Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2100 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Villongo DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 13/09/2022
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta le conclusioni presentate dall’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia ha assolto NOME COGNOME dal reato di tentata concussione di cui al capo F) ma ha confermato la sentenza con cui l’imputato è stato condannato per il delitto di concussione (capo B).
A COGNOME si contesta, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, autorizzata a svolgere attività di custodia dei mezzi sequestrati con decreto prefettizio del 25.11.2014 e, dunque, quale incaricato di pubblico servizio, di avere minacciato COGNOME NOME, proprietaria di una determinata autovettura di cui era stata
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disposta la restituzione, dicendole che se non avesse pagato il GLYPH corrispettivo asseritamente dovutogli per il recupero e il traspolito della autovettura presso la propri autRAGIONE_SOCIALE, non le avrebbe restituito il veicolo; in tal modo l’imputato avrebbe costret la donna a consegnare la somma di 100 euro in realtà non dovute, essendo le spese per il recupero e la custodia a carico dello Stato (così l’imputazione).
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.
La sentenza sarebbe viziata per avere la Corte di appello fatto riferimento in alcuni passaggi motivazionali alle spese di recupero del veicolo, escludendo erroneamente quelle di traino e trasporto e altre volte sia a quelle di recupero che a quelle di train trasporto.
In tal senso la motivazione sarebbe viziata.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere riconosciuto la Corte la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod pen. sul presupposto che la esiguità della somma pretesa dall’imputato sarebbe stata già posta a fondamento della concessione della attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
A fronte di una motivazione adeguata con cui la Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali l’imputato, in ragione della sua attività di ausiliario del Giudice, poteva chiedere alla persona offesa somme di cui avrebbe ricevuto la liquidazione dallo Stato, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi l’imputato limitato a distinguere t le varie tipologie di spese a cui la Corte di appello ha fatto riferimento, senza tutta confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza spiegare sulla base di quali elementi COGNOME, che operava nel settore da anni e ben conosceva la disciplina relativa alla liquidazione delle spese, potesse ritenere . di chiedere alla persone, a cui il veicolo doveva essere restituito, somme di denaro.
Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
E’ possibile che nella valutazione sulla “tenuta” del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2 COGNOME, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, COGNOME e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, rv. 209145).
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento all argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
Non diversamente è inammissibile il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di cassazione in più occasioni chiarito come in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro pubblica amministrazione, qualora, come nel caso di specie, la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323 bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenut esiguità del danno economico cagionato dal reato in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (Sez. 6, n. 3774 del 13/11/2018, dep. 2019, Pianese, Rv. 275045; Sez. 6, n. 34248 del 09/06/2011, COGNOME, Rv. 250837).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.