Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9340 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9340 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a OFFLAGA il 12/05/1940
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 24 maggio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 9 febbraio 2023, in ordine al reato di cui all’art. 589-bis cod. pen.;
letta la memoria pervenuta in data 30 gennaio 2025, nell’interesse del ricorrente;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al diniego dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen., è inammissibile in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha esclus il concorso di NOME COGNOME nella causazione dell’evento, non essendo provato che la compromissione della sua capacità visiva avesse avuto una effettiva incidenza nel verificarsi del sinistro (pp. 5 e 6 sentenza impugnata), né essendo state accertate condotte inappropriate della vittima, che anzi aveva impegnato l’attraversamento pedonale;
rilevato, inoltre, che lo stesso ricorrente ha riferito di aver notato la vittima g impegnata nell’attraversamento delle strisce pedonali, e che, come evidenziato dalla Corte territoriale, valorizzando degli accertamenti svolti dal consulente, egli ebbe tempo e modo per avvedersi della presenza della COGNOME, e quindi per arrestarsi e cederle la precedenza (pag. 3 sentenza impugnata);
considerato che la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589bis, comma 7, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 281173 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
estensore GLYPH
Il Presidente