Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 20367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Cesenatico il 28/07/1967
avverso l’ordinanza del 21/10/2024 del Tribunale di Forlì
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che, previa riqualificazione del ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., chiede trasmettersi gli atti al Tribunale di Forlì per l’ulteriore corso;
letta la memoria del difensore, avv. NOME COGNOME che chiede l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’indicata ordinanza, il Tribunale di Forlì, nella veste di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la nullità del decreto di esecuzione della confisca per equivalente disposta ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 con sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME irrevocabile il 25 gennaio 2023, in relazione al delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo stato proceduto da ordine di esecuzione con ingiunzione al pagamento ex art. 660 cod. proc. pen., in violazione del disposto di cui all’art. 86, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso l’indicata ordinanza, il pubblico ministero presso il Tribunale di Forlì ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che denunciano:
2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 666, comma 1, cod. proc. pen. e conseguente nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 178, lett. b), cod. proc. pen., per aver il giudi dell’esecuzione fissato udienza ex art 666 cod. proc. pen. senza che vi fosse un’istanza avanzata da alcuna delle parti, in violazione del principio secondo cui l’incidente di esecuzione è attivabile solamente su impulso di parte, e, comunque, non potendo il giudice dell’esecuzione revocare il provvedimento con cui il pubblico ministero ha individuato i beni da confiscare;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 86, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., posto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, spetta al pubblico ministero la scelta tra procedere all’emissione di un ordine di ingiunzione al pagamento ai sensi dell’art 660 cod. proc. pen., ovvero alla individuazione di specifici beni da apprendere;
2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 655, comma 5, cod. proc. pen. con riferimento all’art. 660 cod. proc. pen., norma di natura anche sostanziale, e quindi, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., applicabile solamente ai reati commessi successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Espone, inoltre, il ricorrente, che stante il principio di tassatività dei casi di nullità, al giudice dell’esecuzione preclusa la possibilità di dichiarare la nullità del decreto di esecuzione l’omesso ordine di ingiunzione al pagamento.
Il ricorso deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
4. Invero, dall’ordinanza impugnata (p.
3)
si apprende che il giudice dell’esecuzione ha deciso in merito al decreto di esecuzione della confisca ai
sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., previa instaurazione del contradditorio, dopo avere sentito le parti all’udienza camerale, udienza che non
avrebbe dovuto essere fissata, posto che, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulle questioni
inerenti alla confisca il giudice dell’esecuzione decide de plano.
5. Al proposito, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, che il Collegio ritiene di confermare, avverso il provvedimento del
giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale
ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di
proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avvero il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio
generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis,
con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente
(ex multis, cfr. Sez. 2,
n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403 – 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01).
Per i motivi indicati, qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Forlì per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Forlì.
Così deciso il 18/04/2025.