Concordato sui Motivi di Appello: la Cassazione ne Sancisce la Non Impugnabilità
Il concordato sui motivi, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del processo penale che permette alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena in appello. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale: cosa succede quando il giudice d’appello rigetta questa richiesta? Il provvedimento di rigetto è impugnabile? Con una decisione chiara, la Suprema Corte, uniformandosi a un precedente intervento delle Sezioni Unite, ha stabilito la non impugnabilità, delineando i percorsi alternativi a disposizione della difesa.
I Fatti del Caso: Un Accordo Fallito per Recidiva
Nel caso di specie, un imputato condannato in primo grado per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti aveva presentato, tramite il suo difensore, una richiesta di concordato sui motivi alla Corte di Appello. L’accordo prevedeva una pena di un anno e otto mesi di reclusione, basata sulla prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva.
La Corte d’Appello, tuttavia, ha rigettato la richiesta. La motivazione del diniego era prettamente giuridica: all’imputato era stata contestata una recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (ai sensi dell’art. 99, quarto comma, c.p.), una circostanza che, per espressa previsione dell’art. 69 c.p., impedisce al giudice di dichiarare la prevalenza delle attenuanti. Di conseguenza, il calcolo della pena proposto nell’accordo era illegittimo. All’esito del giudizio ordinario, la Corte ha quindi confermato la condanna di primo grado a due anni di reclusione.
La Questione Giuridica: L’Impugnabilità del Rigetto del Concordato sui Motivi
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto comunicare preventivamente alle parti le ragioni del suo orientamento negativo, permettendo così una eventuale rimodulazione dell’accordo. Il punto centrale del ricorso verteva sulla possibilità di impugnare in Cassazione il provvedimento di rigetto del concordato sui motivi.
La questione non era di poco conto, in quanto la giurisprudenza sul punto era stata a lungo contrastante. Proprio per dirimere questo conflitto interpretativo, la questione era stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte: Nessuna Lesione del Diritto di Difesa
La Sesta Sezione Penale, nel decidere il ricorso, ha aderito pienamente alla soluzione offerta dalle Sezioni Unite in una recentissima udienza. Il principio di diritto affermato è che il provvedimento con cui la Corte d’Appello non accoglie il concordato sui motivi e dispone la prosecuzione del giudizio non è suscettibile di ricorso per cassazione.
La ragione di questa scelta risiede nella natura del provvedimento. Il rigetto, infatti, non è una decisione definitiva sul merito della causa né sulla colpevolezza dell’imputato. Le ragioni difensive dell’appellante, sia in punto di responsabilità che di trattamento sanzionatorio, rimangono del tutto integre e possono essere pienamente fatte valere nel corso del giudizio d’appello.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un aspetto fondamentale: a seguito del rigetto, le parti non perdono la possibilità di raggiungere un accordo. Esse possono, infatti, presentare una nuova proposta di concordato, emendata dai vizi e dalle criticità che avevano portato al rigetto della prima. La porta del rito alternativo, dunque, non viene chiusa definitivamente.
Le Conclusioni: Indicazioni Chiare per la Prassi Forense
In conclusione, la sentenza consolida un principio procedurale di notevole importanza pratica. Il diniego opposto dalla Corte d’Appello a una richiesta di concordato sui motivi non è un atto autonomamente impugnabile davanti alla Corte di Cassazione. Questa decisione, lungi dal pregiudicare la difesa, la indirizza verso due strade alternative: o perseverare nel giudizio ordinario d’appello, discutendo tutti i motivi originari, oppure formulare una nuova proposta di accordo che tenga conto delle obiezioni sollevate dal giudice. Si tratta di una scelta strategica che spetta alla difesa, ora con un quadro normativo e giurisprudenziale più chiaro e definito.
La decisione della Corte d’Appello di rigettare un concordato sui motivi è impugnabile in Cassazione?
No, secondo la sentenza in esame, che recepisce un orientamento delle Sezioni Unite, il provvedimento con cui la Corte d’Appello rigetta la richiesta di concordato non è suscettibile di ricorso per cassazione.
Per quale motivo è stato respinto il concordato nel caso specifico?
L’accordo è stato respinto perché la pena proposta si basava sulla prevalenza delle attenuanti generiche su una recidiva qualificata (specifica, reiterata e infraquinquennale), operazione vietata dall’articolo 69 del codice penale.
Cosa possono fare le parti dopo che la loro proposta di concordato è stata rigettata?
Le parti hanno due opzioni: possono proseguire con il giudizio d’appello ordinario, oppure possono presentare una nuova proposta di concordato, correggendo i vizi che hanno causato il rigetto della precedente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33504 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato il 08/11/1999 a Roma avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte di appello di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato, nei confronti di NOME COGNOME imputato del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana in concorso con altra persona, la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. che prevedeva la declaratoria di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla contestata recidiva, con una pena finale di anni uno, mesi otto di reclusione
ed euro 6.667,00 di multa. La Corte rappresentava che era stata contestata e ritenuta la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – specifica, reiterata e infraquinquennale – relativamente alla quale l’art. 69 cod. pen. pone il divieto di dichiarare la prevalenza delle attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento. All’esito del giudizio ordinario di appello la Corte ha confermato la condanna irrogata dal Tribunale di Roma alla pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione e violazione ed erronea applicazione della legge penale. Rappresenta il difensore che la Corte, investita della richiesta, avrebbe dovuto comunicare preventivamente alle parti la decisione negativa al fine di permettere una rimodulazione dell’accordo. In tal senso, sottolinea che il provvedimento di rigetto del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all’esito del giudizio.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che la questione dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il mancato accoglimento dell’accordo raggiunto dalle parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è stata oggetto di soluzioni interpretative contrastanti da parte della Corte di legittimità, che ne hanno recentemente comportato la rimessione alle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, cod. proc. peri. (Sez. 2, ord. n. 12488 del 14/03/2025).
La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite che, all’esito della udienza in data 10 luglio 2025, hanno adottato la soluzione – che il Collegio condivide – per cui il provvedimento, con il quale la Corte d’appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione, atteso che le ragioni difensive dell’appellante, sia in ordine alla affermazione di responsabilità che alla determinazione del trattamento sanzionatorio, restano intatte, mentre, a seguito del rigetto della richiesta, le parti ben possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello.
Ne deriva il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dle spese processuali. Così deciso il 17/09/2025