Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7093 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 7093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 01/06/1984
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania in data 04/04/2024, la quale, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., su richiesta dell’imputato, ha rideterminato la pena al medesimo irrogata in relazione al reato di tentato furto aggravato.
Il ricorso è inammissibile.
Deve rilevarsi come la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017, non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per
quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,
Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
Poiché nella specie non è stato dedotto alcuno di tali vizi, per cui è consentito il ricorso per cassazione, l’impugnazione proposta deve essere dichiarata
inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulando
profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così è deciso in Roma27/11/2024.
Il Consigliere estensore /NOME / NOME COGNOME