Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51390 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51390 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso in data 19/10/2022 dalla Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, ha accolto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale in sede, avverso il decreto del 4 marzo 2020, del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, ordinando il sequestro e la confisca dei beni immobili appartenenti ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, indicati nel dispositivo, nonché ha rigettato l’impugnazione del proposto NOME COGNOME, ritenendo sussistente la pericolosità qualificata all’attualità.
1.1.11 provvedimento ha rilevato che l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nei confronti di NOME COGNOME è fondata sulla sua appartenenza alla categoria dei soggetti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 4 d. Igs. n. 159 del 2011
Tanto, per aver riportato condanna alla pena di anni 9 di reclusione, con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Palermo, per il reato di associazione per delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE per aver fatto parte della famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE, nonché per il reato di cui agli articoli 110 cod. pen. e 12-quinques del d. I. n. 306 del 1992, come convertito, reato aggravato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991.
Il decreto ha, poi, rimarcato il ruolo di rilievo che emerge dalla indicata sentenza, all’interno della articolazione della famiglia di COGNOME di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elemento ritenuto dimostrativo della pericolosità sociale qualificata del proposto.
Il Tribunale aveva valutato l’attualità della pericolosità sociale sottolineando la condotta particolarmente qualificata della sua partecipazione, le innumerevoli operazioni di polizia giudiziaria che dimostravano l’immutata capacità operativa dell’associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, non emergendo, inoltre, alcun elemento dal quale desumere l’abbandono, da parte di COGNOME, di logiche criminali in precedenza condivise.
Si rileva che le emergenze acquisite in sede di merito sono dimostrative del ruolo attivo e del significativo rilievo di tale ruolo, svolto all’interno RAGIONE_SOCIALE, vista la comunanza di interessi tra NOME COGNOME ed esponenti apicali del medesimo gruppo, nonché la sua fattiva partecipazione a riunioni in cui si discuteva dell’organizzazione delle attività illecite di quella articolazione mafiosa.
Sono stati valorizzati il ruolo qualificato e significativo ricopert dall’RAGIONE_SOCIALE, i suoi stretti e duraturi rapporti con figure apicali, l’assenza d qualsivoglia presa di distanza dai contesti illeciti di riferimento.
Neppure è emerso, per la Corte d’appello, che durante il periodo di detenzione subita il ricorrente abbia operato una reale e seria rivisitazione del suo specifico vissuto criminale all’interno del RAGIONE_SOCIALE, ne è emerso che il proposto abbia mai reciso i suoi legami con l’organizzazione criminale di riferimento.
Si sottolinea che, per gran parte del periodo trascorso dalle ultime manifestazioni di pericolosità e a partire dal 23 ottobre 2012, NOME è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e dal 24 ottobre 2017 è stato detenuto per condanna definitiva, quindi in espiazione della pena.
Rispetto alla custodia cautelare si sottolinea che il tempo trascorso è fattore non significativo perché l’osservanza delle prescrizioni derivanti dalla misura cautelare e l’interruzione dei rapporti con altri pregiudicati è
comportamento dovuto. Anzi, si sottolinea che la perdurante vigenza della misura cautelare rende palese la sussistenza di esigenze cautelari tra cui quella di reiterazione del reato e, quindi, la pericolosità sociale del proposto.
I comportamenti realizzati da NOME COGNOME secondo la tesi della Corte di appello evidenziano sia un ruolo significativo all’interno della RAGIONE_SOCIALE sia una spiccata pericolosità sociale, messa in risalto dal ruolo di rilievo, assunto all’interno del RAGIONE_SOCIALE, nonché dalla sua militanza, così confermando la misura di sicurezza applicata con il decreto impugnato.
1.2. Con riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale osserva la Corte di appello che rileva il requisito della pericolosità sociale al momento dell’acquisto del bene oggetto di misura di prevenzione, posto che la pericolosità costituisce ragione giustificativa dell’apprensione coattiva di beni acquistati in costanza di questa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni.
Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha acclarato che, nel periodo temporale dal 1997 al 2014, i redditi dichiarati dal nucleo familiare di NOME COGNOME, composto dal padre NOME, dalla madre NOME e tra gli altri da NOME COGNOME, convivente con il proposto fino al 4 aprile del 2008, erano insufficienti a far fronte alle spese di mantenimento ad eccezione che per gli anni 2008, 2012 e 2013.
A seguito di indagini delegate il Tribunale ha, altresì, acclarato che NOME COGNOME ha percepito pensioni di invalidità, che NOME COGNOME madre del proposto ha percepito indennità di disoccupazione nel 2000 e nel 2001 e che il 28 febbraio 2008 ha ricevuto un finanziamento di oltre 19.000 C, restituito parzialmente in rate mensili da 250 C ciascuna, pagate dal 31 maggio 2008 al 30 ottobre 2012.
Sicché, secondo il Tribunale, dagli accertamenti svolti, illustrati nella tabella relativa al reddito complessivo familiare predisposta dalla polizia giudiziaria, erano state considerate le superiori entrate aggiuntive ma non anche i redditi da lavoro dipendente, percepiti da NOME COGNOME; sicché, con riferimento al box sito in Palermo non era possibile ritenere provata, in capo al nucleo familiare, l’assenza di risorse lecite sufficienti all’acquisto dell’immobile Per quanto concerne il terreno di Carini acquistato dai genitori del proposto e da NOME COGNOME pro quota, non poteva considerarsi raggiunta la prova che questo fosse stato acquistato con provviste illecite, in considerazione della situazione progressiva di avanzo di liquidità nell’arco temporale tra il 2008 e il 2012.
1.3. Sull’appello del Pubblico ministero, la Corte territoriale ha espletato perizia per accertare l’eventuale erronea duplicazione del calcolo dei redditi del proposto e degli intervenienti e di una duplicazione delle stesse componenti,
nonché per verificare i costi di realizzazione dell’immobile abusivo realizzato sul terreno di Carini.
Sicché, alla stregua di tali accertamenti, pur tenendo conto anche delle conclusioni del consulente tecnico di parte, parzialmente difformi rispetto a quelle del perito, la Corte d’appello ha concluso nel senso di ritenere dimostrata la sperequazione tra le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare e i redditi dei singoli, tenendo in considerazione anche i costi per la realizzazione dell’immobile abusivo di Carini (quantificati dal perito in euro 162mila e dal consulente tecnico di parte in euro 120mila), nel 2012, così disponendo la confisca previo sequestro degli immobili, del fabbricato abusivamente realizzato e delle risorse illecite che ne costituiscono il reimpiego.
Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivo ricorso il proposto e i terzi interessati NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il tramite del difensore, procuratore speciale, AVV_NOTAIO, denunciando tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge e violazione di legge, nonché vizio di motivazione, quanto al requisito della pericolosità all’attualità del proposto.
La Corte di appello ha ritenuto che, alla data del decreto impugnato, la natura della partecipazione del proposto a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse stata di tale grado di compenetrazione da lasciare ragionevolmente presumere che i legami con il RAGIONE_SOCIALE fossero, non solo stabili, ma anche duraturi e destinati a proiettarsi nel futuro (cfr. pagina 7 del decreto).
Inoltre, si è rimarcato il consolidato radicamento nel contesto RAGIONE_SOCIALE di riferimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la condivisione degli interessi illeciti e la prossimità del proposto con esponenti di vertice del RAGIONE_SOCIALE e il fatto che questi non abbia mai reciso i suoi legami con l’organizzazione criminale.
In ogni caso, la Corte di appello ha fatto riferimento allo stato di custodia cautelare vigente dal 23 ottobre 2012 e alla espiazione della pena a partire dal 24 ottobre 2017.
Il difensore del proposto deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel non avere correttamente valutato il tempo trascorso dall’ultima condotta criminosa, risalente al 2013.
Si richiama giurisprudenza di legittimità di questa Corte di Cassazione, Sez. 1, del 10 marzo 2010 n. 17932, secondo la quale la presunzione di attuale pericolosità derivante dall’appartenenza del proposto ad un’associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE deve essere verificata alla luce dei comportamenti
effettivamente tenuti nel periodo intercorrente tra il reato accertato e quello in cui la presunzione dovrebbe operare.
Sicché, quanto maggiore è il lasso di tempo tanto minore viene a risultare il suo valore indiziario ìscemando in proporzione diretta al protrarsi dell’assenza di manifestazioni concrete della perduranza del vincolo.
Infine, si segnala la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, secondo la quale ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo RAGIONE_SOCIALE è necessario accertare il requisito dell’attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30 novembre 2017, ricorrente COGNOME).
Si richiama, altresì, la pronuncia della Corte costituzionale n. 291 del 2013 quanto alla necessità dell’attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale che determina la necessaria analisi della gravità del sintomo di pericolosità rappresentato dalla pregressa violazione di legge penale in rapporto all’intervenuto decorso del tempo e agli accadimenti successivi, specie ove tali accadimenti abbiano visto in atto un periodo detentivo tendente alla risocializzazione e, comunque, siano esenti da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità.
Si rimarca che il proposto è stato ininterrottamente detenuto dall’ottobre 2012 e che non è stato mai coinvolto in reati associativi o qualsiasi altro fatto reato.
Né può ritenersi rilevante che il periodo detentivo sofferto è stato scontato in sede cautelare posto che la vigenza della misura cautelare non presume necessariamente la pericolosità attuale, in considerazione della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Sicché, il fatto che il soggetto si trovi in stato di custodia cautelare e non in esecuzione della pena non implica necessariamente la sussistenza di pericolosità attuale. All’opposto la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della circostanza che, dal 2013, non sono stati acquisiti elementi che potessero attualizzare la pericolosità sociale del proposto.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011.
La Corte di appello ha valutato le doglianze difensive relative alla durata della misura personale, determinata in anni tre, adducendo argomentazioni apparenti senza prendere in esame le critiche prospettate con il gravame, in particolare con il secondo motivo di appello.
Si richiama giurisprudenza di legittimità che censura la motivazione apparente rispetto alle censure devolute con l’impugnazione, ove queste non siano prese in considerazione dal giudice di secondo grado.
2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza dell’art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011.
Si denuncia violazione di legge e travisamento delle risultanze processuali posto che la Corte di appello ha fondato la disposta condisca sulla tabella predisposta dal perito che giunge ad un risultato di complessiva congruità e perequazione tra le disponibilità finanziarie lecite e gli impegni economici correlati agli immobili oggetto di dissequestro in primo grado, nel periodo compreso tra il 1997 e il 2017.
La tabella – secondo la difesa meramente interlocutoria – a pag. 49 della perizia, denominata “riepilogo finale” allegata al ricorso, evidenzia soltanto i redditi dell’annotazione di polizia giudiziaria del 14 gennaio 2019, quelli del decreto di primo grado e quelli calcolati dal perito, giungendo alla conclusione di quantificare le differenze in termini di duplicazione delle componenti reddituali in capo al proposto ed ai terzi interessati.
Viceversa, la tabella non atterrebbe alla congruità e perequazione tra fonti di reddito e loro impiego, operazione svolta, invece, dal consulente tecnico di parte, in alcuna parte riportata nel provvedimento censurato.
Si rilevano, a pag. 14 e ss. del ricorso, le duplicazioni complessive riscontrate dal perito (pari ad euro 118.245,11), da sottrarre, a parere dei ricorrenti, alla disponibilità finale del nucleo familiare come determinata nel decreto di primo grado.
Invece, la tabella utilizzata dalla Corte territoriale riportata a pag. 15 del decreto impugnato ha messo in risalto un valore negativo di euro 234.045,84, di importo che, secondo la difesa, non trova alcuna spiegazione nemmeno nelle conclusioni del perito.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso facendo pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente alle deduzioni relative alla misura di prevenzione reale, mentre è inammissibile quanto alle questioni relative alla misura personale.
2.11 primo motivo è manifestamente infondato.
È noto che, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’accertamento in sede di cognizione penale e
la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice della prevenzione verificare la sussistenza dell’attualità della pericolosità sociale, tenendo in considerazione l’evoluzione della personalità del proposto, considerandola anche in relazione al periodo di espiazione della pena (tra le altre, Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardiello, Rv. 273500).
In conformità a detto orientamento, questa Corte di legittimità ha specificato che, sebbene non possa attribuirsi unico o decisivo rilievo al buon comportamento carcerario, peraltro doveroso dai parte del proposto in espiazione pena (n.d.r. e, ovviamente, anche di colui che si trova in stato di custodia cautelare), non può ignorarsi lo sforzo profuso dal condannato per precostituirsi le condizioni del reinserimento nella società legale, palesato, ad esempio, dalla dedizione allo studio e dall’assunzione di uno stile di vita improntato al rispetto delle persone e delle istituzioni.
Orbene, la Corte territoriale ha osservato che il ricorrente è stato destinatario di condanna definitiva per aver partecipato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla famiglia di COGNOME, oltre ad essere stato condannato per reato aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, strettamente connesso alla sua militanza nel clan e alle attività economiche illecite di interesse della RAGIONE_SOCIALE (intestazione fittizia del centr scommesse Betuniq, oggetto di confisca).
Si è precisato, nei provvedimenti di merito convergenti sul punto, che NOME COGNOME è stato detenuto dal mese di ottobre del 2012, evidenziando anche il comportamento durante la detenzione come non espressivo di alcun segnale di resipiscenza e di rivisitazione del proprio passato.
Si è, poi, considerato, con il decreto censurato, che l’inserimento nel clan è avvenuto in posizione di rilievo anche dal punto di vista organizzativo, elemento reputato espressione di un coinvolgimento del proposto nell’attività del gruppo, consolidato e operativo, dunque di una militanza attuata con continuità, con un ruolo di partecipe in diretto contatto con sodali in posizione apicale e di attiva partecipazione anche a momenti organizzativi della vita del RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, la Corte territoriale ha valutato la persistenza del gruppo di riferimento all’attualità e l’inesistenza di comportamenti espressione netta dell’abbandono di logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Rv. 278526), così considerando l’esistenza di attualità della relativa forma di pericolosità sociale qualificata, non considerata superata da alcun elemento fattuale di segno contrario.
La Corte territoriale, infine, non ha trascurato i rilievi difensivi relativi permanenza in stato di detenzione carceraria per lungo tempo (cfr. pag. 7 e ss. del decreto) ma ha valorizzato il significativo elemento di fatto che, durante detto periodo, non vi è traccia di un percorso trattamentale finalizzato all’analisi e all
verifica, o al superamento delle cause che hanno condotto il proposto al suo fattivo agire come partecipe del RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, come sostiene il Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta (che di seguito si riporta), va rammentato che le Sezioni Unite ‘Gattuso’ hanno affermato il principio secondo cui, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo RAGIONE_SOCIALE è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto; precisando che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al RAGIONE_SOCIALE, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal ca concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511).
Ciò posto, nel caso in esame viene in rilievo una condotta non già di mera ‘appartenenza’, bensì di vera e propria ‘partecipazione; sicché vengono in rilievo le presunzioni semplici relative alla stabilità del vincolo associativo.
2.1. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.
La censura è solo enunciata e non si confronta con la motivazione (pag. 9 del decreto) ove vengono specificate le ragioni della durata della misura di prevenzione. Né si specifica il contenuto del secondo motivo di appello e le ragioni per le quali detto motivo di gravame sarebbe stato pretermesso, a fronte della motivazione svolta dalla Corte d’appello.
2.2.11 terzo motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
È noto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (tra le altre, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435).
Orbene nella specie si osserva che il tema con il motivo introdotto, relativo all’omessa considerazione delle risultanze della consulenza tecnica di parte è svolto proprio con riferimento all’ambito dell’indagine demandata al perito, in sede di rinnovazione istruttoria in grado di appello.
Al riguardo si deve notare che la perizia disposta in appello corregge alcune duplicazioni reddituali e calcola il costo di costruzione dell’immobile abusivo, ma, alla stregua dei dati riportati dal perito, la Corte territoriale non opera un raffron
globale e finale tra “entrate” e “uscite” relative al complessivo nucleo familiare del proposto, ai fini del demandato giudizio di sproporzione. Tanto, diversamente da quanto operato dal consulente tecnico di parte come evidenziato dai ricorrenti.
Sul punto la motivazione svolta dalla Corte territoriale, pur non dovendo essere rafforzata in senso tecnico, rispetto al decreto di primo grado di diverso tenore, finisce per rivelarsi meramente assertiva (cfr. pag. 14 e ss.) e, dunque, mancante, giacché la conclusione attinta, di esistente sproporzione, pro tempore, tra i redditi e le attività economiche del proposto e del suo nucleo familiare, da un lato, e i valori patrimoniali confiscati, dall’altro, non poggia su dati conta analitici, oggettivamente verificabili, che di detta sproporzione siano con chiarezza espressivi.
2.Segue l’annullamento del decreto impugnato, limitatamente alla misura di prevenzione patrimoniale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, nei limiti di cui alla parte motiva e, se del caso, previa integrazione di perizia, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.
Nel resto va dichiarato inammissibile il ricorso NOME COGNOME.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato, limitatamente alla misura di prevenzione patrimoniale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso di COGNOME NOME.
Così deciso il 27 giugno 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente