Concordato in Appello: La Cassazione Chiarisce l’Inammissibilità del Ricorso
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una volta siglato tale accordo, il ricorso successivo che ne contesti la misura è da considerarsi inammissibile. Analizziamo questa importante pronuncia.
Il Caso in Esame
Due imputati, dopo aver concordato la pena con la Procura Generale presso la Corte d’Appello, hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione. I loro motivi di ricorso si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, ovvero sulla misura della pena che loro stessi avevano precedentemente accettato attraverso il patto processuale. La questione giunta al vaglio della Suprema Corte era, quindi, se fosse possibile rimettere in discussione un accordo liberamente stipulato tra le parti e ratificato dal giudice d’appello.
La Decisione della Corte e il Valore del Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della natura giuridica del concordato in appello. I giudici hanno chiarito che tale istituto non è una semplice proposta, ma un vero e proprio negozio processuale. Nel momento in cui le parti raggiungono un accordo e il giudice lo recepisce nella sua sentenza, tale patto acquista una natura vincolante che non può essere successivamente messa in discussione da una delle parti in modo unilaterale.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni alla base della decisione sono chiare e lineari. La Suprema Corte ha sottolineato i seguenti punti cruciali:
1. Rinuncia Implicita: L’adesione al concordato in appello comporta una rinuncia implicita a tutti i motivi di ricorso che riguardano i criteri di determinazione della pena. Contestare la sanzione dopo averla concordata rappresenta una contraddizione logica e giuridica.
2. Natura Negoziale: Il concordato è un accordo liberamente stipulato. Una volta che questo accordo è consacrato nella decisione del giudice, assume forza di legge tra le parti. Permettere a una di esse di ripensarci unilateralmente minerebbe la stabilità e la certezza del diritto, oltre a vanificare la funzione stessa dell’istituto.
3. Eccezione di Illegalità: L’unico caso in cui un ricorso contro una pena concordata potrebbe essere ammesso è quello in cui la pena stessa sia illegale (ad esempio, perché supera i limiti massimi previsti dalla legge o è di un genere non consentito). Tale ipotesi, tuttavia, non ricorreva nel caso di specie.
Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la validità e l’efficacia del concordato in appello come strumento di definizione del processo penale. Essa invia un messaggio chiaro agli operatori del diritto: la scelta di accedere a tale accordo è una decisione ponderata e definitiva, che preclude ripensamenti futuri sulla misura della pena. Gli imputati e i loro difensori devono essere pienamente consapevoli che, accettando il concordato, si chiude definitivamente la partita processuale relativa all’entità della sanzione, salvo i rari casi di palese illegalità della pena pattuita.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una pena decisa con un ‘concordato in appello’?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena è un negozio processuale che, una volta accettato dalle parti e recepito dal giudice, non può essere modificato o contestato unilateralmente.
Accettare un ‘concordato in appello’ comporta la rinuncia ad altri motivi di ricorso?
Sì, secondo l’ordinanza, l’adesione al concordato sulla pena implica una rinuncia implicita a sollevare motivi di ricorso che riguardano i criteri di determinazione della pena stessa. La scelta di concordare la sanzione preclude una sua successiva contestazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo contesto?
Come stabilito nel provvedimento, i ricorrenti il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
lett GLYPH i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che i ricorsi censurano il trattamento sanzionatorio;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, stante la definizione del giudizio di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., cui è conseguita l’applicazione della pena così come indicata dai ricorrenti;
ritenuto che una volta addivenuti al concordato sulla pena, devono ritenersi implicitamente rinunciati i motivi concernenti i criteri di determinazione della stessa;
ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr didente