Concordato in Appello: La Cassazione Conferma lo Stop al Ricorso Successivo
L’istituto del concordato in appello rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma quali sono le sue conseguenze sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’accordo sulla pena preclude la via del ricorso per cassazione. Analizziamo questa importante decisione per capire la sua portata.
Il Contesto del Ricorso: Dall’Accordo alla Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. In sede di appello, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, definendo il procedimento attraverso il cosiddetto “patteggiamento in appello”. Nonostante questo accordo, l’imputato ha deciso di presentare comunque ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, sollevando ulteriori questioni.
La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha richiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, e la Corte ha accolto tale richiesta, decidendo con una procedura semplificata e senza formalità di udienza.
La Decisione della Corte: Perché il Concordato in Appello è Definitivo
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. La Cassazione ha affermato che la scelta di definire il procedimento con un accordo sulla pena produce effetti preclusivi che vanno oltre il semplice giudizio di secondo grado. Questa scelta limita in modo definitivo la possibilità di contestare la sentenza.
L’Analogia con la Rinuncia all’Impugnazione
Per spiegare il suo ragionamento, la Corte richiama un precedente giurisprudenziale e stabilisce un’analogia con l’atto di rinuncia all’impugnazione. Così come la rinuncia chiude definitivamente la porta a ulteriori contestazioni, anche l’accordo sulla pena in appello implica una rinuncia a far valere qualsiasi questione, anche quelle che, in teoria, potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice.
L’Effetto Preclusivo sul Giudizio di Legittimità
L’elemento cruciale sottolineato dalla Corte è che questo effetto preclusivo si estende all’intero svolgimento del processo, compreso il giudizio di legittimità. In altre parole, accettando il concordato, l’imputato non solo accetta la pena concordata ma rinuncia implicitamente a portare la questione davanti alla Corte di Cassazione. L’accordo, focalizzato sulla pena e basato su una rinuncia a contestare la responsabilità e la colpevolezza, “cristallizza” la decisione, rendendola non più attaccabile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Quando un imputato sceglie la via del concordato, accetta di limitare il campo del contendere in cambio di un beneficio sulla pena. Questa scelta processuale, secondo la Suprema Corte, ha un valore tombale: preclude non solo la cognizione del giudice di secondo grado su punti non concordati ma blocca anche l’accesso al successivo grado di giudizio. Qualsiasi tentativo di riaprire la discussione davanti alla Cassazione è, quindi, destinato a fallire perché si scontra con l’effetto preclusivo generato dall’accordo stesso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale netto: chi sceglie il concordato in appello deve essere consapevole che sta compiendo un passo definitivo. Questa scelta impedisce di proseguire la battaglia legale in Cassazione. La decisione ha anche conseguenze economiche dirette: il ricorrente, a causa dell’inammissibilità del suo ricorso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente le strategie processuali e le loro conseguenze a lungo termine.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un concordato in appello?
No, secondo questa ordinanza, il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena ha effetti preclusivi che impediscono di impugnare ulteriormente la sentenza, anche per questioni che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio.
L’accordo sulla pena in appello limita solo il giudizio di secondo grado o ha effetti anche successivi?
L’accordo ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. La rinuncia ai motivi di appello in funzione dell’accordo si estende a tutto il procedimento residuo.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in queste circostanze?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2024