Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40295 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40295 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/01/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO del foro di TORRE ANNUNZIATA che, in difesa di COGNOME NOME, che conclude per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, con ordinanza del 13/1/2023, ha confermato l’ordinanza con la quale in data 21/11/2022 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 quater e 416 bis cod. pen.
Il ricorrente è sottoposto a indagini per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso perché, per il tramite della moglie, avrebbe procurato due telefoni cellulari a NOME COGNOME affinché questo continuasse a esercitare il proprio ruolo direttivo comunicando quotidianamente con gli altri esponenti del sodalizio criminoso e impartendo le disposizioni alla cosca di riferimento al fine di meglio gestire gli affari e risolvere eventua contrasti, anche con esponenti di altre consorterie.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. con riferimento all’asserita consegna dei telefoni cellulari a NOME COGNOME. primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione del Tribunale sarebbe erra in quanto il giudice del riesame non avrebbe tenuto in alcun conto il fatt NOME COGNOME aveva, già prima di qualsivoglia intervento del Serour, disponibilità di mezzi di comunicazione a lui fatti pervenire dal cognato NOME
3.2. Violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza di un contributo conc specifico, consapevole e volontario alla conservazione e al rafforzamen dell’associazione.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, bis e 418 cod. pen. con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita ai
In data 8 giugno 2023 sono pervenuti, ex art. 311 cod. proc. pen. d motivi aggiunti nei quali l’AVV_NOTAIO, riprendendo il primo mot del ricorso originario, evidenzia che il Tribunale, pure sollecitato sul specifico con la memoria depositata, non si sarebbe confrontato con l’argomen secondo il quale NOME COGNOMECOGNOME come risulta in atti, aveva la disponibili mezzi di comunicazione prima e a prescindere dell’intervento del ricorrente c pertanto, non potrebbe essere ritenuto responsabile del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato
Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il v motivazione in ordine sia alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevo quanto alla consegna dei cellulari da parte del ricorrente a NOME COGNOME, in relazione alla possibilità di considerare che l’eventuale contributo fornito tale da integrare il concorso esterno in associazione a delinquere di tipo maf che, da ultimo, circa la qualificazione giuridica attribuita al fa rientrerebbe, al più, nell’ipotesi di cui all’art. 418 cod. pen.
Le doglianze sono complessivamente infondate.
1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vi indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautela all’adeguatezza delle misure poiché sia nell’uno che nell’altro caso si tr apprezzamenti propri del giudice di merito.
Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del cont dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione gi attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, nelle arg rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. un., n. 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885).
Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelt la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del gi merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi a decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denunci insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla cor qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cau ammissibile solo se la censura riporta l’indicazione precisa e puntual specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l’indicazione puntuale di manif illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica e principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglia attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una d valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimen impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effett ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha post base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, per sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evi errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia interna “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa conten non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indic termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sosteg ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata s profilo logico (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv 251516; Sez. n. 22500 del 3/5/2007, COGNOME, Rv 237012).
In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissib soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni dell
logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv 252178).
L’insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 22066 de 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, cit.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).
1.2. La prima censura è manifestamente infondata.
Il Tribunale, con lo specifico riferimento agli elementi emersi, anche rinviando alla ricostruzione dell’episodio effettuato nell’ordinanza genetica, ha dato adeguato e coerente conto del percorso logico seguito e delle ragioni poste a fondamento della conclusione in ordine alla riferibilità della condotta materiale, l’avere introdotto in carcere dei microtelefoni da consegnare a NOME COGNOME, al ricorrente.
La motivazione così resa sul punto, fondata su di un’articolata lettura delle conversazioni intercorse tra l’indagato e la moglie e tra lo stesso e NOME COGNOME, così anche di alcune conversazioni riferibili a NOME COGNOME, risulta esente da manifesti vizi logici così che non è consentito in questa sede, in assenza di travisamenti, procedere a una nuova e diversa lettura delle stesse, quella che la difesa sollecita attraverso i propri motivi di ricorso.
1.3. Le doglianze oggetto del secondo e del terzo motivo sono infondate.
Il giudice del riesame ha evidenziato gli elementi dai quali emerge la piena consapevolezza del ricorrente circa la posizione apicale rivestita da NOME COGNOME e della volontà che aveva, dando la propria disponibilità e fornendo un contributo, di accreditarsi e di avere così dei vantaggi.
Sotto tale profilo, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato, assumono significativo rilievo sia la conoscenza che il ricorrente aveva ed ha delle logiche criminali, sia gli specifici riferimenti che lo stesso fa a “NOME“, e allo “ndranghetista”, descritto a NOME COGNOME come persona di assoluto rilievo, soggetto apicale (tanto da poter “mandare qualcuno” a risolvere i problemi che derivavano da una rapina commessa da non meglio precisati calabresi).
A fronte di tali elementi, infatti, la conclusione cui sono pervenuti i giudic della cautela per cui il ricorrente con la sua condotta ha consentito le comunicazione tra il capo e il clan risulta, quanto meno allo stato, adeguata e conforme alla giurisprudenza di legittimità per la quale “assume il ruolo di concorrente “esterno” colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo esplichi una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell’associazione, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima” (cfr. in una situazione analoga Sez. 6, Sentenza n. 49820 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258137 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 31447 del 21/1/2023, Saraceno n.m. e Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 266907 – 01, citata anche dal Tribunale; Sez. 1, n. NUMERO_DOCUMENTO del 10/07/2015, COGNOME, Rv. 265423 – 01).
Nessun rilievo, d’altro canto, assume la considerazione che NOME COGNOME potesse avere o aveva avuto altre modalità di approvvigionamento di cellulari in quanto tale possibilità non esclude l’efficacia del contributo comunque fornito dal ricorrente.
1.4. La consapevolezza che il ricorrente aveva che la sua condotta consentiva a COGNOME di mantenere materialmente i contatti con gli associati e di continuare a gestire gli affari illeciti del clan, infine, come correttament evidenziato dal Tribunale, esclude che i fatti possano essere qualificati ai sensi dell’art. 418 cod. pen. come invocato dalla difesa nell’ultimo motivo, ciò in quanto tale fattispecie si applica al diverso caso in cui il contributo e l’assistenza sia diretta al singolo e non a quella in cui, come nel caso di specie, garantendo all’associato una continuità di gestione si fornisce un contributo causale all’intera associazione (cfr. Sez. 2, 30942 del 24/5/2012, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000, dep. 2001, Cangialosi, Rv. 219246 – 01).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Il Consi i ere relatore Così deciso il 20 giugno 2023