Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Preclude il Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che offre vantaggi per l’imputato ma comporta conseguenze definitive. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’accordo sulla pena in secondo grado implica una rinuncia tombale a qualsiasi ulteriore impugnazione. Analizziamo la vicenda e le importanti implicazioni di questa decisione.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva rideterminato la pena per due imputati proprio in accoglimento di un concordato in appello. Nonostante l’accordo raggiunto, i difensori di entrambi gli imputati decidevano di presentare comunque ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni.
L’impugnazione e i motivi del ricorso
I motivi di ricorso erano distinti. Il primo imputato lamentava una presunta mancanza di motivazione nella sentenza d’appello, sostenendo la sua completa estraneità al reato contestato. Il secondo, invece, contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e con un giudizio di prevalenza sulle aggravanti, oltre a denunciare la genericità della motivazione della Corte territoriale.
Entrambi i ricorsi, sebbene incentrati su aspetti diversi, miravano a rimettere in discussione l’esito di un giudizio che le parti stesse avevano contribuito a definire tramite un accordo.
Le motivazioni: perché il concordato in appello è una rinuncia definitiva?
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili con una motivazione netta e basata su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. Secondo la Suprema Corte, l’accordo sulla misura della pena non è una semplice transazione, ma un atto che presuppone la rinuncia a far valere ogni altra potenziale doglianza.
La ratifica dell’accordo da parte del giudice d’appello cristallizza la posizione processuale e preclude la possibilità di sollevare, nel successivo giudizio di legittimità, questioni di qualsiasi tipo. Questa preclusione, chiariscono i giudici, è onnicomprensiva e riguarda:
* Questioni di merito: come la presunta innocenza o estraneità ai fatti (motivo sollevato dal primo ricorrente).
* Questioni processuali: eventuali vizi procedurali verificatisi nei gradi precedenti.
* Qualificazione giuridica del fatto: la possibilità di contestare la tipologia di reato ascritta.
* Riconoscimento delle circostanze: come la concessione delle attenuanti generiche (motivo sollevato dal secondo ricorrente).
In sostanza, l’adesione al concordato è una scelta strategica che implica l’accettazione della sentenza come esito finale del processo, in cambio di una pena concordata, spesso più favorevole. Presentare un ricorso successivo equivale a contraddire la propria precedente volontà negoziale, rendendo l’impugnazione manifestamente infondata e generica.
Le conclusioni: Le implicazioni pratiche della decisione
L’ordinanza in esame è un monito importante per la difesa e per gli imputati. La scelta di accedere al concordato in appello deve essere ponderata attentamente, poiché rappresenta una via senza ritorno. Se da un lato offre la certezza di una pena e chiude rapidamente il contenzioso, dall’altro comporta la perdita definitiva del diritto di ricorrere in Cassazione.
La decisione della Suprema Corte non si limita a dichiarare l’inammissibilità, ma condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione sottolinea la “colpa” nel promuovere un’azione giudiziaria palesemente preclusa, un’ulteriore conferma del fatto che il sistema giudiziario non ammette ripensamenti dopo la stipula di un patto processuale così rilevante.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver raggiunto un “concordato in appello”?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che l’accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p. comporta la rinuncia a presentare ulteriori ricorsi, rendendoli inammissibili.
La rinuncia derivante dal concordato in appello riguarda solo alcuni motivi di ricorso?
No, la rinuncia è totale e preclude ogni tipo di doglianza, sia di merito (come la presunta estraneità al reato), sia processuale, sia relativa alla qualificazione giuridica del fatto o alla concessione di circostanze attenuanti.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso dopo un concordato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Inoltre, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro alla Cassa delle ammende per aver promosso un ricorso privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10417 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 2023 rideterminava, ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale erano stati condannati COGNOME NOME e COGNOME NOME.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di COGNOME NOME, lamentando la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, visto che dagli elementi di prova risultava l’assoluta estraneità di COGNOME al reato contestato.
Propone ricorso anche il difensore di COGNOME NOME.
2.1 Il difensore rileva che la sentenza impugnata meritava di essere censurata sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, con giudizio di prevalenza.
2.2 Il difensore eccepisce che la motivazione della sentenza della Corte di appello era alquanto generica, con conseguente omessa o insufficiente della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell’art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determiNOME la ratifica dell’accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall’altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 COGNOME e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, COGNOME e NOME Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, COGNOME e NOME, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, COGNOME, Rv.282413).
Discende l’inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
)
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/12/2023