Concordato Motivi Appello: la Cassazione Conferma la Chiusura del Processo
L’istituto del concordato motivi appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono le sue reali conseguenze sulla possibilità di impugnare ulteriormente la sentenza? Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione offre un chiarimento definitivo: l’accordo tra le parti chiude la porta al ricorso di legittimità, salvo rarissime eccezioni. Questa pronuncia ribadisce la natura vincolante dell’accordo e le limitate vie di fuga per chi, dopo averlo sottoscritto, tenti di rimettere in discussione la propria posizione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dai ricorsi per cassazione presentati da cinque imputati avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Tale sentenza, tuttavia, non era il risultato di un dibattimento ordinario, bensì l’esito di un concordato motivi appello raggiunto tra le parti. Nonostante l’accordo, i ricorrenti hanno tentato di sollevare diverse questioni dinanzi alla Suprema Corte, tra cui la qualificazione giuridica dei fatti e la mancata applicazione di cause di non punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. I giudici hanno stabilito che la scelta di accedere al rito speciale del concordato in appello comporta una rinuncia implicita a presentare ulteriori motivi di ricorso per cassazione, ad eccezione di quelli relativi a una pena considerata illegale. Poiché nel caso specifico le censure sollevate non rientravano in questa unica eccezione, i ricorsi sono stati respinti senza un esame del merito, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
## Le Motivazioni della Cassazione sul Concordato Motivi Appello
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione della natura e degli effetti dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte ha chiarito che l’accordo tra le parti sui punti della sentenza da riformare cristallizza la decisione, precludendo un’ulteriore fase di giudizio. L’accettazione di una pena concordata implica una rinuncia a far valere ogni altra doglianza. I giudici hanno sottolineato come i tentativi di alcuni ricorrenti di criticare la qualificazione giuridica dei fatti fossero del tutto generici e, soprattutto, in contrasto con la logica dell’istituto. Allo stesso modo, è stata respinta la deduzione di un altro ricorrente circa la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. (obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità), poiché anche tale questione deve ritenersi superata e rinunciata con l’adesione all’accordo. L’ordinanza si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale che vede nel concordato uno strumento di definizione del processo, la cui stabilità può essere incrinata solo dalla palese illegalità della pena irrogata, intesa come una sanzione non prevista dall’ordinamento o inflitta fuori dai limiti edittali.
## Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento rappresenta un monito importante per la difesa e gli imputati. La scelta di percorrere la strada del concordato motivi appello è una decisione strategica che deve essere ponderata con attenzione, poiché segna, nella quasi totalità dei casi, la fine del percorso processuale. Se da un lato offre il vantaggio di una possibile riduzione della pena e della certezza della decisione, dall’altro comporta il sacrificio del diritto a un ulteriore grado di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Questa pronuncia rafforza la natura tombale dell’accordo, limitando le possibilità di impugnazione alla sola, e rara, ipotesi di una sanzione palesemente contra legem. Di conseguenza, le parti devono essere pienamente consapevoli che, una volta firmato l’accordo, il giudizio si conclude definitivamente.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sui motivi di appello (concordato)?
No, di regola non è possibile. La stipula di un concordato sui motivi di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a presentare un successivo ricorso per le questioni che sono state oggetto dell’accordo.
Esistono eccezioni alla regola dell’inammissibilità del ricorso dopo un concordato?
Sì, l’unica eccezione menzionata nell’ordinanza e confermata dalla giurisprudenza è l’irrogazione di una pena illegale, ovvero una sanzione che la legge non prevede o che viene applicata al di fuori dei limiti stabiliti.
Cosa succede se si presenta comunque un ricorso inammissibile?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza esame nel merito. Il ricorrente, come nel caso di specie, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3679 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 3679 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Massa di Somma il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i ricorsi di COGNOME, COGNOME e COGNOME censurano – peraltro in termini del tutto generici – la qualificazione giuridica dei fatti, mentre è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., perchè l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione
rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196);
rilevato che nel ricorso di COGNOME si deduce la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovv diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).
ritenuto, pertanto, che ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023.