Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Rende Inammissibile il Ricorso
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue conseguenze procedurali sono nette e vincolanti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale: una volta raggiunto un accordo sulla pena, non è più possibile presentare ricorso per motivi di merito che si considerano rinunciati. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Cinque individui, a seguito di una condanna, proponevano appello. In quella sede, raggiungevano un accordo con la Procura Generale, formalizzando un concordato in appello sulla pena da eseguire. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, emetteva la relativa sentenza.
Nonostante l’accordo, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui:
* La mancata riqualificazione di un reato in un’ipotesi di minore gravità (ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90).
* La gestione della continuazione tra i reati.
* La mancata applicazione del minimo edittale per la pena.
In sostanza, gli imputati tentavano di rimettere in discussione elementi di merito e di quantificazione della pena sui quali, implicitamente o esplicitamente, avevano già trovato un’intesa.
La Decisione della Corte: i Limiti del Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una logica procedurale stringente: l’accordo sulla pena, per sua natura, implica la rinuncia ai motivi di appello che lo contraddicono. L’effetto devolutivo dell’impugnazione viene così limitato ai soli punti non coperti dalla rinuncia.
Di conseguenza, se un imputato accetta di ‘patteggiare’ la pena in secondo grado, non può poi presentarsi davanti alla Suprema Corte per lamentare una valutazione di merito (come la qualificazione giuridica del fatto) o un calcolo della pena che erano parte integrante dell’accordo stesso.
La Funzione dell’Art. 599-bis c.p.p.
L’articolo 599-bis c.p.p. stabilisce che la richiesta di concordato comporta la rinuncia agli altri motivi di appello. La cognizione del giudice di secondo grado è quindi circoscritta alla verifica della correttezza dell’accordo e all’assenza di cause di proscioglimento evidenti (ex art. 129 c.p.p.). Se il giudice ratifica l’accordo, la porta per contestare nel merito la decisione si chiude.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha chiarito che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ammissibile solo in casi eccezionali. Non si può, come nel caso di specie, dedurre motivi relativi a punti rinunciati. Le questioni sulla qualificazione dei reati satellite come ‘ipotesi lieve’ o sulla cessazione della partecipazione associativa erano tipici motivi di merito, la cui discussione era stata superata dall’accordo sulla pena.
I giudici hanno richiamato un precedente consolidato (Cass. Pen., Sez. 1, n. 944/2019), secondo cui è inammissibile il ricorso che deduca:
1. Motivi relativi a questioni rinunciate.
2. La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (salvo che siano macroscopiche).
3. Vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non sia illegale, ovvero determinata fuori dai limiti edittali o appartenente a un genere diverso da quello previsto dalla legge.
Nel caso in esame, nessuna di queste eccezioni era applicabile. Gli aumenti di pena per la continuazione erano stati partitamente indicati e concordati, e la sanzione finale non presentava alcun profilo di illegalità.
Conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito fondamentale per la difesa tecnica e per gli imputati. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che offre il vantaggio di una pena certa e potenzialmente più mite, ma al prezzo di una rinuncia definitiva alla discussione sui motivi di merito. È un patto processuale che, una volta siglato e ratificato dal giudice, preclude ripensamenti. Questa decisione rafforza la natura dell’istituto come strumento di efficienza processuale, ma sottolinea anche l’importanza di una valutazione ponderata e consapevole prima di intraprendere questa strada.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato)?
No, di regola non è possibile ricorrere per motivi di merito. L’accordo sulla pena implica la rinuncia ai motivi di appello ad esso collegati, e tale rinuncia preclude un’ulteriore impugnazione su quei punti.
Quali motivi di ricorso sono preclusi dal concordato in appello?
Sono preclusi tutti i motivi di merito che sono stati oggetto di rinuncia con l’accordo. Ad esempio, non si possono contestare la qualificazione giuridica del fatto, la valutazione delle prove, o la quantificazione della pena concordata, a meno che non sia palesemente illegale.
In quali casi eccezionali si può impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è eccezionalmente ammissibile solo se si lamenta che la pena applicata sia illegale (ad esempio, perché supera i limiti massimi previsti dalla legge o è di un tipo diverso da quello consentito) o se si contestano motivi che non erano stati oggetto della rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 423 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 423 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a CAPUA il 06/09/1992
NOME nato a CAPUA il 13/11/1995
NOME nato a CAPUA il 28/10/1994
COGNOME nato a CAPUA il 23/12/1991
NOME nato a SANTA NOME CAPUA VETERE il 16/06/1974
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Giuseppe, con i quali si contesta la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, la mancata indicazio della interruzione della permanenza del reato associativo, gli aumenti applicati a titol continuazione e la mancata applicazione del minimo edittale, sono inammissibili perché non consentiti a fronte dell’accordo raggiunto sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen.;
considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex 599 bis cod. proc. pen. per l’effetto devolutivo dell’appello, limita la cognizione del giud appello ai motivi non rinunciati; che la cessazione della partecipazione associativa e qualificazione dei reati satellite nell’ipotesi lieve erano motivi di merito rinunciati e che ha precisato di aver applicato a titolo di aumento per la continuazione gli aumenti partitame indicati nelle proposte;
rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazi avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. pr pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero d quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, Rv. 278170);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il consigliere
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Il GLYPH