Concorso anomalo: La Cassazione traccia la linea di confine con il concorso ordinario
Nel diritto penale, la partecipazione di più persone a un reato solleva questioni complesse sulla responsabilità di ciascun concorrente. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante occasione per fare chiarezza su un punto cruciale: la differenza tra concorso ordinario (art. 110 c.p.) e concorso anomalo (art. 116 c.p.). Questa distinzione è fondamentale perché determina l’estensione della responsabilità penale quando l’esito dell’azione criminale è più grave di quanto inizialmente pianificato.
I Fatti del Caso
Il caso giunto all’attenzione della Suprema Corte riguardava i ricorsi presentati da alcuni imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il Sostituto Procuratore Generale aveva richiesto che i ricorsi fossero dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione, nel decidere sulla questione, ha colto l’occasione per riaffermare alcuni principi consolidati in materia di concorso di persone nel reato, dichiarando infine inammissibili i ricorsi, anche perché uno dei motivi sollevati è stato ritenuto ‘aspecifico’.
La Distinzione tra Concorso Ordinario e Concorso Anomalo
Il cuore della pronuncia risiede nella chiara distinzione tra le due forme di concorso. La giurisprudenza, richiamata dalla Corte, stabilisce che:
* Concorso Ordinario (art. 110 c.p.): Si configura quando il compartecipe ha previsto e accettato il rischio che venisse commesso un delitto diverso e più grave rispetto a quello originariamente concordato. In questo caso, la responsabilità è piena e diretta, basata su una forma di dolo, quantomeno eventuale, rispetto all’evento più grave.
* Concorso Anomalo (art. 116 c.p.): Si applica invece quando l’agente, pur non avendo previsto in concreto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come uno sviluppo logicamente prevedibile dell’azione pianificata. La responsabilità, in questo scenario, si fonda su un nesso di causalità psicologica basato sulla prevedibilità dell’evento, pur in assenza di una sua effettiva previsione.
La Prevedibilità come Criterio Decisivo nel concorso anomalo
L’elemento chiave che differenzia le due fattispecie è la prevedibilità in concreto. Per il concorso anomalo, non è necessario che l’agente abbia voluto o accettato il rischio del reato più grave, ma è sufficiente che quest’ultimo fosse uno sviluppo ragionevole e pronosticabile del piano criminoso iniziale. La valutazione deve essere fatta tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e richiede che l’agente, usando la dovuta diligenza e attenzione, avrebbe potuto e dovuto prevedere l’escalation criminale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare i ricorsi inammissibili, ha implicitamente confermato che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato questi principi. Uno dei motivi di ricorso, relativo alla presunta inattendibilità della persona offesa, è stato liquidato come ‘aspecifico’, ovvero troppo generico per mettere in discussione la coerenza logica della sentenza impugnata. La decisione della Corte non introduce nuovi principi, ma rafforza un orientamento giurisprudenziale consolidato, ribadendo che la valutazione sulla prevedibilità è un accertamento di fatto che, se logicamente motivato dal giudice di merito, non può essere sindacato in sede di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza serve come un monito fondamentale: chi decide di partecipare a un’impresa criminale si assume il rischio non solo delle conseguenze direttamente volute, ma anche di quelle che, secondo un criterio di ragionevole prevedibilità, possono derivarne. La distinzione tra concorso ordinario e concorso anomalo non è un mero esercizio teorico, ma ha conseguenze pratiche determinanti sull’imputazione e sulla pena. Per gli operatori del diritto, la pronuncia conferma l’importanza di analizzare attentamente l’elemento psicologico di ciascun concorrente e il nesso di prevedibilità tra il piano originale e l’evento finale, al fine di inquadrare correttamente la responsabilità penale.
Quando si configura il concorso anomalo in un reato?
Si configura quando un complice, pur non avendo previsto il reato più grave materialmente commesso da un altro concorrente, avrebbe potuto rappresentarselo come uno sviluppo logicamente prevedibile dell’azione pianificata, usando la dovuta diligenza.
Qual è la differenza fondamentale tra concorso anomalo e concorso ordinario?
La differenza risiede nell’elemento psicologico. Nel concorso ordinario, il partecipe prevede e accetta il rischio che si verifichi il reato più grave. Nel concorso anomalo, invece, non lo prevede, ma ne risponde comunque perché era un’evoluzione prevedibile del piano iniziale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è troppo generico e non contesta in modo specifico e puntuale le argomentazioni giuridiche o fattuali contenute nella decisione che si sta impugnando. Di conseguenza, il giudice dell’impugnazione non può prenderlo in esame nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28506 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28506 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:
NOME nato in Bosnia Erzegovina il 01/1980
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 13/02/2025
udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi;
2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori deducendo:
– Relatore –
Sent. n. sez. 1107/2025
UP – 10/07/2025
4.Anche il motivo concernente l’asserita inattendibilità della persona offesa sollevato da Music Demo Ł aspecifico.
La giurisprudenza con riguardo alla distinzione tra concorso “anomalo” ex art.116 c.p. e concorso ordinario ex art. 110 c.p., ha inpiø occasioni chiarito che la responsabilità del compartecipe per il fatto piø grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e piø grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto piø grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (per tutte, Sez. 1, n. 4330 del 15 novembre 2011, Rv. 251849; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Rv. 265479).
Così Ł deciso, 10/07/2025
Il Presidente NOME COGNOME