Concordato in Appello: La Cassazione Chiude la Porta a Ulteriori Ricorsi
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del contenzioso. Tuttavia, le parti devono essere consapevoli delle sue implicazioni, in particolare riguardo alla limitazione delle successive impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: l’accordo sulla pena in appello preclude, di norma, il ricorso in sede di legittimità. Analizziamo insieme la vicenda e la decisione della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli. In secondo grado, l’imputato e la pubblica accusa avevano raggiunto un accordo sui motivi di appello, definito appunto concordato in appello. In base a tale accordo, la pena era stata rideterminata, risultando comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di impugnare la decisione della Corte d’Appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando ulteriori questioni sulla qualificazione giuridica del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Concordato in Appello
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, senza quindi la necessità di un’udienza. La Corte ha riaffermato un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato: la scelta di accedere al concordato in appello implica una rinuncia implicita a far valere qualsiasi altra doglianza nel successivo giudizio di legittimità. Questo principio vale anche per le questioni che, in altre circostanze, potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice.
Le Motivazioni
La Suprema Corte fonda la propria decisione su una logica processuale chiara e rigorosa. L’accordo tra le parti, accettato dal giudice d’appello, non solo definisce la misura della pena ma cristallizza anche l’accertamento di responsabilità effettuato in primo grado, che non è più oggetto di contestazione da parte dell’appellante.
I giudici di legittimità specificano che l’imputato non può rimettere in discussione una sanzione che ha liberamente concordato con l’accusa e che è stata ritenuta congrua dal giudice. L’istituto del concordato in appello è una riproposizione del precedente strumento deflattivo previsto dall’art. 599, comma 4, c.p.p., e persegue la stessa finalità di economia processuale.
L’unica eccezione a questa regola ferrea è rappresentata dall’irrogazione di una pena illegale, ovvero una sanzione non prevista dalla legge o applicata al di fuori dei limiti edittali. Poiché nel caso di specie non si verteva in tale ipotesi, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la natura dispositiva e definitiva del concordato in appello. Chi sceglie questa via processuale deve essere pienamente consapevole che sta compiendo una scelta che preclude quasi ogni possibilità di un ulteriore controllo da parte della Corte di Cassazione. La decisione ha importanti implicazioni pratiche: da un lato, valorizza l’efficienza del sistema giudiziario, evitando ricorsi dilatori; dall’altro, impone a difensori e imputati una valutazione attenta e ponderata dei pro e contro dell’accordo, che assume un carattere quasi tombale per la vicenda processuale.
È possibile presentare ricorso per cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
Di norma, no. Secondo la Corte di Cassazione, la stipula di un concordato in appello comporta la rinuncia a sollevare ulteriori doglianze nel successivo giudizio di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile.
Esistono delle eccezioni al principio di inammissibilità del ricorso dopo un concordato in appello?
Sì, l’unica eccezione menzionata nell’ordinanza è il caso in cui venga irrogata una pena illegale. Qualsiasi altra questione, anche se teoricamente rilevabile d’ufficio, non può essere fatta valere.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo contesto?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32873 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
–NOME
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che, secondo consolidato indirizzo di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordin punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio d legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. Det principio, peraltro, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. pro pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);
Ritenuto inoltre che l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudi d’appello nel procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pe nel quale peraltro l’accordo delle parti sulla pena avviene all’esito di un p accertamento della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di prim grado e non più oggetto di contestazione da parte dell’appellante;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle mende.
–NOME
NOME
C.)
ì deciso il 11/07/2024