determinazione del profitto risulta coerente con le disposizioni normative e la motivazione resa sul punto appare adeguata e puntuale, risolvendosi le censure svolte dal ricorrente nella richiesta di un’inammissibile revisione degli elementi materiali e fattuali la cui valutazione costituisce compito esclusivo del giudice di merito (ex plurimis Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01), ed essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F. Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
È comunque affetta da genericità la deduzione concernente fonti di reddito lecite nella disponibilità della moglie del ricorrente rimaste imprecisate nella loro natura e negli importi prodotti, e quindi non verificate né verificabili. Inoltre, co riguardo al criterio di computo prospettato in ricorso se ne rileva la genericità, posto che non solo manca qualsiasi deduzione sul risultato conseguibile, ma difettano altresì i dati basilari sulla produzione e sulla protrazione dell’attività.
Fondato è invece il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la quantificazione del profitto in relazione all’arco temporale considerato.
La Corte territoriale, nel recepire le risultanze della perizia, ha determinato il profitto illecito facendo riferimento ai proventi derivanti dalla commercializzazione delle borse contraffatte, calcolati nel periodo dal 2002 al 2011. Tuttavia, come correttamente rilevato dal ricorrente, la sentenza impugnata non dà in alcun modo
conto delle ragioni per cui ha preso in considerazione anche gli anni antecedenti al 2004, benché la sentenza di primo grado avesse accertato lo svolgimento dell’attività illecita a partire da tale data, facendo riferimento alla intercettazion di una conversazione del 2011 in cui il COGNOME affermava che erano sette anni che produceva borsette.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale punto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del profitto dei reati relativo agli esercizi 2002-2003 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.