Concordato in appello: ricorso inammissibile
Il concordato in appello rappresenta uno strumento deflattivo del dibattimento, ma comporta limiti precisi alle impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’inammissibilità del ricorso presentato contro sentenze emesse a seguito di accordo sulla pena in secondo grado.
La natura del concordato in appello
Il concordato in appello è un istituto che permette alle parti di accordarsi sull’accoglimento dei motivi di impugnazione e sulla rideterminazione della pena. Questa procedura mira a velocizzare i tempi della giustizia penale riducendo il carico di lavoro delle corti di secondo grado. Tuttavia, l’adesione a questo rito comporta una rinuncia implicita a contestare ulteriormente la decisione nel merito.
La decisione della Corte di Cassazione
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha rilevato che il ricorso era manifestamente inammissibile. La sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell’articolo 599-bis del codice di procedura penale. La legge stabilisce che, per i provvedimenti emessi dopo l’agosto 2017, i margini di impugnazione sono estremamente ridotti. La Corte ha quindi deciso de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, confermando la definitività della condanna.
Implicazioni pratiche per il ricorrente
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze economiche. Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo sottolinea l’importanza di valutare con estrema attenzione la fondatezza di un ricorso prima di procedere in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sull’applicazione rigorosa dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Tale norma permette una dichiarazione immediata di inammissibilità quando il ricorso è proposto contro sentenze di concordato in appello emesse dopo l’entrata in vigore della riforma del 2017. La ratio della norma è prevenire l’abuso dello strumento del ricorso in Cassazione per decisioni che nascono da un accordo tra le parti.
Le conclusioni
In conclusione, il concordato in appello limita drasticamente la possibilità di ricorrere in Cassazione. La giurisprudenza di legittimità conferma un orientamento rigoroso volto a sanzionare i ricorsi manifestamente infondati o preclusi dalla legge. Chi sceglie la via dell’accordo in secondo grado deve essere consapevole che la sentenza diventerà difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
Si può impugnare una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso per Cassazione contro una sentenza di concordato in appello è generalmente inammissibile se proposto dopo la riforma del 2017, salvo casi eccezionali.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’è la procedura de plano?
Si tratta di una decisione presa dal giudice senza la necessità di un’udienza pubblica, basata sull’evidente inammissibilità dell’atto presentato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1152 Anno 2023
I
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1152 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
”
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che trattasi di ricorso all’evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto esso è stato proposto avverso sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 2 agosto 2017;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.