Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6021 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6021 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato a Novara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Novara, a seguito della sentenza di questa Corte del 21 novembre 2025 di annullamento della sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal suindicato Giudice per le indagini preliminari il 29 febbraio 2024 nei confronti di NOME COGNOME per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro, nel conseguente giudizio di rinvio ha disposto la restituzione in favore di NOME COGNOME della somma di euro 400,00, la restituzione in favore di NOME COGNOME della somma di euro 3.000,00 e, ai sensi degli artt. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240-bis cod. pen., ha ordinato la confisca e la devoluzione in favore dell’COGNOME della somma di euro 33.580,00 in sequestro.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore.
Il ricorrente, con motivi esposti congiuntamente, lamenta violazione degli artt. 85-bis del d.P.R. 309 del 1990 e 240-bis, cod. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e carenza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri 🙂 in relazione alla titolarità delle somme confiscate. Deduce che il Giudice per le indagini preliminari, a seguito di annullamento disposto da questa Corte, confermava il provvedimento ablativo con riferimento all’importo di euro 33.580,005 che il provvedimento risulta viziato per erronea applicazione dell’art. 240-bis cod. pen.’ che, pur richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di inapplicabilità della presunzione di sproporzione per beni appartenenti a terzylon vi sono ragioni di carattere letterale e sistematico per introdurre una simile differenziazione a seconda che si tratti di beni immobili e mobili registrati ovvero di somme di denaro’ che la criticità di identificare il proprietario di una somma in contanti deve essere risolta sul piano probatorio attraverso l’esame di tutti gli elementi di fatto disponibili facendo ricorso a comuni massime di esperienza e al consueto criterio della ragionevolezza e che non appare conforme al dettato normativo l’introduzione di .un diverso metro di giudizio a seconda della tipologia del bene oggetto di confisca. Deduce, inoltre, che ulteriore profilo di erronea applicazione dell’art. 240-bis cod. pen., così come di un contestuale vizio di motivazione per carenza della stessa, è correlato all’onere della prova circa l’effettivo titolare dei beni in sequestro) che la pubblica accusa non ha dimostrato che le somme di denaro sequestrate fossero nell’effettiva disponibilità dell’imputato) che nell’ordinanza impugnata è stato pretermesso un passaggio logico preliminare costituito dall’indicazione di elementi di fatto dai quali desumere che i contanti rinvenuti presso l’abitazione della coppia fossero nella disponibilità del COGNOME; che tale operazione non sarebbe stata possibile alla luce del rinvenimento del denaro ove vive la coppia e non presso l’appartamento di INDIRIZZO ove era detenuto lo stupefacente e che il rinvenimento del denaro in zone dell’appartamento non esclusivamente riconducibili all’imputato Corte di Cassazione – copia non ufficiale
non avrebbe consentito di ascrivere a quest’ultimo le somme rinvenute, tenuto conto della documentate allegazioni difensive volte a dimostrare l’esclusiva titolarità delle stesse da parte della COGNOME.
Il ricorrente lamenta anche la manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare e alla ritenuta mancanza di credibilità delle fonti dichiarative e, in particolare, deduce che il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto le dichiarazioni dell’imputato incompatibili con il rinvenimento di cospicue somme di denaro’ che tuttavia l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto della circostanza, riferita dall’imputato ma non verbalizzata, che la compagna del COGNOME nulla sapesse della ripresa da parte del ricorrente del consumo di stupefacente; che perciò il COGNOME doveva reperire le somme necessarie per il sostentamento senza intaccare il bilancio familiare’ che tale volontà traspare comunque dal contenuto del verbale laddove il COGNOME ha manifestato la volontà di non gravare economicamente il nucleo familiare’ che quanto valutato nell’ordinanza in merito alle dichiarazioni della COGNOME in ordine alla donazione di una somma non consente di escludere l’effettiva provenienza di tali risparmi da parte della nonna della COGNOME stante la verosimiglianza della scelta di accantonare il denaro da parte di soggetti di età avanzata e avendo la COGNOME confermato che la madre godeva di uno stile di vita di relativo benessere tale da consentire l’accumulazione di risparmi e che non appaiono dirimenti i rilievi del giudice in ordine al versamento dei proventi dell’acquisto di “Gratta e vinci” da parte dell’attività commerciale della COGNOME stanti le movimentazioni presenti sugli estratti conto che rendono verosimile la riconducibilità della residua somma confiscata a tale lecita attività commerciale anche in assenza di deduzione di segno opposto da parte della pubblica accusa. Il ricorrente deduce, poi, che a conferma di quanto sopra esposto la difesa ha escusso la COGNOME in sede di indagini difensive e che quest’ultima ha confermato di non avere idea deila ripresa del consumo di cocaina da parte del compagno nell’anno 2023 e ha precisato che il NOME COGNOME non era a conoscenza della presenza del denaro presso l’abitazione, peraltro occultato presso armadio e cassettiera posti nella stanza del figlio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1 motivi sull’errata applicazione dell’art. 240-bis, cod. pen. e sulla mancanza e illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata possono
trattarsi congiuntamente stante la connessione tra le doglianze proposte e devono ritenersi manifestamente infondati.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che nel caso di specie la volontà del giudice in ordine al tipo di confisca applicata è stata espressa in modo chiaro nel provvedimento impugnato essendo stata effettuata ampia illustrazione dei riferimenti normativi e dei principi di diritto relativi alla confisca allargata og prevista dall’art. 240-bis cod. pen. (in precedenza dall’ad. 12-sexíes del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla I. 7 agosto 1992, n. 356), applicabile al caso concreto in forza del rinvio contenuto 41All’art. 85-bis del d.P.R. 309 del 1990, nonché dei presupposti in fatto per l’applicazione al caso concreto della misura di sicurezza. Deve, poi, rilevarsi che è corretta l’affermazione del Giudice per le indagini preliminari secondo la quale non è aderente alla fattispecie concreta il richiamo della difesa al principio di diritto affermato da questa Corte con sentenza della Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, COGNOME, Rv. 285028 in tema di operatività dell’art. 240-bis cod. pen. su beni intestati a terzo estraneo alla commissione di uno dei reati previsti da tale norma. Con tale pronuncia la Corte ha inteso richiamare e ribadire che la presunzione relativa di illecita accumulazione, prevista nella speciale ipotesi della confisca allargata, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. Tuttavia, nel caso in esame si tratta di denaro contante che, per sua natura, non può essere oggetto di intestazione né tantomeno di interposizione fittizia.
Quanto ai presupposti per disporre l’ablazione della somma deve rilevarsi che il Giudice per le indagini preliminari, nel compiere gli accertamenti sulla proprietà del denaro, è correttamente partito dal dato obiettivo, fornito dall’accusa con l’attività di perquisizione e sequestro, non contestato dal COGNOME, del rinvenimento del denaro in immobili nella sua disponibilità e ha valutato le dichiarazioni di soggetti terzi in meritolin-merit4 all’asserita proprietà delle somme escludendone la credibilità. Il complessivo percorso logico dell’ordinanza dà, quindi, conto di come, esclusa la proprietà della somma confiscata in capo alla COGNOME, il denaro fosse, di fatto, sproporzionato rispetto alle condizioni reddituali e patrimoniali del ricorrente. Per completezza deve anche precisarsi in merito al fatto del rinvenimento del denaro che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, (TARGA_VEICOLO non è stato rinvenuto tutto nell’abitazione di INDIRIZZO, ove il ricorrente convive con la COGNOME, ma una parte del denaro, pari a euro 100,00 è stato rinvenuto nell’abitazione di INDIRIZZO, ove sono stati rinvenuti anche cocaina, materiale per il confezionamento,
sostanza da taglio e tre bilancini, e ulteriori euro 6.700,00 sono stati rinvenuti nella mansarda della predetta abitazione.
In merito alle dichiarazioni rese dall ‘imputato nell ‘udienza per la convalida dell ‘ arresto il ricorrente lamenta che il Giudice per le indagini preliminar nell ‘affermare l ‘incompatibilità delle precarie condizioni economiche asserite dall ‘imputato con il rinvenimento delle cospicue somme di denaro presso la dimora della coppia) non avrebbe tenuto conto della circostanza riferita dall ‘imputato in sede di convalida (non riportata nella verbalizzazione riassuntiva) ) che la compagna nulla sapeva della sua ripresa di consumo di stupefacente, che perciò l ‘imputato doveva reperire le somme necessarie per il proprio consumo senza intaccare il bilancio familiare e che tale volontà traspare, comunque, dal verbale allegato al ricorso. Nell ‘ ordinanza impugnata risulta che il Giudice per le indagini preliminari ha compiuto una valutazione della sproporzione della somma sequestrata rispetto alla situazione del NOME COGNOME rilevando che nulla è stato prodotto o allegato con riguardo a redditi leciti dell ‘ attività lavorativa del ricorrente derivanti dall ‘ attività part time) che non vi sono state indicazioni quanto ai proventi dell ‘ attività economica della COGNOME) che non sono stati riversati in atti i movimenti e le giacenze dei conti correnti bancari in uso ai due compagni conviventi ma solo gli estratti conto relativi al bar gestito dalla COGNOME) che l ‘unico dato apprezzabile riguardo al tenore di vita del nucleo familiare fossero le dichiarazioni spontanee dell ‘imputato volte a lamentare le ristrettezze economiche in cui egli versava tanto da esser l e costretto A ; n.wet n.. 44,44 a inserirsi nel circuito dello spaccio di stupefacenti per ora GLYPH la propria dipendenza; che paiono indicative di un accumulazione illecita di capitali le stesse modalità di presentazione e conservazione del contante e che nemmeno la difesa ha sostenuto che le somme di denaro fossero in rapporto di proporzione rispetto al tenore di vita o agli introiti del nucleo familiare Ìavendo concentrato gli sforzi nel giustificare la legittima provenienza dei denari attraverso le dichiarazioni della COGNOME e della COGNOME. Pertanto, le dichiarazioni rese dall ‘imputato sono state correttamente vagliate, senza alcuna illogicità, nell ‘ambito della complessiva valutazione delle condizioni reddituali del nucleo familiare. Parimenti la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni della COGNOME in merito alla donazione della somma di euro 16.000/18.000 in favore della figlia, quali risparmi della di lei madre, sig.ra COGNOME, espressa nel provvedimento impugnato non è manifestamente illogica. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari, non ha valutato solo il profilo dell ‘ assenza di tracciabilità della movimentazione del denaro e la violazione di obblighi dichiarativi in materia di eredità, ma ha affermato come la giustificazione della legittima provenienza dei beni debba rispondere a criteri Corte di Cassazione – copia non ufficiale
stringenti e sottostare a prova rigorosa e ha, conseguentemente, valutato il profilo della credibilità soggettiva delle dichiaranti COGNOME e COGNOME rilevando come entrambe fossero portatrici di un interesse diretto alla restituzione che, qualora, disposta, influirebbe significativamente sul tenore di vita del nucleo familiare; che la documentazione riversata in atti a sostegno della provvista desse solamente atto dell’apertura della successione della COGNOME e del fatto che essa avesse lasciato un asse ereditario costituito da un abitazione e da giacenze per euro 28.399; che non vi fosse nessuna prova della provvista di euro 16.000/18.000: che non vi fosse “ragionevolezza temporale” tra la detenzione della somma di euro 36.980 nel giugno 2023 nelle abitazioni dell’imputato e l’asserita consegna del denaro contante da parte della COGNOME avvenuta “tra il 2020 e il 2021”; che non si comprende come a fronte del decesso della COGNOME (nell’anno 2018) e della consegna (due o tre anni dopo) da parte della COGNOME “tale provvista fosse ancora pienamente conservata in contanti, suddivisa in più punti diversi, esposta al rischio di perdita, dispersione, furto; il tutto senza ma essere stata messa a frutto o utilizzata” e che nel caso concreto vi fosse stata, oltre al plateale inadempimento degli obblighi dichiarativi sui soggetti chiamati alla collazione ereditaria, violazione delle normative sull’utilizzo del denaro contante all’epoca valide per donazioni e liberalità. Anche i rilievi difensivi i ordine al versamento dei proventi dell’acquisto di “Gratta e vinci”, a versamenti con bonifici in favore della RAGIONE_SOCIALE, all’acquisto per importo elevato di biglietti e al versamento della somma di euro 3.000 in contanti non appaiono idonei a dare corpo a vizio motivazionale ) v ndo il Giudice per le indagini preliminari, anche in questo caso con motivazione esente da illogicità, rilevato come non fosse stata giustificata dalla COGNOME la proprietà della somma rivendicata come proveniente dalla sua attività commerciale avuto riguardo all’assenza di prova contrattuale dell’esistenza del “fido”, all’assenza di prova contrattuale o logica del fatto che i rapporti commerciali con un operatore interno alla filiera delle lotterie nazionali fossero gestiti interamente in contan per importi superiori alla soglia consentita dalla legge per le transazioni in cartamoneta e che dagli stessi estratti conto prodotti dalla difesa emergesse che i rapporti con RAGIONE_SOCIALE fossero gestiti a mezzo di bonifici ovvero attraverso addebiti bancari diretti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In definitiva, il ricorrente, anche attribuendo alla motivazione dell’ordinanza impugnata un contenuto letterale, logico e critico diverso da quello reale, espone censure manifestamente infondate e rivalutative delle emergenze istruttorie, di cui si contesta la lettura e la valutazione, che non è manifestamente illogica, ma anzi ampiamente e correttamente motivata.
In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’08/01/2026.