Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41829 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41829 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MOTTOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a NOCI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, con provvedimento del 04/11/2021, ha ordinato la confisca dei seguenti beni aziendali, ritenuti solo formalmente di proprietà di NOME COGNOME, ma in realtà nella disponibilità del marito di quest’ultima, il proposto NOME COGNOME, soggetto ritenuto pericoloso ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs 0 settembre 2011, n. 159: a) appartamento sito in Palagiano, alla INDIRIZZO, distinto in catasto al fol. 12, p.11a 513, sub 7, cat. A/3; b) fondo rusti ubicato in agro di Palagianello, alla contrada INDIRIZZO, distinto in catasto al fol. 1 p.11e 84, 103, 381, 382 e 383.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha revocato la confisca ed il sequestro, limitatamente alla quota del 77% del fondo rustico sopra indicato sub b), rigettando nel resto l’appello e, quindi, confermando le statuizioni assunte in primo grado, quanto all’immobile ubicato in Palagiano.
Ricorrono per cassazione il proposto NOME COGNOME e – nella qualità di terza interessata – NOME COGNOME, con distinti atti a firma rispettivament dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO e svolgendo plurime doglianze, che vengono di seguito riassunte entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. L’AVV_NOTAIO si duole della inesistente motivazione, in relazione alle argomentazioni sviluppate nell’originario atto di impugnazione del difensore del COGNOME e della COGNOME, con riferimento all’immobile sito in Palagiano, alla INDIRIZZO. In particolare, la difesa sottolinea come non risulti chiarito quale nesso di causalità sia stato ravvisato, tra la presunt pericolosità sociale del proposto e la capacità reddituale dello stesso. La Corte territoriale non ha stabilito, in sostanza, se la consistenza patrimoniale dei coniugi COGNOME derivi proprio dai teorizzati reati, presuntivamente addebitati al primo; nemmeno risultano espresse analitiche valutazioni, in ordine alla congruità dei redditi vantati da NOME COGNOME, rispetto alle proprietà e al tenore di vita dello stesso.
Quanto al fondo rustico confiscato, la difesa lamenta una omessa motivazione, circa le doglianze formulate mediante il gravame; in tal sede, infatti, erano state eccepite tanto la mancanza di causalità, fra pericolosità sociale e capacità reddituale, quanto la incompatibilità temporale, fra la misura di prevenzione e l’acquisto del bene. La Corte di appello di Lecce avrebbe dovuto, quindi, restituire l’immobile per intero, piuttosto che mantenerne in confisca una quota pari al 23%.
3.2. L’ AVV_NOTAIO deduce:
– violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., co riferimento alla perimetrazione della pericolosità sociale ex art. 1 lett. b) d.lgs 159 del 2011, sotto il profilo dell’assenza o apparenza della motivazione, mediante la quale è stata estesa la pericolosità del proposto sino all’anno 2013. La difesa si duole, sostanzialmente, del fatto che la Corte distrettuale si sia limitata richiamare un numero circoscritto di episodi, peraltro distanziati tra loro da lunghi intervalli temporali e per nulla collegati gli uni agli altri; l’unico reato accerta verità, è la rapina ai danni del COGNOME, che può aver comportato un arricchimento non superiore alla soglia di euro dodicimila (illecito incremento patrimoniale che, peraltro, era verosimilmente destinato ad essere ripartito fra tutti i correi);
– violazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. pro pen. «con riferimento al principio della correlazione temporale della pericolosità ed il perimetro delle condotte lucrogenetiche sull’acquisto dei beni patrimoniali confiscati». Sostiene la difesa non sussistere una adeguata motivazione, quanto all’individuazione degli specifici indici fattuali di un effettivo collegamento, tr condotte illecite produttive di lucro e l’acquisizione del bene oggetto di ablazione. Evidenzia poi la difesa come l’appartamento sito in Palagiano, oggetto di confisca, sia stato acquistato il 09/12/2011, ossia in un periodo lontano, rispetto ai fatt relativi al procedimento pendente, oltre che antecedente, rispetto alla commissione della suddetta rapina in danno di NOME COGNOME.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La Corte territoriale, infatti, si è conformata all’insegnamento della Consulta (Corte cost. sentenza n. 24 del 24/2019), condividendo la valutazione di pericolosità sociale operata dal Giudice di prime cure. I Giudici di merito hanno fatto riferimento al vissuto delinquenziale del soggetto, adottando una motivazione che non può definirsi né assente, né meramente apparente e che risulta, dunque, non censurabile in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono da dichiarare inammissibili.
Giova ricordare che l’unica censura proponibile in sede di legittimità, avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, è quella inerente alla violazione di legge, a norma degli artt. 10 e 27 D.Lvo n. 159 del 2011. Il secondo comma dell’art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che “per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 10″; tale disposizione normativa, a sua volta, prevede al comma terzo che “avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore….”. Dinanzi alla Corte di cassazione, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente (ossia, priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità), ovvero si ponga come assolutamente inidonea, a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, sia connotata da una linea argomentativa talmente scoordinata e carente quanto ai necessari passaggi logici, da far risultare oscure le ragioni poste a fondamento dell’adozione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, COGNOME, Rv. 237277; la limitazione del ricorso alla sola violazione di legge, tra l’altro, è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole, con la sentenza n. 321 del 2004).
Quanto al vizio di travisamento della prova, può richiamarsi il dictum di Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435, a mente della quale: «Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge». E infine, le doglianze che vengano formulate nei termini della violazione di legge, ma che in realtà afferiscano alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono parimenti consentite e il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto premesso, ai soli fini della esatta perimetrazione del sindacato consentito in sede di legittimità, può passarsi all’esame specifico delle singole doglianze formulate mediante i ricorsi.
Il primo motivo, formulato dall’AVV_NOTAIO e sintetizzato in parte narrativa al punto 3.1., è aspecifico e meramente reiterativo dei punti essenziali del gravame. La Corte territoriale – con motivazione ampia e convincente, oltre che logicamente coerente e priva di fratture argomentative – ha in realtà analiticamente risposto a tutte le censure, che erano state formulate dalla difesa. I Giudici di secondo grado hanno ricordato, in primo luogo, come il provvedimento del Tribunale di Lecce facesse seguito all’adozione della misura della sorveglianza
speciale – a carico di NOME COGNOME – ad opera del Tribunale di Taranto. Tale provvedimento era pervenuto alla conclusione della pericolosità sociale del proposto, prendendo specificamente in esame i procedimenti pendenti a carico dello stesso, inerenti ai delitti di estorsione e di illecita concorrenza attua mediante violenza e minaccia. Nel medesimo provvedimento era stata valorizzata, inoltre, la valenza evocativa derivante dall’assoggettamento del COGNOME alla custodia cautelare in carcere, in relazione al sopra ricordato episodio di rapina, commesso in danno del COGNOME; erano state evidenziate, altresì, le frequentazioni del proposto con vari soggetti pregiudicati e, infine, erano stati sottolineati i lega dello stesso, con pericolosi ambienti della criminalità organizzata tarantina.
Il Tribunale di Lecce – muovendo da siffatta base argomentativa – ha saldato tali considerazioni con il dato oggettivo, costituito dall’assenza di mezzi economici leciti, indispensabili per affrontare l’acquisto all’asta – nell’anno 2011 del suddetto appartamento ubicato in Palagiano. La Corte di appello di Lecce ha sposato, sul punto, le conclusioni assunte dai Giudici di primo grado, offrendo adeguata risposta ad ogni eccezione o deduzione prospettata dalla difesa in sede di gravame e adottando una motivazione completa ed esaustiva, dalla quale risultano del tutto assenti profili di illogicità o apparenza.
4. I due motivi formulati dall’AVV_NOTAIO sono connotati da una matrice comune e ben si prestano, quindi, ad una trattazione congiunta; essi deducono violazione di legge, in ordine al tema della perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto, la quale sarebbe stata immotivatamente estesa sino al 2013; sotto differente angolazione, la difesa lamenta il mancato rispetto del principio di correlazione, tra l’arco temporale di manifestazione della pericolosità e l’emersione di condotte illecite produttive di lucro, laddove si ponga il tutto in correlazione con l’acquisto dei beni patrimoniali confiscati. La denunciat violazione di legge si anniderebbe allora – in ipotesi difensiva – nel non aver adeguatamente motivato, in ordine al fatto che l’acquisto dell’appartamento ubicato in Palagiano risalga al 09/12/2011, ossia ad un’epoca ben distante, rispetto sia ai fatti relativi al procedimento pendente, sia alla perpetrazione dell rapina in danno di NOME COGNOME.
4.1. Non vi è chi non rilevi, però, come le censure oggi al vaglio di questo Collegio afferiscano precipuamente alla motivazione del provvedimento impugnato, atteso che esse si risolvono in una critica – anche espressa e diretta ai canoni valutativi utilizzati e alle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di meri Motivi di ricorso di questo genere – sebbene qualificati dalla difesa nei termini della inosservanza, ovvero della erronea applicazione di norme penali – contengono esclusivamente delle critiche alle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte
d’Appello; tali censure, pertanto, sono da valutarsi essenzialmente quali deduzioni inerenti a presunti vizi della motivazione. A ben vedere, dunque, l’argomentare difensivo non oltrepassa la soglia della prospettazione di una ulteriore e difforme lettura, in relazione al materiale di valutazione e conoscenza già compiutamente esaminato dai giudici di merito; in tal modo, però, la difesa si limita a proporr una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e di quanto accaduto sul versante fenomenico. Attività, questa, che resta ovviamente preclusa alla Corte di cassazione
4.2. Tanto concisamente premesso, giova anche ricordare come – a mezzo del provvedimento impugnato – il COGNOME sia stato giudicato pericoloso sulla base dei reati dei quali si è reso protagonista in passato, oltre che attraverso l valorizzazione delle pendenze, delle frequentazioni con pregiudicati e dei radicati legami con la locale criminalità organizzata; tutti elementi di univoca significazione, la cui valenza dimostrativa è stata analiticamente considerata, da parte della Corte distrettuale. L’acquisto della casa sita in Palagiano, poi, è stat reputato completamente sproporzionato e incongruo, rispetto ai redditi leciti vantati – all’epoca – dal nucleo familiare; tale acquisizione, peraltro, temporalmente ricompresa nel periodo di manifestazione della pericolosità ascrivibile al proposto (trattasi infatti – come sopra già chiarito – di un acqui risalente all’anno 2011, in presenza di una condizione di pericolosità del COGNOME protrattasi fino al 2013). La Corte di appello di Lecce, infine, non ha mancato di sottolineare come non sia sufficiente dimostrare che – per l’effettuazione dell’acquisto incriminato – sia stata adoperata una provvista economica proveniente da un conto corrente riconducibile al proposto (ovvero alla di lui moglie); occorre invece – in maniera ben più significativa – che venga acquisita all’incarto processuale la prova di un dato ulteriore, che è rappresentato dalla natura lecita di tale provvista. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.3. La motivazione adottata dalla Corte di appello, in definitiva, si appalesa esaustiva e coerente, oltre che priva di vuoti di carattere logico e, pertanto destinata a rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto delle impugnazioni e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa d’inammissibilità (conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2023.