Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42189 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42189 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LID::NOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
Si da per letta la relazione del relatore.
E presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di CAGLIARI in difesa di COGNOME NOME. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Cagliari confermato la sentenza emessa il 29/04/2021 dal GUP presso il Tribunale di Cagliari, con la quale NOME COGNOME era stata c:ondannata alla pena di anni du mesi sei di reclusione ed C 24.000,00 di multa, in relazione al reato previsto d artt. 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 9/10/1990, n.309, commesso in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, separatamente giudicati.
La Corte territoriale ha esposto che, all’esito della perquisizione dell’abit occupata dall’imputata e del COGNOME, era stata rinvenuta la sostanza stupefac descritta nell’atto di esercizio dell’azione penale; ha quindi ritenuto infon motivo di appello con il quale era stata dedotta un’ipotesi di connivenza punibile ovvero di favoreggiamento, ritenendo che il comportamento tenuto dall’imputata in occasione dell’accesso degli operanti fosse significativo in o all’affermazione di responsabilità; ciò in quanto l’imputata si era immediatame prodigata per avvertire il COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME dell’accesso dei Carabinieri e an considerazione del fatto che i panetti di hashish sottoposti a sequestro si trov presso la camera da letto dell’appartamento, cilesumendosi da tale circostanza piena consapevolezza in ordine alla condotta di illecita detenzione commessa da suddetti.
La Corte ha altresì rigettato il motivo di impugnazione inerente al giudizio bilanciamento tra la contestata aggravante e le circostanze attenuanti generic ritenendo condivisibile la valutazione del giudice di primo grado in punto di rite equivalenza tra le stesse; ha infine rigettato il motivo di impugnazione riguard la misura delle sanzioni applicate.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per c:assazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità motivazione in relazione al motivo di appello inerente alla mancanza di prova d contributo causale rispetto alla detenzione della sostanza stupefacente; ha dedo che le circostanze di fatto valorizzate dai giudici del merito – ovvero il mero della coabitazione con uno dei responsabili della detenzione e l’inge quantitativo di stupefacente rinvenuto nell’appartamento – non fossero sufficie al fine di provare la sussistenza del concorso; ciò in quanto la sostanza era ivi appena portata e l’accesso degli operanti era avvenuto nella fase di stoccag ha quindi ritenuto che la Corte territoriale avrebbe operato un’errata lettura
elementi indiziari e avrebbe immotivatamente escluso il perfezionamento di un’ipotesi di connivenza non punibile, a propria volta non esclusa da consapevolezza in ordine alla presenza della sostanza stupefacente all’inte dell’abitazione.
Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto, ai sensi dell’art.606 comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità d motivazione in relazione al motivo di appello inerente alla mancata riqualificazio del fatto sotto la specie di quello previsto dall’art.378 cod.pen.; mentre, terzo motivo di impugnazione, ha dedotto l’inosservanza ovvero l’errone applicazione della legge penale, in relazione all’art.606, comma 1, let cod.proc.pen., sempre in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell’amb della predetta fattispecie.
In relazione ai predetti motivi, ha dedotto che la Corte non si sare confrontata – ravvisandosi sul punto un totale difetto di motivazione – con il mo di appello attinente alla richiesta derubricazione del fatto ascritto sotto la del favoreggiamento personale; deducendo che, in sede di atto di appello, e stato argomentato come la condotta tenuta dall’imputata con particolar riferimento a quella consistita nell’aver avvertito il COGNOME in ordine alla pr degli operanti – non poteva comunque considerarsi un contributo alla realizzazion della condotta o al permanere della situazione illecita.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
(
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
I tre motivi di impugnazione possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro stretta connessione logica; in quanto il complesso delle dogli formulate dalla difesa attiene al profilo di diritto inerente alla parte del p argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, nel quale la Corte territoriale ritenuto che l’imputata abbia concorso nella detenzione della sostan stupefacente descritta nell’atto di esercizio dell’azione penale.
Va preliminarmente rilevato che non sussiste – in specifica relazione quanto argomentato nel terzo motivo di impugnazione – il dedotto vizio di omessa motivazione in riferimento al motivo di appello inerente alla richie riqualificazione della condotta dell’imputata sotto la specie di quella pre dall’art.378 cod.pen..
Va infatti richiamata la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, Sentenza n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340; Sez. 4 Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, dep.2023, COGNOME, Rv. 284096).
Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che la prospettazione difensi riguardante la richiesta – formulata in via logicamente subordinata derubricazione dell’originaria imputazione sia stata implicitamente m evidentemente disattesa dal complessivo percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, nella parte in cui la stessa ha ritenuto perfezionata una co di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente.
Le deduzioni formulate nell’ambito del primo motivo di impugnazione e riguardanti l’asserito perfezionamento di una fat:tispecie di connivenza non punib non sono fondate.
A tale proposito, va ricordato che la distinzione tra l’ipotesi della conniv non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina stupefacenti, va ravvisata nel fatto che – mentre la prima postula che l’ag mantenga un comportamento meramente passivo – nel concorso di persone perfezionato ai sensi dell’art. 110 cod. pen., e invece richiesto un consape contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposit criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anch implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez.3, n.34895 de 16/7/2015, COGNOME, RV. 264454; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corret l’affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell’abitazio aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l’us una cantina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, avev tentato di occultare le chiavi dell’autovettura all’interno della quale erano cus le chiavi della predetta cantina; Sez.4, n.34754 del 20/11/2020, COGNOME, RV 280244-02; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato, confronti dell’imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all’art. 73, d ottobre 1990, n. 309 T.U. Stup., in ragione della sua presenza nel veic all’interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di “fum della sua presenza nell’abitazione nella quale i complici effettuavano le cession sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocain bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice).
Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata si s adeguatamente confrontata con i suddetti principi; avendo la stessa ritenuto –
motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità – che la condotta tenu dall’imputata fosse caratterizzata dai necessari elementi connotativi, sotto il p soggettivo e oggettivo, del concorso nella detenzione dello stupefacente.
Ciò sulla base degli elementi – valorizzati con motivazione intrinsecament coerente – rappresentati dal dato di fatto costituito dalla assidua vigi dell’ingresso dell’abitazione da parte dell’imputata (e che quindi, come dato nella motivazione della Corte territoriale, garantiva una specifica e consapev copertura all’attività dei concorrenti), dall’espresso avvertimento dalla s rivolto nei confronti del COGNOME e del COGNOME al momento dell’accesso degli operan dalla collocazione della sostanza stupefacente – a propria volta di elevato va ponderale – nella camera da letto dell’abitazione occupata dalla stessa imputat dal COGNOME, unità abitativa della quale i giudici di appello hanno altresì sotto – sulla base di quanto riferito da uno degli operanti in sede di integra probatoria disposta nel corso del giudizio abbreviato – le piccole dimensio elementi di fatto che, consequenzialmente, sono stati ritenuti dalla Corte c denotanti la piena consapevolezza dell’imputata in ordine allo svolgimento un’attività illecita e, ulteriormente, come indice di un rafforzamento del prop criminoso dei concorrenti e, quindi, non valutabili come idonei a concretizzare u condotta meramente passiva.
Le deduzioni – di rango logicamente subordinato – inerenti alla richie riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie di quello previsto nell’ cod.pen., in relazione a una condotta imputabile ai soli COGNOME e COGNOME, infondate.
Sul punto, va richiamato il principio espresso da Sez. U, n. 36258 d 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151 – 01, in base al quale il reato di favoreggiamen personale non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzio sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione e ciò in quanto, nei r permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che sia diversamente previsto in un conco quanto meno a carattere morale (conformi, Sez. 6, n. 2668 del 7/12/2016, dep.2017, Spera, Rv. 268973; Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello Rv. 282510).
Rilevando che, anche sulla base della lettura parzialmente diversa offerta altre pronunce, in tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine concorso nel reato e l’autonoma fattispecie di favoreggiamento personale v rintracciato nell’elemento psicologico dell’agente, da valutarsi in concreto verificare se l’aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente,
l’espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall’intenzione manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche – di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (Sez. 4, n. 6128 del 16/11/2017, COGNOME, Rv. 271968; Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, COGNOME, Rv. 276571; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna a titolo di concorso per la detenzione di stupefacente, desumendo l’elemento soggettivo dalla condotta dell’imputata, tesa a disfarsi dello stupefacente mentre era sola in casa, sapendo dove la droga fosse custodita, e così dimostrando la sua autonoma disponibilità della sostanza).
Nel caso di specie, le circostanze di fatto sopra riassunte e valorizzate hanno quindi coerentemente indotto la Corte territoriale a ritenere perfezionata una fattispecie di detenzione; vedendosi, in riferimento ai predetti principi, in un’ipotesi di condotta evidentemente tesa a rafforzare il proposito criminoso dei concorrenti e non finalizzata a facilitare la cessazione nella permanenza nel reato ovvero a garantite la sola impunità dei medesimi.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 settembre 2023
Il Consigliere est.
COGNOME
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