Concordato in Appello: Quando Accettare la Pena Significa Rinunciare ad Altri Motivi di Ricorso
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27796/2024 offre un’importante lezione strategica sulla difesa penale, chiarendo le conseguenze della scelta del concordato in appello. Questa decisione processuale, sebbene vantaggiosa per la riduzione della pena, implica una rinuncia implicita ad altri motivi di impugnazione. Analizziamo come la Suprema Corte sia giunta a questa conclusione.
I Fatti del Caso: dalla Condanna all’Accordo in Appello
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado del Tribunale di Lanusei, che aveva condannato un imputato per i reati di truffa e sostituzione di persona, commessi in concorso. In seguito, la Corte di appello di Cagliari, accogliendo una richiesta congiunta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, aveva parzialmente riformato la sentenza.
L’accordo, comunemente noto come concordato in appello, aveva portato a una rideterminazione della pena in 4 mesi e 10 giorni di reclusione, oltre a 300 euro di multa. Un esito apparentemente favorevole per l’imputato, che otteneva così uno sconto di pena.
Il Ricorso in Cassazione e la questione del concordato in appello
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo era unico e preciso: la violazione di legge processuale. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare e analizzare le argomentazioni difensive presentate con i motivi di gravame originari.
In pratica, l’imputato, pur avendo beneficiato del concordato sulla pena, contestava il fatto che il giudice di secondo grado non avesse esaminato nel merito le altre sue censure, relative alla ricostruzione dei fatti e alla sua colpevolezza.
Le Motivazioni della Cassazione: la Rinuncia Implicita
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile con una motivazione netta e perentoria. Il principio di diritto affermato è fondamentale: chi chiede e ottiene l’applicazione del concordato in appello rinuncia, di fatto, a tutti gli altri motivi di impugnazione che non riguardino strettamente l’accordo raggiunto sul trattamento sanzionatorio.
Il ragionamento della Corte è logico e coerente con la natura dell’istituto. Il concordato è un accordo tra le parti che si cristallizza sulla quantificazione della pena. Accettando questo accordo, l’imputato accetta implicitamente il giudizio di colpevolezza e rinuncia a contestarlo sotto altri profili. Non è possibile, secondo la Suprema Corte, beneficiare della riduzione della pena e, allo stesso tempo, mantenere vive le contestazioni sulla responsabilità penale. L’uno esclude l’altro. La richiesta di concordato, quindi, assorbe e supera tutte le altre doglianze.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Provvedimento
L’ordinanza in esame ribadisce un punto cruciale per la strategia difensiva. La scelta di percorrere la strada del concordato in appello deve essere ponderata attentamente. Rappresenta una rinuncia tombale alla possibilità di veder esaminati nel merito gli altri motivi di appello. È una scelta pragmatica: si baratta la speranza di un’assoluzione (con il rischio di una conferma della pena) con la certezza di una sanzione più mite.
Per il difensore e il suo assistito, ciò significa che prima di formulare una richiesta ex art. 599-bis c.p.p., è necessario valutare con estrema attenzione le probabilità di successo degli altri motivi di gravame. Una volta che l’accordo è stato raggiunto e ratificato dal giudice, la partita processuale, salvo vizi dell’accordo stesso, si può considerare chiusa.
Chiedere l’applicazione del “concordato in appello” impedisce di presentare altri motivi di ricorso?
Sì, secondo l’ordinanza, la richiesta di applicazione dell’istituto processuale di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello) comporta una rinuncia di fatto ai motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio concordato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato, avendo accettato il concordato sulla pena in appello, aveva implicitamente rinunciato a far valere altre doglianze, come la presunta omessa valutazione delle argomentazioni difensive da parte della Corte di appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, in questo caso fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27796 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 19/10/2023 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO N FATTO
Con sentenza, in data 19 ottobre 2023 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza in data 25 febbraio 2021 del Tribunale di Lanusei che all’esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. e 110, 494 cod. pen., su concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitt al predetto imputato in mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione dell’art.1506, lett. b) ed e),
cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di valutare ed analizzare le differenti argomentazioni difensive introdotte con i motivi di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché l’imputato nel chiedere l’applicazione dell’istituto processuale di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen. ha di fatto rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al concordato trattamento sanzionatorio.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.