Concordato in Appello: Quando l’Accordo Chiude le Porte alla Cassazione
Il concordato in appello, noto anche come “patteggiamento in appello”, è uno strumento processuale che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la scelta di questo percorso procedurale preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in primo grado, presentava appello. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa raggiungeva un accordo con la Procura Generale sulla rideterminazione della pena, formalizzando così un concordato in appello. La Corte d’Appello di Genova, recependo l’accordo, emetteva la sentenza. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ugualmente ricorso presso la Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’adesione al concordato in appello comporta una rinuncia implicita ai motivi di impugnazione, rendendo impossibile un’ulteriore valutazione del caso nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Effetto Preclusivo del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Le motivazioni possono essere riassunte nei seguenti punti chiave:
1. Rinuncia ai Motivi di Impugnazione: La definizione del procedimento tramite un accordo sulla pena è considerata analoga a una rinuncia all’impugnazione. L’imputato, accettando una pena concordata, rinuncia di fatto a contestare i punti della sentenza di primo grado, inclusi quelli relativi alla responsabilità e alla colpevolezza.
2. Limitazione della Cognizione del Giudice: In virtù dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello tramite il concordato in appello, la cognizione del giudice di secondo grado è limitata. Egli non è più tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall’art. 129 c.p.p. o sulla sussistenza di nullità assolute, poiché tali questioni sono state superate dalla volontà delle parti.
3. Effetto Preclusivo sull’Intero Svolgimento Processuale: L’effetto dell’accordo non si limita al secondo grado, ma si estende all’intero iter processuale, compreso il giudizio di legittimità. La rinuncia ai motivi di appello blocca la possibilità di sollevare le stesse (o altre) questioni davanti alla Corte di Cassazione, la cui funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge, non di rivedere nel merito decisioni accettate dalle parti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma con chiarezza le conseguenze della scelta di accedere al concordato in appello. Per l’imputato e il suo difensore, si tratta di una decisione strategica che offre il vantaggio di una pena certa e potenzialmente più mite, ma che comporta il sacrificio del diritto a un ulteriore grado di giudizio. La sentenza sottolinea il valore vincolante dell’accordo tra le parti, che, una volta raggiunto, cristallizza la situazione processuale e preclude ogni ulteriore impugnazione. Gli operatori del diritto devono quindi ponderare attentamente i pro e i contro di tale istituto, illustrando chiaramente ai propri assistiti le sue implicazioni definitive.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello ha un effetto preclusivo che rende il ricorso inammissibile, in quanto l’accordo stesso implica una rinuncia ai motivi di impugnazione.
L’accordo sulla pena in appello equivale a una rinuncia ai motivi di impugnazione?
Sì, secondo l’ordinanza, la definizione del procedimento con il concordato in appello implica una rinuncia da parte dell’interessato alle questioni sollevate, anche a quelle relative alla responsabilità e colpevolezza che potrebbero essere rilevate d’ufficio.
Il giudice d’appello deve motivare il mancato proscioglimento se accoglie un concordato sulla pena?
No, una volta che l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello attraverso il concordato, la cognizione del giudice è limitata. Egli non deve più motivare su eventuali cause di proscioglimento o sulla sussistenza di nullità, poiché tali questioni sono considerate superate dall’accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46667 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 46667 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 emessa dalla Corte d’appello di Genova;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anch rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice
secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento proc:essuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Si è altresì precisato che in tema di “patteggiamento in appello” c reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Se n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522 – 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023
Il Consigliere COGNOME tensor
Il Presidente