Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4291 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 20/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG , in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato emesso de plano, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di NOME, già dichiarato irreperibile, di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale in assenza della dichiarazione/elezione di domicilio di cui all’art. 677, comma 2bis, cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’interessato, con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo con cui denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 677, comma 2 -bis e 666, comma 2 e 678 cod. proc. pen.; il richiedente era già stato dichiarato irreperibile quindi non era possibile decidere a norma dell’art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., bensì in contraddittorio con fissazione dell’udienza.
Il Procuratore generale ha concluso per una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
Il Collegio osserva che, nella specie, l’adozione del rito de plano da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza si è tradotta nell’inosservanza dall’indicata norma processuale, stabilita a pena di nullità. L’art. 666 cod. proc. pen. prescrive, ai commi 3 e 4 (salvi i casi contemplati dal comma 2), il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., con l’ulteriore requisito dell’intervento necessario del difensore e del pubblico ministero: di conseguenza, se – come nel caso scrutinato – il giudice territoriale provvede de plano fuori dei casi tassativamente previsti dall’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., con inosservanza delle forme di rito prescritte, ciò comporta una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto dell’estensiva applicazione delle previsioni della omessa citazione dell’imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 – 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 260524 – 01; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, NOME, Rv. 256111 – 01).
2.1. In effetti, il problema di diritto involto dall’istanza di riconoscimento delle misure alternative alla detenzione formulata dalla difesa di NOME, all’esito della notificazione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, con decreto di sospensione, non appariva risolvibile in modo immediato nel senso della chiara carenza delle condizioni di legge per lo scrutinio di merito della domanda stessa,
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in relazione al disposto di cui all’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., la rilevata carenza di domiciliazione da parte del condannato nell’istanza dovendo essere correlata alla condizione di irreperibilità del medesimo. Questa condizione, alla stregua delle stesse indicazioni espresse dagli arresti citati nel provvedimento impugnato, avrebbe dovuto precludere l’applicazione del principio di cui all’art. 677, comma 2-bis, cit. Resta, quindi, assodato che l’istanza del condannato non detenuto di una misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto, ma tale precetto non trova applicazione per il condannato latitante o irreperibile (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246720 – 01; Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 – 01).
L’istanza di misura alternativa, presentata dal difensore, esponeva espressamente, evidenziandola, la condizione di irreperibile del condannato, nonché essa era comunque desumibile dal provvedimento del Pubblico ministero, presupposto, ossia dall’ordine di esecuzione per la carcerazione con decreto di sospensione notificato al difensore il quale indicava il condannato come irreperibile, segnalando anche gli estremi del decreto che lo aveva dichiarato tale.
Va, quindi, riaffermato il principio secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., esclusivamente qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 – 01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, NOME, Rv. 257017 – 01): e, nella situazione data, la valutazione del carattere ostativo della condizione di irreperibilità del condannato, ove persistente nel prosieguo, avrebbe dovuto effettuarsi, per la ragione indicata, all’esito del perfezionamento del contraddittorio.
Dalle considerazioni sinora esposte deriva l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
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P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sórveglianza di Milano.
Così deciso il 31/10/2023