Concordato in Appello: L’Accordo sulla Pena Preclude Altri Motivi di Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti e le conseguenze del concordato in appello, l’istituto previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha stabilito che l’accordo tra le parti sulla pena da applicare in secondo grado comporta una rinuncia implicita a tutti gli altri motivi di ricorso, inclusi quelli relativi all’affermazione di responsabilità. Questa decisione ha effetti preclusivi che si estendono fino al giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’appello, pronunciata a seguito di un accordo sulla pena. L’imputato lamentava principalmente due vizi della sentenza di secondo grado:
1. Contrasto tra motivazione e dispositivo: Secondo il ricorrente, l’accordo tra le parti avrebbe dovuto riguardare l’accoglimento di tutti i motivi d’appello, mentre dalla motivazione emergeva che l’intesa verteva unicamente sul trattamento sanzionatorio.
2. Errata applicazione della legge: Si sosteneva che la Corte d’appello avrebbe dovuto assolvere l’imputato, analogamente a quanto deciso per un suo coimputato, anziché accogliere la richiesta di pena concordata.
In sostanza, l’imputato, pur avendo beneficiato di un accordo sulla pena, tentava di rimettere in discussione la propria responsabilità penale davanti alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici di legittimità hanno smontato punto per punto le argomentazioni difensive, ribadendo la natura e la portata vincolante del concordato in appello.
Secondo la Corte, l’accordo sulla pena in appello rappresenta una scelta processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la possibilità di sollevare successivamente questioni a cui si è implicitamente rinunciato.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali.
In primo luogo, ha ritenuto irrilevante la mancata specificazione nel dispositivo dell’oggetto dell’accordo, poiché questo era stato chiaramente e correttamente precisato nella motivazione della sentenza impugnata. Non sussisteva, quindi, alcun contrasto insanabile tra le due parti del provvedimento.
In secondo luogo, e con maggiore incisività, la Corte ha affermato un principio cruciale: la definizione del procedimento tramite concordato in appello ha effetti analoghi a quelli della rinuncia all’impugnazione. Quando l’imputato accetta di accordarsi sulla pena, rinuncia di fatto a far valere i motivi di appello relativi alla sua responsabilità. Questa rinuncia ha un effetto preclusivo che si estende all’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. La decisione di assoluzione di un coimputato non può scalfire questo principio, poiché tale decisione era basata su una valutazione specifica della posizione di quel singolo soggetto e non è automaticamente estensibile a chi ha scelto una via processuale differente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il concordato in appello è uno strumento che, se da un lato offre un beneficio certo sulla pena, dall’altro comporta la rinuncia definitiva a contestare la colpevolezza. La scelta di percorrere questa strada processuale è vincolante e impedisce di rimettere in discussione l’affermazione di responsabilità nei successivi gradi di giudizio. La decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e strategica da parte della difesa prima di aderire a un accordo, le cui conseguenze sono definitive e non più emendabili.
Cosa succede se si accetta un concordato in appello sulla pena ma si vuole comunque contestare la propria colpevolezza?
Secondo la Corte, l’accordo sulla pena implica una rinuncia a contestare la responsabilità. Tale scelta ha effetti preclusivi e impedisce di sollevare la questione nei successivi gradi di giudizio, incluso il ricorso in Cassazione.
Una discrepanza tra la motivazione e il dispositivo di una sentenza è sempre un motivo valido per un ricorso?
Non necessariamente. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché l’oggetto dell’accordo, pur non specificato nel dispositivo, era stato chiaramente e correttamente precisato nella motivazione della sentenza.
Se un coimputato viene assolto, si può chiedere l’assoluzione anche se si è già fatto un concordato in appello?
No. La Corte ha stabilito che la definizione del procedimento con il concordato limita la cognizione del giudice e preclude la possibilità di far valere motivi a cui si è rinunciato, indipendentemente dall’esito del procedimento per altri coimputati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27086 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 27086 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Biundo NOME COGNOME nato il 24/12/1980 a Gela avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d’appello di Caltanissetta;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
L’imputato ha presentato ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo: 1) contrasto tra la motivazione e il dispositivo, da cui si evince che la dichiarazione di accordo delle parti verteva sull’accoglimento di tutti i motivi di appello (mentre dalla motivazione risulta che l’accordo verteva soltanto sul trattamento
sanzionatorio); 2) errata applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Quanto a tale aspetto, essendo esitato il procedimento a carico dell’imputato in senso opposto a quello di altro imputato suo stretto concorrente, si deduce che la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare assoluzione anche nei confronti di COGNOME, astenendosi dall’accogliere la richiesta di pena concordata, come consentito – ed anzi imposto – dal testo dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che risulta, quindi, violato.
Il primo motivo è manifestamente infondato, a nulla rilevando che nel dispositivo della sentenza impugnata non sia richiamato in termini specifici l’oggetto dell’accordo (invece correttamente precisato in motivazione).
Quanto al secondo motivo, a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità del concorrente di Biundo con una motivazione ritagliata sulla posizione di tale imputato, è il caso di rilevare che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato – come nella specie in relazione ai motivi sulla responsabilità – in funzione dell’accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 16/07/2025