Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39602 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1307/2024
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 03/10/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 19479/2024
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 28/03/1969
NOME NOME nato a NAPOLI il 22/01/1971
NOME NOME nato a NAPOLI il 27/02/1975
NOME nato a NAPOLI il 21/07/1967
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
1.NOME, NOME, NOME e NOME, eredi di NOME COGNOME, ricorrono congiuntamente, con atto a firma del comune difensore, per lÕannullamento dellÕordinanza del 23 aprile 2024 della Corte di appello di Napoli che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta
di revoca dellÕingiunzione a demolire emessa dal Pubblico ministero in esecuzione della sentenza del 18 novembre 1997 della medesima Corte di appello che aveva irrevocabilmente condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia e contestualmente ordinato la demolizione di un manufatto esteso 170 mq. composto da piano terra, primo piano e secondo piano.
1.1.Con il primo motivo deducono lÕinosservanza o lÕerronea applicazione dellÕart. 39 legge n. 724 del 1994.
Sostengono, al riguardo, la propria legittimazione e il proprio interesse a chiedere la sanatoria speciale, ognuna per la propria porzione di immobile, siccome destinatarie, sin dalla realizzazione dellÕunico fabbricato, degli appartamenti in vista dei quali il aveva provveduto alla costruzione, non avendo rilevanza alcuna la circostanza che vi abbiano trasferito la residenza in epoca successiva.
1.2.Con il secondo motivo deducono il legittimo rilascio delle concessioni in sanatoria e lamentano il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica sul punto nonchŽ il travisamento dei certificati di residenza storici allegati alla domanda introduttiva dai quali risulta che NOME e NOME COGNOME avevano trasferito la residenza negli immobili in epoca immediatamente successiva alla presentazione delle rispettive domande di condono.
1.3.Con il terzo motivo deducono la violazione del diritto allÕabitazione e del principio di proporzionalitˆ quale conseguenza della inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2 Cost. e 8 CEDU e il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica sul punto.
Osservano, al riguardo, che lÕimmobile insiste allÕinterno di un quartiere completamente urbanizzato e circondato da numerose altre abitazioni, cos’ che la sua demolizione non potrˆ arrecare alcun concreto beneficio al territorio.
2.I ricorsi sono inammissibili.
3.Non è in contestazione che: a) il manufatto da demolire era stato realizzato da NOME COGNOME ed NOME COGNOME su terreno di loro proprietˆ e sviluppava una volumetria complessiva di oltre 1710 mc; b) in relazione ad esso erano state presentate cinque istanze di condono da parte delle figlie della coppia e da NOME NOMECOGNOME allÕepoca non titolari di alcun diritto reale sullÕimmobile (i genitori delle odierne ricorrenti, peraltro, erano ancora in vita); c) il permesso rilasciato a NOME riguarda due locali commerciali situati al piano terra che sviluppano una volumetria complessiva di 580 mc.; d) il permesso rilasciato a
NOME riguarda lÕappartamento posto al primo piano, interno 1 (mc. 275); e) il permesso rilasciato a NOME riguarda lÕappartamento posto al primo piano, interno 2 (mc. 275) e lÕandrone al primo piano; f) il permesso rilasciato a NOME riguarda lÕappartamento posto al secondo piano, interno 3 (mc. 275); g) il permesso rilasciato a NOME riguarda lÕappartamento posto al secondo piano, interno 4 (mc. 275).
3.1.La Corte di appello sostiene che NOME e NOME hanno trasferito la residenza negli appartamenti oggetto di condono in data, rispettivamente, 28 giugno 2013 (Virginia) e 28 settembre 2005 (NOME). Le altre porzioni dellÕimmobile non risultano occupate, afferma sempre la Corte di appello.
3.2.Le ricorrenti deducono il travisamento dei certificati catastali sul punto ma, in disparte la violazione dellÕonere di autosufficienza del ricorso (i certificati ÒtravisatiÓ non sono stati allegati al libello difensivo), la deduzione non è decisiva.
3.3.é necessario, in primo luogo, ricordare che legittimato a chiedere il permesso in sanatoria ai sensi degli artt. 39, legge n. 724 del 1994, e 31, commi primo e terzo, legge n. 47 del 1985, è il proprietario nonchŽ Çogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoriaÈ.
3.4.Tale interesse deve essere giuridicamente qualificato e non di fatto.
3.5.Si è cos’ ritenuto legittimato a presentare domanda di condono lÕautore dellÕabuso (Cons. St., Sez. 6, n. 3587 del 07/04/2023; Cons. St., Sez. VI, n. 7061 del 16/11/2020), il promissario acquirente dellÕimmobile in virtù di un contratto preliminare stipulato con il proprietario autore dellÕabuso (Cons. St., Sez. IV, n. 6545 del 27/10/2009; nel caso di specie, in virtù del contratto preliminare, il richiedente era stato immesso nel possesso dellÕimmobile da anni), ma non chi non ha alcuna relazione qualificata con il bene.
3.6.Del resto, lÕart. 31, commi primo e terzo, legge n. 47 del 1985 attribuiscono la legittimazione a presentare domanda di sanatoria al proprietario e a coloro che ai sensi dellÕodierno art. 11 d.P.R. n. 380 del 2001, hanno titolo per chiedere il permesso di costruire.
3.7.La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il permesso di costruire pu˜ essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo (cos’ come previsto dall’art. 11, co. 1, D.P.R. n. 380/2001), e che tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilitˆ dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purchŽ, in questo caso, con il consenso del proprietario. Il Comune, pertanto, prima di rilasciare il titolo, ha l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilitˆ sufficiente per eseguire l’attivitˆ edificatoria (Cons. St., Sez.
II, n. 7523 dellÕ11/09/2024; Cons. St., Sez. IV, n. 1827 del 15/03/2022; Cons. St., Sez. VI, n. 3048 del 22/05/2018; nel senso della necessitˆ di una relazione qualificata con il bene si è espressa anche Sez. U, civ., n. 23317 del 04/11/2009, Rv. 609701 – 01).
3.8.EÕ stato altres’ precisato che, in sede di procedimento per rilascio di titolo edilizio in sanatoria, deve formare oggetto di valutazione, da parte del Comune, la sussistenza di tutti i presupposti cui la legge condiziona il suddetto rilascio e, fra essi, anche la circostanza che l’istanza di sanatoria provenga da un soggetto qualificabile come proprietario dell’edificio oggetto degli interventi della cui sanatoria giuridica si tratti e che abbia l’intera proprietˆ del bene, e non solo una parte o quota di esso. Non pu˜ invece riconoscersi la legittimazione al semplice proprietario pro-quota ovvero al comproprietario di un immobile, atteso che il contegno tenuto da quest’ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento; di conseguenza, in caso di pluralitˆ di proprietari del medesimo immobile, la domanda di rilascio di titolo edilizio, sia esso o non titolo in sanatoria di interventi giˆ realizzati, deve necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti con un diritto di proprietˆ sull’immobile, potendosi ritenere legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari (Cons. St., Sez. 2, n. 1766 del 12/03/2020; Cons. St., Sez. 6, n. 1563 del 16/02/2024).
3.9.Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire tutti coloro che dimostrino di trovarsi con il bene in una relazione qualificata, non necessariamente connessa ad un diritto reale ma derivante anche da rapporto giuridico ad effetti obbligatori. Secondo un’elencazione indicativa e non esaustiva, possono richiedere il rilascio del titolo, oltre al proprietario, i soggetti titolari rispetto al bene di rapporti di natura reale o meramente obbligatoria: l’usufruttuario; il titolare di un diritto di comodato; il titolare di un contratto di leasing (Cons. St., Sez. 6 n. 1563 del 2024, cit.; Cons. St., Sez. 6, n. 527 del 16/01/2024; Cons. St., Sez. IV, n. 4287 del 30/07/2012).
3.10.Nel caso di specie, le istanze di rilascio di permesso in sanatoria sono state presentate da persone che non avevano alcun rapporto qualificato con lÕimmobile, occupato – peraltro – solo da due di esse e solo dopo la presentazione delle istanze, in assenza di un diritto reale o anche solo obbligatorio.
3.11.Non viene in rilievo nemmeno il diritto di uso (art. 1021 cod. civ.) o il diritto di abitazione (art. 1022 cod. civ.) che devono oltretutto essere attribuiti con contratto avente necessariamente forma scritta, richiesta dallÕart. 1350 n. 4 cod. civ., nŽ un diritto di locazione, nessuno di questi nemmeno dedotti.
3.12.Nessuno degli istanti era proprietario dellÕimmobile sicchŽ non erano legittimati a presentare nemmeno distinte domande per la sanatoria di distinte porzioni del fabbricato.
4.La Corte di appello ha cos’ fatto buon governo dellÕinsegnamento costante della Corte di cassazione secondo il quale, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilitˆ della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unitˆ che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di settecentocinquanta metri cubi attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell’intero complesso (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, COGNOME, Rv. 269280 – 01; Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2014, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259292 – 01; Sez. 3, n. 20161 del 19/05/2005, COGNOME, Rv. 231643 – 01; Sez. 3, n. 8584 del 26/04/1999, COGNOME, Rv. 214280 – 01).
4.1.Nel caso di specie, oggetto materiale della condotta (e dellÕordine di demolizione impartito dal Giudice) è un immobile unico, di proprietˆ dei genitori delle ricorrenti in vita al momento della presentazione delle istanze di permesso di costruire in sanatoria.
4.2.Le figlie, come detto, avevano chiesto il rilascio della concessione in sanatoria ognuna per una propria porzione ma nŽ allÕepoca, nŽ oggi spiegano in base a quale titolo abbiano chiesto (ed ottenuto) i singoli permessi. Le ricorrenti sono sul punto generiche ed eludono la questione principale sullÕinteresse qualificato a chiedere la sanatoria di singole porzioni degli immobili che si sono auto-attribuite di fatto. Di certo non potevano essere considerate Òaventi causaÓ, tantomeno eredi, posto che, come si è più volte detto, le istanze di sanatoria erano state presentate quando i genitori erano ancora in vita. Sotto altro profilo, lÕinteresse che legittima il terzo a chiedere il rilascio del permesso non pu˜ essere, come detto, un interesse di fatto ma solo un interesse giuridicamente qualificato, che tragga alimento cioè da una situazione giuridica attiva riconosciuta come tale dallÕordinamento.
4.3.La circostanza che il loro padre aveva costruito lÕimmobile per destinarlo a loro è questione irrilevante, non essendo stata veicolata questa ÒvolontˆÓ in alcun atto giuridico, non avendo essa assunto alcuna forma esteriore oggettivamente riconoscibile e non essendo stata palesata nemmeno con il consenso espresso alla presentazione delle singole domande.
4.4.In conclusione: a) le ricorrenti non erano legittimate alla presentazione delle domande; b) si è trattato, in ogni caso, di una fraudolenta elusione del limite
volumetrico di settecentocinquanta metri cubi che osta alla sanabilitˆ dellÕopera nel suo complesso.
5.La violazione del diritto allÕabitazione è mal posta, non rilevando a tal fine la circostanza che lÕimmobile insista in unÕarea completamente urbanizzata. Le ricorrenti confondono il diritto (personale) allÕabitazione con la tuttÕaffatto diversa questione della persistente violazione degli interessi di natura urbanistica gravanti sullÕarea di sedime.
5.1.Va allora ricordato che l’ordine di demolizione dell’opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall’ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 265193 – 01; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 259802 – 01; Sez. 3, n. 801 del 02/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249129 – 01; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, COGNOME, Rv. 245403 – 01; Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, COGNOME, Rv. 244612 – 01).
5.2.é stato precisato che: a) lÕoperativitˆ dellÕordine di demolizione non pu˜ essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietˆ dell’immobile, con la sola conseguenza che l’acquirente potrˆ rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione (Sez. 3. n. 37120 del 11/05/2005, COGNOME, Rv. 232175 – 01); b) l’ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell’immobile indipendentemente dall’essere egli stato anche autore dell’abuso, salva la facoltˆ del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilitˆ, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa (Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, COGNOME, Rv. 244612 – 01); c) lÕesecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell’accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, atteso che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio allÕambiente (Sez. 3, n. 22853 del 29/03/2007, COGNOME, Rv. 236880 – 01, che ha ribadito che il terzo acquirente dell’immobile potrˆ rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione; nello stesso senso, Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 259802 – 01; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, COGNOME, Rv. 277266 – 01).
5.3.Ci˜ sul rilievo che lÕordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dellÕart. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa, tantÕè
che non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali (cos’ giˆ Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573; più recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, COGNOME, Rv. 248670; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, COGNOME, Rv. 250336; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736). Tale orientamento è stato ribadito in considerazione del fatto che le caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilitˆ anche alla nozione convenzionale di “pena” come elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (cos’, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275850 – 02).
5.4.Il Collegio condivide e fa proprie, sul punto, le articolate considerazioni sviluppate, con il supporto di ampia giurisprudenza anche amministrativa, nella motivazione della sentenza Sez. 3, Delorier, cit., non mancando di rimarcare, in questa sede, la decisiva osservazione che l’ordine demolitorio, diversamente dalla pena, oltre che per il decorso del tempo non si estingue nemmeno per morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilitˆ della sentenza (Sez. 3, n. 3861 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249317; Sez. 3, n. 3720 del 24/11/1999 – dep. 2000, COGNOME, Rv. 215601), ma si trasmette, come detto, agli eredi del responsabile (v., ad es., Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 3206 del 30/05/2011) e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilitˆ del bene (v., ad es., Cons. St., Sez. 4, n.2266 del 12/04/2011; Cons. St., Sez. 4, n. 6554 del 24/12/2008).
5.5.Peraltro, giˆ con sentenza Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, COGNOME e altri, Rv. 245918, questa Corte, in base alle argomentazioni sviluppate dalla stessa Corte EDU (con le sentenze in essa richiamate), aveva chiaramente affermato che la demolizione, a differenza della confisca, non pu˜ considerarsi una ÒpenaÓ nemmeno ai sensi dell’art. 7 della Convenzione E.D.U., perchŽ essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge. Si osservava, inoltre, che la sentenza, nel mentre ha ritenuto ingiustificata rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati in una situazione di conformitˆ rispetto alle disposizioni urbanistiche, la confisca (anche di terreni non edificati) in assenza di qualsiasi risarcimento, ha invece espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU un ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi. La Corte EDU non solo non esclude un sequestro o un ordine di demolizione dell’opera contrastante con le norme urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si tratti di terzo acquirente estraneo al reato, ma ritiene che una tale sanzione ripristinatoria pu˜ considerarsi
giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme della Convenzione.
5.6.Va inoltre ribadito, richiamando quanto sul punto giˆ affermato dalla citata Sez. 3, Delorier, che la demolizione ordinata dal giudice penale costituisce atto dovuto, Çesplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autoritˆ amministrativa, con il quale pu˜ essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258518; Sez.3, n. 37906 del 22/5/2012, COGNOME ed altro, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511 ed altre prec. conf. Ma si vedano anche Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. COGNOME, Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), COGNOME, Rv. 206659)È (cos’ in motivazione), un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr. Corte Cost., ord. 33 del 18/1/1990; Corte Cost., ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, COGNOME, Rv. 185699).
5.7.Dunque, l’esecuzione dell’ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell’accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall’alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se – come detto intervenuta anteriormente all’ordine medesimo (Sez. 3, n. 45848 del 2019, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 16035 del 2014, cit., COGNOME).
5.8.Tali considerazioni trovano oggi ulteriore conferma nella sentenza della Corte EDU, Sez. 1, n. 35780/18, COGNOME c/Italia, del 27 agosto 2024, che ha ancora una volta escluso la natura di punizione o pena, ai sensi dellÕart. 7, ¤ 1 della Convenzione EDU, dellÕordine di demolizione, aggiungendo che la qualificazione dell’ordine di demolizione come misura riparatoria non comporta alcuna violazione del diritto a un giusto processo, anche se emanato dal giudice penale, nŽ del diritto di proprietˆ, non potendosi fare affidamento su un immobile abusivo.
6.Alla declaratoria di inammissibilitˆ dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa delle ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 03/10/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME