Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12180 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12180 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SORIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto COGNOME, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso;
lette, altresì, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per la parte civile RAGIONE_SOCIALE NOME, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso con condanna dell’imputato spese come da nota allegata.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale Vibo Valenzia aveva condannato COGNOME NOME per omicidio aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale ai danni dell’automobilista COGNOME NOMENOME L’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo di un strada a carreggiata unica e a due corsie con linea conti mezzeria e numerose intersezioni e si è contestato all’imputato, oltre alla colpa generica, d avere conformato la propria velocità, comunque ritenuta dai giudici prossima al limite di 90 K alle condizioni della strada stanti le numerose intersezioni e di non avere, inoltre, tenuto la di sicurezza rispetto al veicolo della vittima, cosicché, nell’occorso, non egli non si era a della manovra di svolta, neppure consentita, intrapresa dalla vittima per accedere a una str interpoderale, e tamponava l’auto del COGNOME, provocandone il ribaltamento, che ne cagionava il decesso (in data 1.11.2013).
I giudici d’appello, a fronte del gravame con il quale era stata contestata ricostruzione e ritenuta l’insussistenza di profili di colpa in capo all’imputato, hanno ritenut che, nell’occorso, la consulenza disposta dal PM avesse restituito una ricostruzione certa dinamica, consentendo di ritenere accertato che l’agente aveva sì rispettato i limiti di v previsti, ma non aveva rispettato la regola generica che impone la massima prudenza in determinate circostanze, nella specie rappresentate dalla presenza di numerose intersezion nonché quella che imponeva il rispetto delle distanze. Nella specie, era emerso che il COGNOME non era riuscito a frenare tempestivamente, tanto da aver dovuto azionare anche il freno a mano e suo mezzo aveva lasciato tracce miste di frenata e “scarrocciamento”. Nonostante il riconosciu concorso colposo della vittima che aveva effettuato una manovra repentina ed azzardata, la Cort ha ritenuto che la violazione delle regole cautelari contestata all’imputato fosse in correlazione con l’evento e che la loro osservanza era esigibile, avuto riguardo alle condizioni strada e alla piena visibilità goduta dall’imputato.
Inoltre, ha ritenuto che la condotta di guida della vittima, pur non consentita, non cos evento imprevedibile alla stregua dei principi di matrice giurisprudenziale sulla operativ principio dell’affidamento in subiecta materia, riverberando comunque effetti sul trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso la difesa, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione delle cens formulate con il gravame, riguardo a specifiche circostanze fattuali che, nella prospettiva dife avrebbero rilevanza decisiva per escludere ogni profilo di colpa in capo al COGNOMECOGNOME COGNOME trat dell’assenza di tracce di frenata, tema rispetto al quale la difesa ha opposto che, nella s sarebbero state rilevate solo tracce di scarrocciamento, la repentinità della manovra della vi avendo impedito all’imputato di frenare, consentendogli solo di tentare una sterzata per evi l’impatto; della presenza di una anomalia al sistema frenante che lo stesso deducente defini “presunta”; infine, del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima.
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione c riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato che ha ritenuto contra dalle risultanze in atti, alla stregua delle quali l’imputato non avrebbe avuto alcuna c possibilità di evitare l’evento, ancora una volta richiamando il mancato allacciamento delle c da parte della persona offesa e la repentinità della manovra di questa, nonché la conformità d velocità impressa al mezzo condotto dall’imputato e la presunta anomalia del suo sistema frenante
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa della parte civile COGNOME NOME NOME depositato conclusioni scritte, chiedend rigetto del ricorso, in subordine diritti della parte civile e condanna alle spese, allegando no
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi.
La motivazione è esente da vizi denunciabili in questa sede, poiché ancorata a evidenz fattuali regolarmente acquisite al processo e debitamente illustrate in sentenza, tra le quali della consulenza disposta dal PM sulla dinamica del sinistro. I giudici del gravame hanno esamina le doglianze veicolate con l’atto d’appello, disattendendole complessivamente con argomen congrui, non contraddittori e neppure manifestamente illogici. Infatti, i giudici del dopp hanno valutato le prove nei medesimi termini, attribuendo un concorso di colpa tra i conducenti, addebitando all’imputato due violazioni materialmente e giuridicamente ricollega all’evento, sia in quanto dalle stesse è conseguito un tamponamento di tale forza da far ribalt mezzo sul quale viaggiava la vittima, ma anche perché le violazioni addebitate erano intes scongiurare proprio il tamponamento tra mezzi procedenti nella stessa direzione di marcia e mantenere il controllo del proprio mezzo lungo un rettilineo inframmezzato da plurime intersezi lungo il quale del tutto prevedibili erano eventuali, pur vietate, manovre di svolta.
In ogni caso, la difesa ha attaccato aspetti del giudizio che si sostanziano nella valut e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al meri non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti v percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, avendo la difesa sollecita rivalutazione del risultato probatorio, inammissibile in questa sede. Tale principio costi diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al g legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impu l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indic ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispe quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME), Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione de risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).
Sotto altro aspetto, la difesa ha introdotto elementi del tutto ipotetici ( malfunzionamento del sistema frenante), asserendone la mancata valutazione da parte dei giudic del merito, omettendo di considerare, quanto alla condotta di guida della vittima (manovra vietata e mancato allacciamento delle cinture), che la stessa era stata debitamente valutata in termi concorso di colpa nella causazione del sinistro, le violazioni addebitate al COGNOME non avevn costituito mera occasione della prima, ma vere e proprie cause concorrenti nella produzi dell’incidente. Sotto tale profilo, peraltro, le censure difensive sono anche aspecifiche, non la difesa allegato la rilevanza, in termini di esclusione del nesso causale, del mancato util presidio di sicurezza da parte della vittima, in relazione al tipo di sinistro (un tamponame aveva determinato il ribaltamento della vettura condotta dal COGNOME).
Quanto, poi, alla prevedibilità dell’altrui condotta, va ribadito che l’utente della s riveste una posizione di garanzia rispetto agli altri utenti e ai terzi, delineata dal coa regole contenute nel codice strada (sul punto specifico, sez. 4, n. 14145 del 20/2/2015, COGNOME, Rv. 263143; n. 44811 del 3/10/2014, COGNOME, Rv. 260643)] può fare effettivamente affidamento sull’altrui osservanza delle norme cautelari, ma tale principio trova in materia un opp temperamento in quello, per il quale egli è comunque responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (sez. 4, n. 27513 del 1 Mulas, Rv. 269997, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la era stata ritenuta la responsabilità per lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva in un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettil condizioni di piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situ pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolme prevedibile della circolazione stradale; n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. Saporito, Rv. 259277; n. 5691 del 2/2/2016, COGNOME, Rv. 265981; n. 12260 del 9/1/2015, COGNOME e altro, Rv. 263010). Nella specie detta prevedibilità è stata saldamente ancorata a dati fattuali (andamento rettilineo della sede stradale, perfetta visibilità e presenza di plurime intersezi da neutralizzare la circostanza che la manovra approntata dalla vittima era essa stessa vietata.
4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandos ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000), ma non anche quella alla rifusione delle s sostenute dalla parte civile, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa d genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264; Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore de parte civile NOME COGNOME.
Deciso il 20 marzo 2024.