Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46784 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46784 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti-da
NOME COGNOME nata in Marocco il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 6 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, per quanto rileva in questa Sede, ha escluso la recidiva applicata a NOME COGNOME e rideterminato la pena a questa inflitta per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen e 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990, in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa, escludendo, altresì, la pena accessoria dell’interdizione
temporanea dai pubblici uffici; ha, inoltre, confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Propongono separati ricorsi per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1 NOME COGNOME, con un unico motivo di ricorso, deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2 dell’imputazione rispetto al quale sarebbe, al più, ravvisabile una connivenza non punibile, stante il suo rapporto sentimentale e di convivenza con il coimputato. Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato la disciplina del concorso nel reato, basandosi su elementi meramente ipotetici e senza alcuna prova certa in ordine al contributo apportato dalla ricorrente che si è limitata ad accompagnare il compagno, privo di patente di guida, a bordo dell’autovettura di sua proprietà, senza, tuttavia, partecipare alle contestate cessioni.
Si rileva al riguardo che: a) la corrispondenza della voce femminile udibile nelle intercettazioni a quella della ricorrente si fonda su una mera ipotesi ed è stata, invece, negata dal coimputato COGNOME (ciò anche in relazione alla conversazione del 2/11/2019); b) la Corte ha omesso di valutare che, nel momento in cui è stato eseguito l’arresto di COGNOME ed è stata rinvenuta a bordo dell’auto di proprietà della ricorrente la sostanza stupefacente, le chiavi dell’auto erano nella disponibilità di COGNOME e ciò dimostra che la ricorrente non aveva la disponibilità esclusiva del mezzo; c) l’episodio del 18/11/2019, considerato dalla Corte a sostegno della presenza della ricorrente al momento della cessione, è privo di valore dirimente in quanto si fonda sull’erroneo riconoscimento della ricorrente da parte degli operanti posto che la donna è stata identificata solo il successivo 25/11/2019; d) all’esito della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto solo il denaro (circa 12.170 euro) mentre la sostanza stupefacente è stata rinvenuta in altro luogo dove non risulta che la ricorrente si sia mai recata; e) non può escludersi che il riconoscimento della ricorrente da parte di uno dei clienti, NOME COGNOME, non sia frutto di una pregressa suggestione.
2.2 NOME COGNOME, con un unico motivo, deduce l’erronea qualificazione giuridica del reato ascritto, la carenza di motivazione in ordine agli elementi da cui sono stati desunti il concorso nel reato e la presenza di una organizzazione rilevante ai fini dell’esclusione dell’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 1 con la conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio.
Quanto alla qualificazione giuridica del reato, si rileva la presenza degli indici sintomatici della fattispecie di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. cit
avuto riguardo: a) all’incertezza sulla quantità e qualità della sostanza stupefacente che non è mai stata sequestrata; b) all’assenza di alcuna organizzazione nella condotta del ricorrente fil quale non ha avuto alcun contatto con gli altri coimputati come si evince dall’assenza di intercettazioni o di riscontri nei servizi di osservazione; c) lo stesso ricorrente ha ammesso di avere ceduto modiche quantità di sostanze stupefacenti a terzi nell’arco temporale in contestazione / senza l’adozione di alcun tipo di accorgimento o organizzazione; d) le modalità rudimentali dell’attività illecita, qualificabile come “spaccio da strada”
2.3 NOME deduce due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella più tenue fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, erroneamente esclusa dalla Corte territoriale sulla base del dato ponderale complessivo. Si deduce, a tal fine, che: a) l’attività continuativa di spaccio non è incompatibile con la fattispecie di cui a quinto comma dell’art. 73 come emerge dall’analisi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; b) la sentenza impugnata ha omesso di valutare che la condotta del RAGIONE_SOCIALE non è connotata da alcuna organizzazione o professionalità, al di là di quella minima consistita nell’impiego del telefono per i contatti con i clienti; c) l cessioni contestate al RAGIONE_SOCIALE attengono a quantitativi minimi o imprecisati di sostanza stupefacente; d) quanto alla natura di tale sostanza, nell’unica occasione in cui è stato effettuato un sequestro a carico del ricorrente si trattava di hashish.
Con il secondo motivo si deducono vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla mancata individuazione della pena base ed alla eccessività dell’aumento a titolo di continuazione. Si censura, al riguardo, che il trattamento sanzionatorio è stato determinato senza alcuna considerazione degli elementi favorevoli all’imputato e dell’effettivo disvalore del fatto concreto; il difetto di motivazione riguarda non solo la pena base, ma anche l’aumento per la continuazione interna. Con riferimento a tale ultimo punto, il ricorrente sostiene che nonostante la misura contenuta dell’aumento, pari a quattro mesi, era, comunque, necessaria una specifica motivazione al fine di comprendere il percorso logico seguito dal Giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
2.11 ricorso di NOME COGNOME è generico, reiterativo della medesima censura dedotta in appello ed ha carattere confutativo.
Va, innanzitutto r premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto va ravvisata nel fatto che mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è, invece, richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (cosi, da ultimo, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 02 in relazione a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato, nei confronti dell’imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all’art. 73, d.P.R. ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua presenza nel veicolo all’interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di “fumo”, della sua presenza nell’abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice).
La Corte territoriale, uniformandosi a tale consolidata ermeneusi, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale la ricorrente omette di confrontarsi criticamente, insistendo nella propria alternativa ricostruzione dei fatti, ha ravvisato nella sua condotta un contributo rilevante, strumentale all’attività di spaccio materialmente posta in essere dal compagno (NOME COGNOME).
Sono stati, in particolare, valorizzati i seguenti elementi fattuali dai quali è emersa la fattiva e consapevole partecipazione della donna all’illecita attività del compagno: la ricorrente era proprietaria dell’auto a bordo della quale accompagnava abitualmente NOME, sprovvisto di patente di guida; il contenuto delle conversazioni intercettate mentre i due si trovavano a bordo di tale auto in una delle quali la ricorrente rispondeva al telefono del compagno, avvisando l’interlocutore della propria destinazione (Sassuolo) mentre questo diceva a qualcuno di stare attento per la presenza dei Carabinieri (conversazione del 12 novembre 2019); il rinvenimento, a bordo dell’auto della ricorrente e alla sua presenza, della sostanza stupefacente di diversa qualità (ovvero, gr. 191,6 di hashish, in un vano ricavato all’interno della plancia del cruscotto comandi, e tre sassi di cocaina del peso di gr. 95,3 all’interno di due calzini), unitamente al materiale per il confezionamento ed alla somma di euro 5.070,00; il rinvenimento della somma di euro 12.170 euro sotto il comodino della camera da letto della ricorrente e di NOME; le dichiarazioni di NOME COGNOME che ha riconosciuto nella ricorrente la donna che, alla guida dell’auto, accompagnava abitualmente NOME ed assisteva alle cessioni; il riconoscimento della ricorrente da parte degli operanti nella donna che, il 18 novembre 2019, alla guida dell’auto con a bordo NOME ed
un altro soggetto, prendeva dal cruscotto alcuni blocchi di colore marrone per consegnarli ad NOME che, a sua volta, li cedeva all’altro ragazzo.
3.11 ricorso proposto da NOME COGNOME ed il primo motivo del ricorso proposto da NOME, da esaminare congiuntamente in quanto pongono la medesima questione relativa alla configurabilità della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono generici e manifestamente infondati.
Giova, innanzitutto, rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, in motivazione; si veda anche Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).
In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, la configurabilità della fattispecie di lieve enti di per sé astrattamente compatibile con lo svolgimento di un’attività di spaccio non occasionale e continuativa (come di desume dall’art. 74, comma 6) non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto o alla protrazione nel tempo dell’attività, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre i essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino Rv. 272529).
La fattispecie in esame è, pertanto, configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149 – 02).
Di contro, è stato ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di
diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, COGNOME, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269149). ovveroqualora l’attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un’apprezzabile zona del territorio, l’impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l’accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate d sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell’autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Cesarano, Rv. 272140).
3.1 La sentenza impugnata, uniformandosi a tali coordinate ermeneutiche, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, con la quale i ricorrenti omettono di confrontarsi criticamente, ha ritenuto la non modesta offensività dell’illecita attività di spaccio, ponendo l’accento sulla sua stabilità professionalità, nonché sulle sue dimensioni, avuto riguardo ai quantitativi complessivamente ceduti nel periodo in contestazione (quattro anni per NOME e il periodo da dicembre 2019 a febbraio 2020 per NOME), agli assuntori stabilmente riforniti dai ricorrenti ed alle diverse qualità di sostanze stupefacenti cedute. Tale ultimo elemento è stato, peraltro, genericamente contestato da NOME, senza alcun confronto critico con la ricostruzione contenuta alle pagine 28 e 29 della sentenza in cui la diversa qualità della sostanza ceduta viene desunta dalle intercettazioni – in particolare dalla correlazione tra le conversazioni con NOME, di cui NOME era il principale fornitore, ed il successivo arresto d ricorrente, il 20 febbraio 2020, per la detenzione di gr. 7,149 di hashish e di gr. 257 di cocaina – nonché dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME.
Inoltre, con riferimento a COGNOME, è stata considerata anche la disponibilità di denaro nonostante l’assenza di una regolare attività lavorativa mentre, con riferimento a NOME, la Corte territoriale ha posto l’accento sull’ingente somma di denaro consegnata dal ricorrente a NOME.
4.11 secondo motivo di ricorso proposto da NOME è generico ed aspecifico, in relazione alle censure relative alla pena base, e non è sorretto da alcun concreto interesse con riferimento alla censura relativa all’aumento a titolo di continuazione.
Quanto al primo profilo, il ricorrente lamenta l’omessa considerazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio degli elementi a lui favorevoli che, tuttavia, omette di specificare. Ritiene, invece, il Collegio che la sentenza impugnata, senza incorrere in alcun vizio logico, con motivazione adeguata e, pertanto, non censurabile in questa Sede, ha determinato la pena base in misura
di poco superiore al minimo edittale attribuendo rilevanza al carattere continuativo dell’attività illecita.
La doglianza relativa all’aumento per la continuazione, determinato nella misura di mesi quattro di reclusione, non appare, invece, sorretta da alcun interesse concreto ad impugnare. A fronte di tale aumento di pena, determinato in misura di di poco superiore al minimo previsto dall’art. 23 cod. pen. per la reclusione, il ricorrente, pur riconoscendo espressamente la modesta entità di tale aumento (pagina 13 del ricorso) rispetto alle condotte poste in continuazione, si limita a dolersi esclusivamente della mancanza di motivazione senza formulare alcuna doglianza sul carattere eventualmente sproporzionato di tale porzione di pena.
In tal caso, secondo il principio affermato da Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 276117, condiviso, in motivazione, da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269, non essendo stato allegato dal ricorrente un interesse concreto ed attuale a sostegno della sua doglianza, il motivo deve ritenersi inammissibile, in quanto, risolvendosi nella sola censura della mancata motivazione sull’aumento equivale, di fatto, ad una implicita acquiescenza della misura dell’aumento di pena indicato in sentenza. cosicché un eventuale annullamento di tale punto della decisione non potrebbe comportare alcun concreto vantaggio per il ricorrente.
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 6 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente