Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 27398/2024) ribadisce un principio fondamentale: l’adesione a tale accordo limita fortemente la possibilità di un successivo ricorso, specialmente se basato su motivi di merito. Analizziamo la decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’appello di Napoli. In quella sede, le parti avevano raggiunto un accordo, ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p., per rideterminare la pena inflitta a un imputato per gravi reati, tra cui rapina aggravata, porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione. La Corte d’appello, accogliendo la richiesta concorde, aveva emesso una nuova sentenza con la pena ricalcolata.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello, lamentando un presunto difetto di motivazione in punto di responsabilità.
La Procedura Semplificata e la Decisione della Cassazione
Il ricorso, essendo proposto avverso una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello, è stato trattato dalla Suprema Corte con la procedura speciale de plano. Questa modalità, prevista dall’art. 610, comma 5 bis c.p.p., è più snella e non prevede un’udienza pubblica, consentendo una decisione più rapida basata sugli atti scritti.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della natura e degli effetti del concordato.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella natura stessa del concordato in appello. La Corte ha sottolineato che, aderendo a questo accordo, l’imputato accetta la pena concordata e, implicitamente, rinuncia a far valere motivi di ricorso che attengono al merito della vicenda, come la valutazione della sua responsabilità penale.
Il motivo del ricorso presentato – il difetto di motivazione sulla responsabilità – rientrava proprio tra quelli oggetto di rinuncia. Di conseguenza, l’impugnazione è stata considerata proposta “al di fuori dei casi consentiti” dalla legge. La logica del legislatore è chiara: non si può, da un lato, beneficiare di un accordo sulla pena e, dall’altro, continuare a contestare le basi stesse della condanna.
Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Suprema Corte con ricorsi palesemente infondati o non ammessi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa e gli imputati. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente. Se da un lato può portare a un risultato certo e a una pena più mite, dall’altro comporta la quasi totale preclusione di un successivo grado di giudizio in Cassazione per questioni di merito.
La sentenza cristallizza il principio secondo cui l’accordo processuale equivale a un’accettazione del giudizio di responsabilità, limitando le future impugnazioni a vizi di legittimità specifici (come errori nel calcolo della pena concordata o vizi nel consenso) e non più alla sostanza dell’accusa. In sostanza, il concordato segna un punto di non ritorno nel percorso processuale, privilegiando la certezza e la rapidità della definizione del giudizio.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi specificamente ammessi dalla legge, che non riguardino il merito della responsabilità. Come chiarito dalla Corte, motivi legati alla valutazione della colpevolezza si intendono rinunciati con l’adesione all’accordo.
Cosa significa che un ricorso è trattato con “procedura de plano”?
Significa che la Corte di Cassazione decide basandosi esclusivamente sugli atti scritti, senza la necessità di un’udienza di discussione. È una procedura accelerata prevista per i ricorsi, come quello in esame, contro sentenze emesse a norma dell’art. 599 bis c.p.p.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di “concordato” viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27398 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME, in relazione ai reati di rapina aggravata, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione;
considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.;
ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione in punto di responsabilità, in quanto oggetto della rinuncia, risulta proposto al di fuori dei casi consentiti;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/5/2024