Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42179 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42179 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso
E presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede I’ accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22.9.2022 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale in data 4.11.2021, preso atto del concordato intervenuto tra le parti rinuncia agli altri motivi di appello, ritenuta la continuazione tra i fatti giudicati co della Corte di appello di Roma in data 9.1.2020 irrevocabile il 28.5.2020, ed i fatti ogget presente processo, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME in complessivi anni set mesi di reclusione ed Euro 38.000,00 di multa; ha ridotto la pena inflitta a NOME anni dieci, mesi otto di reclusione ed Euro 32.000,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l’illegittimità sentenza impugnata per violazione di legge in relazione agli artt. 306 lett. b) e 59 cod.proc.pen.
Assume che la Corte di appello, dato che il Procuratore generale aveva modificato la pena per la quale l’imputato aveva prestato il consenso (anni nove e mesi sei), ,avrebbe dovuto acquisi nuovamente il consenso dell’imputato medesimo, con la conseguente illegittimità della sentenza pronunciata per carenza del consenso in punto di pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é inammissibile.
In primis va rilevato che il difensore dell’imputato NOME COGNOME COGNOME munito di rego procura speciale, della quale neanche viene allegata nel ricorso l’invalidità; inoltre procura non recava l’indicazione della pena e comunque non risulta aliunde che l’imputato la avesse rilasciata specificamente in relazione ad una determinata pena già quantificata.
A ciò si aggiunga che in sede di trattazione orale del processo la difesa dell’imputato sostenuto, a fondamento dell’invalidità del negozio processuale ex ari:. 599 bis. cod.proc.p che all’udienza nel giudizio di appello era presente il sostituto del difensore il quale procuratore speciale, profilo questo del tutto nuovo rispetto a quanto articolato nel rico come tale inammissibile.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità COGNOME del COGNOME ricorso COGNOME consegue COGNOME la COGNOME condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favor della cassa delle ammende.
Dichiara COGNOME inammissibile COGNOME il COGNOME ricorso COGNOME e condanna COGNOME il COGNOME ricorrente COGNOME al COGNOME pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 7.7.2023