Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
i dato avviso alle parti; -7
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte d’appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 599 bis cod. pen. pen., nei confronti di COGNOME NOME, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in cassazione avverso la predetta pronuncia;
Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena;
Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull’accordo delle parti;
Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell’art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l’accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati;
Rilevato che il particolare procedimento di cui all’art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che “se i motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo”.
Rilevato che il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa a una quantificazione della pena finale diversa da quella concordata;
Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determiNOME la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna ulteriore censura;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricon -ente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8/02/2024