Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 22001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
LA Corte di Appello di Bari rideterminava, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale COGNOME NOME, COGNOME NOME, e COGNOME NOME erano stati condannati per usura aggravata.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, lamentando che nella sentenza impugnata non vi era alcun riferimento alla quantificazione della pena.
IL medesimo difensore propone ricorso anche nell’interesse di COGNOME NOME, identivo a quallo proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
Propone ricorso il difensore di COGNOME NOME, il quale dichiara che l’imputato non aveva compreso in alcun modo il significato del suo consenso al concordato in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 Relativamente ai ricorsi proposti, si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’a 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tr l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effett sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 – dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).
Relativamente al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, si deve rilevare come la mancata comprensione da parte di COGNOME al significato del suo consenso è rimasta una mera affermazione del difensore, non suffragata da alcun elemento.
Discende l’inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/04/2024