Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7396 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7396 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MONTE DI MALO il 25/10/1957
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
I
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia ha confermato, previa esclusione della contestata recidiva, la condanna di NOME COGNOME per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale limitatamente alle sole somme distratte in favore dello stesso e della RAGIONE_SOCIALE, in danno della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita nel maggio del 2014.
Avverso la sentenza ricorre il Sig. COGNOME con ricorso articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’inosservanza o erronea applicazione delle norme penali. In particolare, il ricorrente, evidenziando la natura propria del reato di bancarotta patrimoniale, lamenta che la Corte non abbia dimostrato né il ruolo di amministratore di fatto del Festa nella società, né la sussistenza di condotte idonee ad integrare il concorso dell’extraneus nel reato proprio ex artt. 110 c.p. e 117 c.p. In relazione al primo aspetto il ricorrente sottolinea come già in sede dibattimentale era stato escluso il coinvolgimento del COGNOME nella gestione ed amministrazione della fallita. Relativamente al ritenuto concorso esterno dell’imputato, il ricorrente deduce che la Corte territoriale, in linea con le argomentazione della sentenza di primo grado, lo abbia ritenuto dimostrato sulla base della asserita consapevolezza del COGNOME circa la falsità delle scritture contabili, fondando la decisione su elementi scarsamente indiziari, come il ruolo di segretario svolto dal medesimo nell’assemblea dei soci della società fallita. Per la difesa l’elemento della presunta conoscenza del Festa della tenuta irregolare della contabilità della società sarebbe tutt’al più rilevante ai fini del reato di bancarotta fraudolenta documentale, reato per cui egli è stato assolto già in primo grado.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del concorso di persone nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.
Secondo la difesa, la Corte di Appello tenterebbe di giustificare il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva assumendo elementi che integrerebbero tutt’al più quello di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado, con motivazione illogica, avrebbe deciso sulla base del solo elemento della consapevolezza da parte dell’imputato della falsificazione della contabilità della fallita da parte del suo amministratore di diritto, senza spiegare perché tale circostanza integri un contributo causale alla realizzazione del reato contestato.
Inoltre, il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe contestato al Festa, con motivazione illogica, il concorso di persona nel reato proprio assumendo che la conoscenza delle scelte di gestione della società e la partecipazione come segretario ad alcune assemblee in cui sono state assunte decisioni determinanti circa la gestione della società (quali quelle relative all’erogazione di finanziamenti infruttiferi a favore di soggetti terzi) sarebbero
condotte idonee ad integrare i presupposti del concorso di persona, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, che avrebbe escluso che gli stessi elementi potessero rivelare un’attività gestoria da parte dell’imputato.
Ancora illogicamente la Corte avrebbe ritenuto integrata la condotta concorsuale sulla base del fatto che l’imputato è stato beneficiario di finanziamenti da parte della fallita, non essendo dimostrato che egli fosse consapevole dell’illiceità della loro erogazione.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce ulteriori vizi di motivazione in ordine al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre gli stessi vizi vengono denunziati anche con il quarto motivo con riguardo alle statuizioni civili ed alla commisurazione delle pene accessorie. Il ricorrente lamenta in particolare che la Corte d’appello avrebbe immotivatamente ritenuto infondato il motivo di appello con cui si censurava l’assenza di valutazione nella sentenza di primo grado circa l’effettivo danno subito dalla RAGIONE_SOCIALE a seguito dei trasferimenti di denaro contestati, senza alcuna verifica degli eventuali rapporti di debito e credito intercorrenti tra il Festa e la falli Allo stesso modo il giudice del merito avrebbe omesso di giustificare la applicazione delle pene accessorie e la loro durata, nonostante fosse stata sollecitata sul punto con il gravame di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
In particolare i primi due motivi sono infondati.
Non può essere infatti condivisa l’obiezione difensiva secondo cui la sentenza d’appello avrebbe incongruamente motivato la sussistenza degli elementi in presenza dei quali possa ritenersi integrato il concorso dell’extranues nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Al contrario, la consapevolezza della falsità delle scritture contabili, il ruolo di dipendente e di segretario delle assemblee in cui le distrazioni in suo favore erano state autorizzate, sono elementi logicamente apprezzati dai giudici territoriali per affermare la consapevolezza da parte dell’imputato della natura distrattiva delle erogazioni di denaro da parte della fallita in suo favore, personalmente o come amministratore della società beneficiaria. Ed infatti la falsificazione delle scritture contabili era strumento necessario per consentire la distrazione delle somme in favore del Festa, rimanendo irrilevante che egli non vi abbia concorso, atteso che ad essere stato valorizzato è il fatto che egli fosse a conoscenza della fraudolenta tenuta della contabilità. L’intraneità dell’imputato alla fallita nelle diverse vesti e ruoli ricordati è stato poi correttamente ritenuto ulteriormente sintomatico della sua consapevolezza sia della situazione aziendale sia del disegno distrattivo. Ma l’inconsistenza delle censure difensive emerge soprattutto in ragione del
fatto che il ricorrente si è limitato a contestare, secondo un approccio atomistico, i singoli elementi valorizzati nel ragionamento probatorio, ma non la valutazione complessiva degli stessi compiuta dai giudici del merito alla luce dell’accreditamento delle risorse distratte non solo nei confronti della società formalmente amministrata dal Festa, ma altresì dello stesso personalmente, circostanza logicamente ritenuta idonea a catalizzare in senso univoco il significato del compendio probatorio.
Il terzo motivo di ricorso è invece inammissibile. A fonte di adeguata motivazione da parte della Corte territoriale sulle ragioni che l’hanno indotta ad escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche e non considerata dal ricorso, quelle articolate dal ricorrente si rivelano mere censure di fatto tese a sollecitare il giudice di legittimità ad una non consentita rivalutazione del merito della decisione resa sul punto.
Analogamente deve ritenersi inammissibile anche il quarto motivo relativo alla misurazione, agli effetti civili, del danno subito dalla fallita. Le censure del ricorrente i proposito si rivelano infatti generiche nella misura in cui evocano in termini sostanzialmente congetturali ipotetici rapporti di debito e di credito intercorrenti tra il Festa e la società fallita, senza precisare quali risultanze processuali eventualmente trascurate dal giudice dell’appello ne comproverebbero la sussistenza. Ma la doglianza è altresì manifestamente infondata, atteso che il danno, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, coincide con il valore delle risorse attive distratte. Quanto alla commisurazione delle pene accessorie i rilievi difensivi si rivelano intrinsecamente generiche, posto che il ricorrente non si è confrontato in alcun modo con la motivazione posta a sostegno della relativa statuizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/11/2024