Concordato in appello: la parola fine al processo
L’ordinanza n. 44873 del 2023 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accettazione di un concordato in appello preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione. Questa decisione, presa con procedura semplificata, sottolinea l’effetto definitivo dell’accordo sulla pena, che si estende a tutto il procedimento, compreso il giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio i fatti e le motivazioni della Corte.
I Fatti del caso
Un imputato, dopo una sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, ha deciso di proporre ricorso presso la Corte di Cassazione. Tuttavia, il procedimento in secondo grado si era concluso con un “concordato in appello”, ovvero un accordo tra l’imputato e l’accusa sulla pena da applicare, successivamente ratificato dalla Corte territoriale. Nonostante questo accordo, che di fatto definisce il giudizio di merito, l’imputato ha comunque tentato di impugnare la sentenza dinanzi ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura de plano, ossia senza udienza formale. La decisione è stata netta: il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
L’effetto preclusivo del concordato in appello
Il cuore della decisione si basa sull’interpretazione degli effetti del concordato in appello. La Cassazione, richiamando un suo precedente orientamento, equipara gli effetti del concordato a quelli della rinuncia all’impugnazione. Chi accetta di concordare la pena in appello, di fatto, rinuncia a sollevare qualsiasi ulteriore contestazione.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la definizione del procedimento tramite un accordo sulla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado ma, soprattutto, produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo. Questa preclusione si estende anche al giudizio di legittimità. Accettando il concordato, l’interessato rinuncia a contestare tutte le questioni, comprese quelle relative alla responsabilità e alla colpevolezza e persino quelle che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio. Di conseguenza, qualsiasi successivo ricorso basato su tali questioni è intrinsecamente inammissibile, in quanto fondato su motivi che la legge non consente più di far valere.
Le conclusioni
L’ordinanza chiarisce in modo inequivocabile che il concordato in appello rappresenta una chiusura definitiva del contenzioso sul merito della causa. Questa scelta processuale, sebbene vantaggiosa per l’imputato in termini di certezza e riduzione della pena, comporta la rinuncia implicita a ogni ulteriore grado di giudizio. La decisione della Cassazione rafforza la natura tombale di questo istituto, garantendo economia processuale ed evitando che le parti possano rimettere in discussione accordi già raggiunti e validati da un giudice. Gli operatori del diritto e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che la strada del concordato è a senso unico e non ammette ripensamenti davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato aveva già definito il procedimento in secondo grado attraverso un “concordato in appello”. Tale accordo preclude la possibilità di presentare ulteriori impugnazioni, rendendo i motivi del ricorso non consentiti dalla legge.
Qual è l’effetto principale del concordato in appello secondo la Corte?
Secondo la Corte, il concordato in appello ha un effetto preclusivo sull’intero svolgimento del processo. Ciò significa che l’interessato, accettando l’accordo sulla pena, rinuncia a contestare qualsiasi questione, anche quelle sulla responsabilità e colpevolezza, impedendo così ogni ulteriore esame nel giudizio di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44873 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 44873 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bitonto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 emessa dalla Corte di appello di Bari
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in fun dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezz limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effett preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio d legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Con- e p -Re estensore
Il Presidente