Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5016 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5016 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DELL’ESECUZIONE Di PORDENONE nei confronti di:
CORTE D’APPELLO DI TRIESTE in funzione di GIUDICE DELL’ESECUZIONE
con l’ordinanza del 15/09/2025 del TRIBUNALE di PORDENONE, in funzione di GIUDICE DELL’ESECUZIONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’affermazione della competenza della Corte d’appello di Trieste.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14/01/2025 la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione (n. 256/2024 SIGE), ha declinato la competenza a provvedere sull’istanza ulla Procura Generale di Trieste datata 18/7/2024 “di disporre il trasferimento sul F.U.G. delle somme oggetto di confisca” e di disporre “la vendita degli immobili di proprietà di NOME COGNOME oggetto di confisca disposta da questo Ufficio” in forza di sentenza di condanna del Tribunale di Pordenone n. 209 del 07/03/2018, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Trieste il 26/03/2019, divenuta irrevocabile il 10/9/2019.
La Corte d’appello di Trieste, con l’ordinanza con cui ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Pordenone, cui trasmetteva gli atti ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., ha argomentato nel senso che essa Corte ha riformato “solo quoad poenam la sentenza di primo grado” (rideterminando la pena da mesi dieci in mesi sei di reclusione), confermando nel resto l’impugnata sentenza, “con il che la competenza pare radicarsi innanzi al citato Tribunale”; inoltre “dal certificato penale risulta che l’ultima sentenza divenuta irrevocabile a carico del condannato è stata sì emessa dalla Corte d’appello, ma in termini di conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pordenone”.
Il Tribunale di Pordenone, quale giudice dell’esecuzione (n. 109/2025), a fronte di istanza del P.M. in sede del 7/08/2025 (che recepisce e ripropone l’istanza già avanzata alla Corte d’appello di Trieste dalla Procura Generale presso detta Corte di disporre il trasferimento al F.U.G. delle somme oggetto di confisca e di disporre la vendita degli immobili oggetto di confisca in relazione alla sentenza del Tribunale di Pordenone del 7/03/2018, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Trieste il 26/03/2019) resiste all’investitura di competenza e, mediante ordinanza del 15/9/2025, solleva conflitto negativo ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), comma 2, e 30 cod. proc. pen., obiettando che la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Trieste in data 26/3/2019 costituisce il “titolo posto i esecuzione, attesa la riforma sostanziale della sentenza di primo grado”, come “correttamente individuato e attuato dalla Procura Generale presso tale Corte”. Difatti – argomenta a motivazione della rinnegata competenza a provvedere – la Corte d’appello ha ridotto la pena inflitta al condannato in primo grado (rideterminandola in mesi sei di reclusione) “ma ciò ha fatto in conseguenza del riconoscimento all’imputato delle attenuanti generiche negategli dal tribunale, così modificando il quadro circostanziale del reato e radicando in capo alla stessa Corte d’appello la competenza quale giudice dell’esecuzione secondo pacifica giurisprudenza”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta ha concluso chiedendo l’affermazione della competenza della Corte d’appello di Trieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo di competenza – ammissibile in rito per avere entrambi gli organi giurisdizionali, contemporaneamente, ricusato di deliberare sul medesimo incidente di esecuzione, con ciò determinando quella stasi del
procedimento prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. – deve essere risolto nel senso dell’affermazione della competenza del Tribunale di Pordenone, quale giudice che ha adottato il provvedimento ablatorio, ai sensi dell’art. 86 disp. att. cod. proc pen., venendo in rilievo (non già questioni inerenti alla misura stessa, che sarebbero di competenza del giudice dell’esecuzione, bensì) adempimenti esecutivi conseguenti alla disposta confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
2.1. Orbene, circa il potere di intervenire, ex art. 86 disp. att. cod. proc. pen (pre e post la novella operata dal d.lgs. n. 150 del 2022), per risolvere ogni questione inerente agli adempimenti esecutivi delle misure ablatorie, questa Corte ha ripetutamente affermato – a partire dal 2018 (Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, confl. in proc. Vineis, Rv. 274388-01), con indirizzo interpretativo vieppiù consolidatosi nel tempo (Sez. 1, n. 38845 del 12/09/2024, confl. comp. in proc. Paiano, Rv. 287091-01), da considerarsi ormai diritto vivente (da ultimo, Sez. 1, n. 36900 del 18/09/2025, Pesamosca, Rv. 288884-01; conf. Sez. 1, n. 38845 del
12/09/2024, G.I.P. Foggia, Rv. 287091-01) – che in tema di confisca, salvo diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni relative agli adempimenti esecutivi appartiene, anche dopo la definizione del procedimento con sentenza irrevocabile, al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione, e non al giudice dell’esecuzione (nello stesso senso, tra le non massimate, Sez. 1, n. 27234 del 06/07/2025, confl. comp. in proc. Conversano, non mass.; Sez. 1, n. 10954 del 05/02/2025, confl. comp. Trib. Brindisi, non mass.; nonché, in obiter, Sez. 1, n. 13287 del 28/02/2025, confl. in proc. Abagnato, non mass.; cfr., a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di rito, il risalente arresto espresso da Sez. 6, n. 3494 del 04/12/1990, dep. 1991, Severgnini, Rv. 186589-01, che già affermava: «Sebbene per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 82 disp. att. cod. proc. pen., sin all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari concernenti il loro deposito e la loro custodia, le cose sequestrate, che pur andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero a norma dell’art. 259 di detto codice, sono invece depositate nella cancelleria della pretura o del tribunale, tuttavia, tale disciplin non esclude che trattasi di cose che restano nella disponibilità del pubblico ministero. Ne consegue che tenuto a provvedere, tramite la stessa cancelleria o la polizia giudiziaria all’uopo incaricata, alla eventuale distruzione delle dette cose confiscate è il pubblico ministero»).
Invero, la competenza individuata in capo al “giudice” che ha disposto la misura ablatoria (art. 86, commi 2 e 3, cit.) e alla “cancelleria” di quel giudice (ar 86, comma 1, cit.) riguarda le questioni relative agli adempimenti esecutivi conseguenti alla misura ablativa presupposta, come letteralmente disposto dall’art. 86 disp. att. cod. proc. pen. e non già le questioni inerenti alla misur stessa, che sono invece di competenza del giudice dell’esecuzione, come previsto dall’art. 676 cod. proc. pen. e come confermato da molteplici arresti di legittimità sul punto (ad es., Sez. 1, n. 27160 del 31/05/2024, Trib. Spoleto, Rv. 286658-01, secondo cui la competenza sulla richiesta di restituzione di beni confiscati, avanzata dal terzo estraneo appartiene al giudice che ha pronunciato nei confronti dell’imputato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguarda la decisione da lui adottata; Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736-01, sull’individuazione dei beni da sottoporre ad ablazione; Sez. 1, n. 6701 del 22/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25941101, sulla sostituzione del bene sottoposto a confisca con altro cespite o con somme di denaro; Sez. 3, n. 44519 del 17/09/2024, Recupero, Rv. 287272-01, sulla riduzione delle somme oggetto di confisca).
La vendita di un bene sottoposto a confisca (come pure l’iscrizione a F.U.G. di somme giacenti su conti correnti oggetto di confisca) non coinvolge il titolo il titolo
esecutivo (le cui modificazioni in executivis debbono avvenire, in conformità ai principi generali del sistema processuale, sotto il controllo del giudice dell’esecuzione: v. supra), trattandosi di adempimento che avviene “a valle” rispetto alle questioni che si possono porre su di esso e non richiede, perciò, l’intervento necessario del giudice dell’esecuzione (ancora Sez. 1, n. 36900 del 18/09/2025, cit., in motiv. § 3).
Ne discende che, per effetto del disposto dell’art. 86 disp. att. cod. proc. pen., (come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 in tema di confisca per equivalente, la cui esecuzione «si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente»), spetta al giudice che ha disposto la confisca, tramite la sua cancelleria, di provvedere sulla destinazione dei beni confiscati e sulle somme da iscrivere a F.U.G. (e di ogni altra eventuale ulteriore questione relativa agli adempimenti esecutivi sull’oggetto dell’ablazione che dovessero insorgere).
3. Mette conto rilevare, per completezza, l’erroneità dell’argomento col quale la Corte d’appello di Trieste ha declinato la propria competenza a provvedere, quale giudice dell’esecuzione, fondato esclusivamente sui criteri di cui all’art. 665 cod. proc. pen. che, peraltro, ha erroneamente applicato avendo essa Corte – nella specie – riconosciuto le circostanze attenuanti generiche all’imputato (che erano state negate in primo grado), con correlata rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado e conseguente riduzione di pena, inducente lo spostamento, a favore di essa Corte d’appello, della competenza in executivis (cfr. da ultimo, Sez. 7, n. 31003 del 19/06/2025, Mundula, non mass.; Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, RG. in proc. Morelli, Rv. 270833-01; Sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 264508-01; in precedenza, tra le altre, cfr. Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993, dep. 1994, confl. comp. in proc. Comandi, Rv. 196548-01, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti; Sez. 1, n. 3818 del 17/10/1991, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 188801-01; Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 22322-01, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, o di esclusione delle circostanze aggravanti, o di modifica del giudizio di comparazione, o di applicazione della continuazione tra più reati; Sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, Barbara, Rv. 20732001; Sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015 confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 264508; Sez. 1, n. 39123 del 22/09/2015, Pmt in proc. Leo, Rv. 264541, in tema di comparazione tra le circostanze del reato).
In ogni caso, nella specie, a nulla rilevando l’avvenuta riforma sostanziale della sentenza di primo grado ad opera della Corte d’appello di Trieste, in quanto non vengono in rilievo questioni inerenti alla misura confiscatoria (che sarebbero state di competenza del Giudice dell’esecuzione e, quindi, di essa Corte d’appello), il giudice che ha disposto la misura ablatoria è il Tribunale di Pordenone, sicché è detto organo giurisdizionale quello competente, anche dopo la definizione del procedimento con sentenza irrevocabile, a dover curare gli adempimenti esecutivi ex art. 86 disp. att. cod. proc. pen. anche per il tramite della propria cancelleria secondo la vigente procedura di vendita nelle forme dell’esecuzione immobiliare civile e, quanto alla confisca per equivalente, con le richiamate modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie.
Conclusivamente il conflitto negativo deve essere risolto dichiarando ex art. 32 cod. proc. pen. la competenza del Tribunale di Pordenone quale giudice che ha adottato la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, come tale tenuto a provvedere, anche tramite la propria cancelleria, agli adempimenti esecutivi ex art. 86 disp. att. cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della presente sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Pordenone, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026
Il Consigliere estensore n GLYPH
II Presidente