Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Blocca il Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale, ma quali sono le sue reali conseguenze? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: accettare un accordo sulla pena in secondo grado preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso. Questa decisione sottolinea la natura definitiva dell’accordo e le sue implicazioni sull’intero iter giudiziario.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il procedimento di secondo grado si era concluso con un concordato in appello, un accordo tra le parti che aveva definito la pena. Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando ulteriori questioni.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concordato in appello
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha troncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha operato con una procedura semplificata e senza formalità, ritenendo che l’impugnazione fosse stata proposta per motivi non consentiti dalla legge, data la precedente definizione del processo tramite accordo.
Le Motivazioni: L’Effetto Preclusivo del Concordato in Appello
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. La Cassazione ha spiegato che, analogamente a quanto accade in caso di rinuncia esplicita all’impugnazione, la scelta di definire il procedimento con un accordo sulla pena ha effetti preclusivi che vanno oltre il giudizio di secondo grado.
L’accordo, infatti, non riguarda solo la quantificazione della pena, ma implica una rinuncia implicita a contestare tutte le questioni, anche quelle rilevabili d’ufficio, che ne costituiscono il presupposto. Questo patto processuale limita la cognizione del giudice d’appello e, di conseguenza, esaurisce la possibilità di ulteriori contestazioni.
La Corte ha chiarito che tale accordo si estende a tutto lo svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità. Consentire un ricorso in Cassazione dopo un concordato significherebbe svuotare di significato l’istituto stesso, che mira proprio a una definizione rapida e definitiva della controversia. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto inammissibile in radice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il concordato in appello è una porta che, una volta chiusa, non può essere riaperta. Per gli imputati e i loro difensori, questa decisione rafforza la necessità di valutare con estrema attenzione le conseguenze di un simile accordo. La scelta di ‘patteggiare’ in appello comporta la definitiva conclusione del processo, con l’impossibilità di sollevare doglianze dinanzi alla Suprema Corte. Chi accetta il concordato, accetta implicitamente la sentenza e rinuncia a ogni ulteriore mezzo di impugnazione. La conseguenza diretta, in caso di violazione di questo principio, è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con annessa condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena in appello ha un effetto preclusivo che impedisce ulteriori impugnazioni, compreso il giudizio di legittimità.
Perché il concordato in appello impedisce di ricorrere in Cassazione?
Perché l’accordo non si limita a definire la pena, ma implica una rinuncia da parte dell’interessato a contestare le questioni oggetto dell’accordo. Questo limita la cognizione del giudice d’appello e preclude l’intero svolgimento processuale successivo.
Quali sono le conseguenze per chi presenta comunque ricorso dopo un concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
R.G. 19147-2024
RIC. DI COGNOME NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti.
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle qua l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena – nel caso in punto di responsabilità – limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.