Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente all’imputato e alla Procura Generale di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Questo accordo, tuttavia, implica delle conseguenze precise sui successivi gradi di giudizio, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame stabilisce l’inammissibilità del ricorso basato su motivi ai quali l’imputato aveva precedentemente rinunciato per accedere all’accordo.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in primo grado, presentava appello. Nel corso del giudizio di secondo grado, l’imputato e il Procuratore Generale raggiungevano un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Perfezionando questo accordo, l’imputato rinunciava contestualmente a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla quantificazione della pena.
Nonostante ciò, l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., ovvero l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità. Si trattava, di fatto, di uno dei motivi a cui aveva esplicitamente rinunciato.
La Questione del Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Suprema Corte è stata chiamata a decidere se un imputato, dopo aver beneficiato del concordato in appello e aver rinunciato a specifici motivi, possa legittimamente riproporli in sede di ricorso per cassazione. La questione tocca il cuore stesso della natura pattizia dell’istituto e della validità delle rinunce processuali.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo al suo consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno chiarito che il ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ammissibile solo in casi tassativamente circoscritti. In particolare, è possibile impugnare la sentenza solo per motivi che attengono a:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Difetti nel consenso prestato dal Procuratore Generale.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è preclusa. La Corte ha sottolineato che sono inammissibili le censure relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., poiché la rinuncia ai motivi di appello è un presupposto essenziale dell’accordo stesso. Consentire di rimettere in discussione tali punti svuoterebbe di significato l’istituto del concordato, la cui finalità è proprio quella di definire il processo in modo più rapido, a fronte di una certezza sulla pena.
Le Conclusioni della Corte
In conclusione, l’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta di accedere al concordato in appello è una scelta strategica che comporta benefici (la riduzione della pena) ma anche oneri (la rinuncia agli altri motivi). Tale rinuncia è irrevocabile e impedisce di riproporre le medesime questioni davanti alla Corte di Cassazione. L’imputato, pertanto, non può ‘tornare sui suoi passi’ e contestare aspetti del processo a cui ha volontariamente rinunciato per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole. La conseguenza dell’inammissibilità è stata, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
Sì, ma solo per motivi specifici che riguardano vizi nella formazione della volontà di accordarsi, nel consenso del Procuratore Generale, o nel caso in cui la sentenza del giudice sia difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Se si rinuncia a dei motivi di appello per ottenere il concordato sulla pena, si possono riproporre in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi ai quali l’imputato ha espressamente rinunciato per accedere al concordato non possono essere oggetto di un successivo ricorso, poiché la rinuncia è un elemento fondamentale dell’accordo stesso.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile in un caso come questo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 314 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il 07/08/1992
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato av ,
o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Genova, in data 07/03/2023, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;
rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena;
ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna dei ricorrent? al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle (Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2023