Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20720 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20720 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 07/07/1954
avverso la sentenza del 06/09/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE APPELLO di CAGLIARI
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso oroposto avverso la sentenza in data 6 settembre 2024, con la quale la Corte di appe lo di Cagliari, ai sensi degli artt. 599-bis e 599 cod. proc. pen., sull’accordo delle parti e con espressa rinuncia agli altri motivi di impugnazione, ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME a dieci anni di reclusione per il reato di omicidio, confermando nel resto la sentenza impugnata;
Considerato che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., si lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza, poiché la richiesta di concordato era stata avanzata nel corso dell’udienza del 06/09/2024 e non 15 giorni prima dell’udienza come previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen.;
che, ad avviso del ricorrente, la proposta formulata dopo la scadenza del termine di decadenza, che è sottratto alla disponibilità delle parti, doveva considerarsi invalida viziando così di conseguenza l’accordo con la Procura generale e la sentenza impugnata; il pregiudizio derivante dalla violazione del termine sarebbe da individuarsi nella compressione dello spatíum delíberandí a disposizione del giudice dell’appello e anche della pubblica accusa; mentre l’interesse a proporre ricorso dovrebbe nel caso di specie individuarsi anche in capo all’imputato, il quale, in caso di annullamento della sentenza impugnata, potrebbe ottenere l’accoglimento dell’atto di appello e beneficiare di una più favorevole riforma della decisione di primo grado;
Ritenuto che la previsione del termine di quindici giorni, da rispettare a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., è stata introdotta con la novella di cui all’art. 34, cbmma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 150/2022;
che all’epoca in cui è stata formulata la proposta dal difensore, questa disposizione non poteva considerarsi vigente, visto che, ai sensi dell’art. 94 d.lgs.n. 150/2022, come modificato dall’art. 11, comma 7, del decreto legge n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18/2024, «per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176»;
che la norma transitoria incide sulla disciplina della trattazione del giudizio di appello e sulle modalità di esercizio del contraddittorio, rendendo integralmente applicabile l’art. 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e
differendo l’entrata in vigore delle disposizioni processuali contenute nell’art. 34 d.lgs. n. 150/2022;
che in ogni caso, anche laddove si volesse ritenere vigente tale disposizione, la proposta di concordato, avanzata oltre il termine di quindici giorni, dovrebbe considerarsi al più inammissibile perché tardiva, ma non nulla;
che, in tale ipotesi, ove l’inammissibilità non fosse stata eccepita dalla parte che nel procedimento ha interesse a farla valere – nel caso di specie il Procuratore generale, che ha invece accolto la proposta pur nella consapevolezza della sua intempestività – ed ove non fosse stata rilevata dalla Corte dil -r )pello, nell’ambito dell’esercizio delle proprie prerogative di direzione dell’udienza ai fini dell’ordinato svolgimento del giudizio, il dedotto vizio relativo alla fase negoziale che ha preceduto la decisione non potrebbe essere fatto valere dalla parte processuale tenuta a rispettare il termine violato;
che l’osservanza del termine è sanzionata non nell’interesse dell’imputato proponente l’accordo ma nell’interesse della controparte pubblica, che nel caso di specie ha tuttavia rinunciato, con comportamento processuale inequivoco, a far valere l’eccezione posta a presidio delle sue prerogative; ha difatti accettato la proposta dinanzi alla Cori i appello e ha formulato rituale dichiarazione di consenso, rimettendosi alla valutazione del giudice del merito, senza dolersi della sua tardività fino alla decisione, nonostante gli sia riconosciuta la più ampia disponibilità della dichiarazione di consenso, revocabile fino alla decisione del giudice di appello (Sez. 2, n. 42833 del 12/09/2024, COGNOME, Rv. 287185 – 01); e a fronte di questa rinuncia, la piena adesione alla proposta, seppur tardiva, si ripercuote sulla rilevabilità del vizio di inammissibilità della stessa, poiché l’eccezione relativa resta esclusivamente nella piena disponibilità del Procuratore generale e la facoltà di farla valere si è consumata;
che nemmeno con ricorso per cassazione il proponente l’accordo può dedurre un proprio interesse a far valere la tardività della propria proposta, visto che nessuna contestazione muove in ordine alla sua intrinseca validità, essendo la tardività vizio estrinseco (Sez. 7, n. 6354 del 20/12/2024, dep. 2025, Seccia, Rv. 287515 – 01) e che essa comunque rimarrebbe valida anche in caso di accoglimento del ricorso, la cui conseguenza sarebbe l’annullamento della sentenza per un nuovo giudizio, ove potrebbe egualmente procedersi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 25797 del 30/03/2021, Cha, Rv. 283905 – 01; Sez. 2, n. 46283 del 12/10/2022, De, Rv. 283999 – 01) ed ove la proposta – rispetto alla quale non si prospetta alcuna volontà di revoca risulterebbe del tutto tempestiva e già suggellata dall’adesione della controparte pubblica;
che «non tutte le irregolarità del procedimento di appello volto a definire la richiesta di concordato presentata dall’imputato integrano vizi di legittimità
destinati a riverberarsi anche sulla validità della sentenza che recepisce l’accordo, occorrendo a tal fine, in forza del principio della tassatività delle nullità di cui all’a
177 cod. proc. pen., che si verifichi un pregiudizio giuridicamente apprezzabile e che la violazione procedimentale rientri tra quelle sanzionate a pena di nullità dal
codice di rito» (Sez. 3, n. 23397 del 06/02/2024, Rusu, Rv. 286543 – 01, in motivazione);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché
manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 08 maggio 2025 Il o sigliere estensore
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