Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39255 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39255 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI COGNOME DECISIONE
I ricorsi presentati dal difensore di GLYPH COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, contro la sentenza n.5207/2025 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili.
Nel dedurre, peraltro, in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità (COGNOME, COGNOME, COGNOME) ed alla determinazione della pena (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME), il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Con riguardo alla dedotta erroneità del computo della pena (ricorso di COGNOME) appare evidente come la pena concordata dalla parti corrisponda a quella irrogata con la sentenza, a fronte della modifica intervenuta in udienza (cfr verbale del 13 febbraio 2025) dopo che il P.G. aveva manifestato il dissenso alla pena inizialmente proposta dal predetto ricorrente.
Con riferimento alle questioni di illegittimità costituzionale della pena prevista per il reato di cui all’art. 74 T.U. stup. (dedotte di ricorrenti COGNOME e COGNOME), si tratta di questione già decisa e valutata dalla Corte Costituzionale come inammissibile (Sentenza del 19 luglio 2024, n. 138).
L’inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammenda Così deciso il 7 novembre 2025
Il Consigli re estensore
Il Pr ‘dente