Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49890 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49890 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARCORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, indicata in epigraf con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Monza di condanna della predetta nella qualità di AU della RAGIONE_SOCIALE e datore di lavoro di COGNOME NOME, per reato di cui all’art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. (in Arcore, 10/11/2015), ha riconosciuto stessa l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., rideterminando la pena e conferman nel resto;
ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perc proposto per motivi meramente propositivi delle stesse doglianze sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta, facendo applicazione dei principi di diritto in materia (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso p cassazione);
che la decisione censurata è del tutto coerente con la giurisprudenza consolidata di questa stessa Sezione, anche quanto alla valutazione del comportamento del lavoratore e alla sua incidenza sul decorso causale (ex multis, sez. 4, n. 701.2 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237-01, in cui si ribadito che, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra l condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa si imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbita dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia; n. 33 del 17/3/2021, Vigo, Rv. 281748-01; n. 27871 del 20/3/2019, COGNOME, Rv. 276242-01);
considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023